Il 22 e 23 marzo siamo chiamati ad esprimere un voto. Lo siamo perché i Padri Costituenti hanno messo un paletto al potere politico: la Costituzione non cambia senza la maggioranza dei due terzi del Parlamento. In tal caso resta la possibilità di un referendum a deciderlo, quindi i cittadini, se a richiederlo e’ un quinto dei membri di una camera, 500mila elettori o cinque consigli regionali. Si tratta dunque di un referendum costituzionale e come tale non richiede quorum: non serve raggiungere la soglia del 50%+1. Anche se votasse un solo cittadino, vincerebbe l’opzione che ha contrassegnato.
Con una spregiudicata manomissione del linguaggio assistiamo al tentativo di una modifica di sette articoli della Costituzione spacciandolo come “riforma della giustizia”: un imbroglio che potrebbe costarci caro e avere conseguenze irreversibili.
Si tratta in particolare degli articoli 87 (poteri del presidente della Repubblica in qualità di presidente del Csm), 102 (funzione giurisdizionale), 104 (autogoverno della magistratura – Csm), 105 (compiti del Csm), 106 (nomina di Consiglieri della Corte di cassazione), 107 (distinzione delle funzioni tra giudicante e requirente), 110 (funzione di organizzazione del servizio Giustizia da parte del ministero della Giustizia).
Guardiamo i nodi salienti:
-separazione definitiva delle carriere tra giudici e PM
-divisione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) in due organi di autogoverno distinti con passaggio dal sistema dell’elezione a quello del sorteggio
-creazione dell’alta corte di disciplina
Nelle prossime righe proporremo un’analisi critica del primo tema e negli articoli che seguiranno prossimamente degli altri due.
Separazione definitiva delle carriere tra giudici e PM
La riforma Nordio vuole separare radicalmente le carriere del magistrato requirente e giudicante. Sgombriamo subito il campo affermando che per separare le carriere, mantenendo un unico ordine giudiziario, non serve affatto una modifica costituzionale. La Corte costituzionale con la sentenza n. 37 del 2000 ha precisato che la Costituzione, «pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni». Si ricava che la separazione delle carriere – con la previsione di concorsi differenziati, di una progressione ispirata a criteri diversi e l’impossibilità di transitare da un ruolo a un altro – non trova alcun limite nella Carta costituzionale e potrebbe essere realizzata anche attraverso una legge ordinaria, purché rimanga un unico ordine ed un unico Consiglio superiore.
Attualmente la possibilità per un magistrato di cambiare funzioni, passando da quella requirente a quella giudicante e viceversa, è disciplinata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 160/2006, che impone importanti limitazioni (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/04/29/006G0178/sg). Limitazioni che hanno disincentivato fortemente il passaggio da una funzione all’altra. Infatti questa opzione oggi viene esercitata, per non più di una volta nel corso di tutta la carriera e nei primi anni del percorso professionale, da un numero estremamente ridotto di magistrati: 24 nel 2019, 25 nel 2020, 31 nel 2021 su più di 9000 magistrati in servizio. Dal 2006 ad oggi il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa ha riguardato in media lo 0,5% dei magistrati in servizio, i quali, nel 99% dei casi, hanno effettuato un solo cambio. La riforma interviene nell’abrogazione non solo dell’art. 13 del D.Lgs. n. 160/2006, ma di ben 11 norme, contenute in 5 diversi testi normativi, un regio decreto, una legge e tre decreti legislativi. Allo scopo di eliminare del tutto la possibilità per i magistrati di cambiare funzioni. Ricordiamo che questo obiettivo fu anche quello del referendum del 21 maggio 2000, che però non raggiunse il quorum. Così come e’ già presente nella c.d. “riforma Cartabia”, approvata con legge ordinaria nel 2022, che ha previsto la riduzione dei cambi di funzioni da quattro a uno, da effettuarsi entro i primi dieci anni di servizio.
In sostanza la riforma non riguarda la giustizia ma la magistratura, impartendo una ferita all’assetto unitario dell’ordine giudiziario voluto dalla Costituzione, con modifiche costituzionali sullo statuto complessivo del pubblico ministero che, secondo il disegno del Costituente, garantisce realmente la sua indipendenza e l’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. La legge, pur non toccando la norma costituzionale che recita “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente”, sdoppia il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) in due CSM, e rimanda pure a future norme non ben definite la loro disciplina. Qualcuno la definisce una “riforma al buio” con provvedimenti attuativi di cui non si sa nulla e la cui approvazione richiederà la maggioranza semplice.
Il tema della sconveniente contiguità fra giudice e pubblico ministero e del condizionamento delle sue decisioni, dovuto allo spirito di appartenenza a uno stesso corpo, resta il leitmotiv di chi ha interesse ad avallare l’idea di una giustizia di parte, incapace di equidistanza . Ma non troviamo alcun riferimento a dati di fatto che confermino questa tesi e a quelli relativi a un giudice appiattito sui PM, dato l’elevatissimo tasso di assoluzioni e proscioglimenti, dal 30% dei tribunali collegiali al 40-50% di quelli monocratici.
“L’imparzialità del giudice viene garantita con le norme sul processo, certo sempre migliorabili e non separando le carriere. L’idea che il giudice ‘dia ragione’ al Pm perché è suo ‘collega’ viene smentita dalla realtà del numero di assoluzioni. E i giudici dell’Appello, che quando lo ritengono confermano o modificano le decisioni del Tribunale, rimangono nella stessa carriera dei giudici di primo grado. Dovremmo separare anche loro?”, osserva il magistrato Edmondo Bruti Liberati, e quella che viene descritta come “invasione di campo ” o “interferenza” da parte della magistratura è, per il magistrato, “la conseguenza stessa del principio di separazione dei poteri, che costituisce il fondamento dello Stato di diritto”.
Mentre i cittadini chiedono una migliore organizzazione della giustizia che renda i processi più brevi ed efficienti, denunciano carenze di organico, assenza di supporti informatici e finanziamenti, questa riforma rischia di essere semplicemente, ma amaramente, il grimaldello per far saltare l’intero impianto costituzionale relativo alla magistratura.
Non diventiamo vittime della facile disinformazione. Leggiamo, facciamoci le domande utili per capire meglio quello che domani sarebbe troppo tardi per salvare del nostro ordinamento giudiziario e, in sintesi, della nostra democrazia.