La dignità umana “è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento
giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in
inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado,
con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività”. È quanto
si legge nella sentenza numero 3, depositata oggi, con cui la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 9, terzo
comma, della legge 17 febbraio 1968, numero 108 e 2, comma 6, del Codice
dell’amministrazione digitale, nella parte in cui non prevedono per l’elettore,
che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata
impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle
condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere una
lista di candidati per le elezioni. La sentenza ha ritenuto che oggi, in forza
dello sviluppo tecnologico, non è più adeguato lo strumento, risalente a
quando non esisteva la firma digitale, che l’ordinamento ha tradizionalmente
messo a disposizione per queste specifiche situazioni, prevedendo che i
presentatori di una lista di candidati, che non siano in grado di sottoscrivere
per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione in forma verbale,
alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o
ad altro impiegato all’uopo delegato dal Sindaco. Questa procedura
presuppone, infatti, “che i soggetti abilitati a ricevere la dichiarazione verbale
e i testimoni si rechino nel domicilio della persona con disabilità, con la
conseguenza che a quest’ultima è imposto di attivarsi al fine di ottenere tale
presenza, di sostenere gli eventuali oneri economici, e, se del caso, di tollerare
una interferenza sulla propria riservatezza”. In questi termini, la preclusione
all’utilizzo della firma digitale anche per le persone con disabilità determina il
paradosso per cui è l’ordinamento giuridico che, anziché rimuovere gli ostacoli
che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione all’organizzazione politica, introduce esso stesso “un aggravio
né necessario, né proporzionato rispetto all’esigenza di verificare l’autenticità e
la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile
consentendo all’elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per
sostenere la lista di candidati”. Ciò determina l’illegittimità costituzionale della
suddetta preclusione, conclude il comunicato della Consulta. La questione era
stata sollevata con ordinanza dal Tribunale di Civitavecchia, ed aveva ricevuto
il sostegno dell’Associazione Luca Coscioni.
Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania
l’avv. Paolo Colombo dichiara: “L’ordinamento giuridico deve prendere atto
dell’evoluzione della tecnologia e consentire le nuove forme di partecipazione
alle persone con disabilità”.
