Invalidità e barriere architettoniche

Non solo sedie a rotelle

Invalido o disabile non è solo chi sta su una sedia a rotelle o è cieco. Invalido è anche il cardiopatico, l’obeso, il paziente oncologico e così via.

L’invalidità può essere congenita, in questo caso è a vita (un cieco, ad esempio) o dovuta a malattie, incidenti, etc.

L’Italia prevede sostegno agli invalidi, con la legge n. 104 del 5 febbraio 1992: essa prevede, all’articolo 1

  1. il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
  2. previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché’ la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
  3. persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
  4. predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

Sembrerebbero rose e fiori, soprattutto considerando un’altra legge antecedente, la legge n. 13 del 9 gennaio 1989.

Il testo dichiara: “La legge specifica che le barriere architettoniche comprendono ostacoli fisici che limitano la mobilità di persone con disabilità permanente o temporanea, ostacoli che rendono difficoltoso l’uso di spazi e attrezzature per chiunque e la mancanza di segnalazioni riconoscibili per chi ha limitazioni visive o uditive. La legge promuove, quindi, l’accessibilità.

Questo requisito implica che un edificio e le sue unità immobiliari debbano essere facilmente raggiungibili e percorribili da persone con disabilità motorie, comprese quelle in carrozzina. È importante fare attenzione anche alla parte esterna degli edifici dove è necessario prevedere un percorso senza barriere, eliminando gradini e ostacoli.

Per gli edifici fino a tre piani, è importante garantire l’accesso al pian terreno e prevedere la possibilità di installare mezzi di sollevamento per i piani superiori, se necessario. Questo significa che l’edificio deve essere progettato in modo da consentire l’installazione di ascensori o montascale, se richiesto in futuro”.

La legge istituisce anche contributi a fondo perduto per i privati che realizzano opere di abbattimento delle barriere: qualcosa di sconosciuto o di ignorato bellamente?

Decenni di battaglie delle varie associazioni, tra cui Carrozzine Determinate, Alatha Onlus, Fondazione Luca Coscioni e Fiaba (Fondo italiano per abbattimento delle barriere architettoniche), giusto per citarne qualcuna, non hanno tuttora risolto totalmente il problema: ancora oggi, nel 2025, esistono barriere architettoniche che possono far saltare un posto di lavoro o mettere in serie difficoltà una mamma con figlio nel passeggino.

Ci si domanda come mai, considerata la Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, celebrata il 7 ottobre.

Resta ancora tanto, ma tanto da fare.