In sordina come una sacca di carbone per i più “cattivi”, alla vigilia delle feste natalizie, mascherata da desiderio di smodata sicurezza, un altra tegola si abbatte sugli italiani. Nata probabilmente per colpire qualche furbetto, abile a destreggiarsi tra le maglie larghe delle normative a proprio vantaggio, lo stato si fa forte, con i deboli e pubblica sulla gazzetta ufficiale del 13 dicembre 2023, rendendolo di fatto legge, il DECRETO LEGISLATIVO n. 184 del 22 novembre 2023. Il significato di tutte queste date e questi riferimenti, lo andiamo subito a spiegare.
Fino ad ora chi aveva un’auto ferma in un luogo chiuso ed inaccessibile a terzi, quali un terreno privato un box auto o un’area recintata, non era tenuto a pagare l’RCA, ovvero l’assicurazione civile obbligatoria per le auto, a patto, che il mezzo restasse fermo e non circolasse su aree pubbliche o su strada. Con il decreto citato in premessa lo stato impone anche in questi casi con pochissime eccezioni il pagamento di una assicurazione auto, in quanto ritiene che il veicolo fermo possa essere comunque fonte di un “rischio statico”.
Vediamo un po’ più nel dettaglio cosa è accaduto: dal 23 dicembre scorso tutti i veicoli a motore anche non circolanti, immatricolati in Italia, che sviluppino una velocità superiore a 25 chilometri orari oppure quelli di peso superiore a 25 chilogrammi che abbiano una velocità di almeno 14 chilometri orari, tra questi compresi eventuali rimorchi, anche se non abbinati fisicamente.
Le eccezioni sono poche e per particolari casi. Ci si può sottrarre dal pagamento della polizza in caso il veicolo sia stato ufficialmente ritirato dalla circolazione se radiato, ad esempio, per demolizione o esportazione all’estero. Inoltre godono dell’esenzione anche i veicoli sequestrati o soggetti a fermo amministrativo. Anche i veicoli fermi per guasto dovuto a mancanza di parti importanti quali il motore ad esempio o che siano destinati ad essere venduti per esposizioni o allestimenti scenici e decorativi.
Una volta attivata una polizza assicurativa è possibile comunicandone le motivazioni all’istituto assicurativo di riferimento, la sospensione per un massimo di 10 mesi all’anno ovvero 11 per i veicoli storici.
Stiamo quindi parlando di una rivoluzione in questo campo, che per il normale cittadino, diventa un addizionale tassa per qualcosa che non produce alcun vantaggio concreto sulla sua quotidianità. Molti si troveranno nella condizione di rottamare con sollecitudine mezzi fermi e non dismessi a suo tempo. Ricordiamo che sui mezzi di cui parliamo i proprietari erano già tenuti a versare la tassa di possesso, che già prescindeva dalla circolabilità del mezzo. Ora si aggiunge questo nuovo fardello, dettato e voluto a conclusione di un lungo iter dalla comunità europea e l’Italia suo malgrado ne ha dovuto recepire le norme.
A proposito di costi, chi non si attivasse è soggetto a una multa variabile da 866 a 3.464 euro, accompagnata, dalla perdita di 5 punti sulla patente con il relativo sequestro del veicolo accompagnata dal ritiro della carta di circolazione. La sanzione scende a 606,20 euro se viene pagata nei cinque giorni successivi alla notifica. Queste sanzioni valgono solo se il veicolo è stazionato o circola in aree private, perché in caso fosse sanzionato in area pubblica i costi salirebbero a 1.299 euro, scendendo a 909,30 euro con pagamento entro cinque giorni.