Il Tar condanna il silenzio del Comune di Caserta: obbligo di risposta per gli assegni di cura

Di Francesco Carissimo

Le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di rispondere ai cittadini quando questi avanzano una richiesta legata all’esercizio di un proprio diritto. Questo principio, sancito dall’articolo 2 della legge 241/90, è stato recentemente ribadito dalla nona sezione del Tar Campania, che ha condannato il Comune di Caserta per non aver risposto a una domanda di assegno di cura presentata dalla famiglia di un ragazzo con una grave malattia genetica rara, affetto da tetra paresi spastica.
Di fronte al silenzio del Comune, il padre del ragazzo, che ne è anche il caregiver, ha deciso di ricorrere alla giustizia amministrativa con l’assistenza dell’avvocato Luigi Adinolfi. L’obiettivo era ottenere un provvedimento che obbligasse l’ente a esaminare la richiesta e a prendere una decisione conforme alle normative nazionali e regionali in materia di assistenza. Nel ricorso è stata presa in considerazione anche la recente riorganizzazione del settore delle Politiche Sociali, che ha visto il passaggio delle competenze dall’ex ambito sociale C01 alla nuova azienda speciale per i servizi sociali Distretto Regio di Caserta. Questo cambiamento ha interessato non solo il capoluogo, ma anche i comuni di Castel Morrone, San Nicola la Strada e Casagiove, e ha comportato notevoli difficoltà operative nei primi mesi di attività.
La sentenza, pubblicata lunedì scorso, chiarisce che un’amministrazione pubblica non può sottrarsi al dovere di rispondere quando l’istanza ricevuta implica un processo di valutazione e decisione. Il presidente della nona sezione del Tar, Guglielmo Passarelli Di Napoli, ha sottolineato che il riconoscimento dell’assegno di cura richiede l’esercizio di un potere amministrativo, che prevede la verifica delle condizioni necessarie per l’erogazione del beneficio. L’inerzia del Comune, quindi, non solo ha privato il richiedente di una risposta, ma ha anche violato le disposizioni normative vigenti.
Nel dispositivo si legge che il comportamento omissivo dell’amministrazione ha compromesso le legittime aspettative del cittadino, giustificando così il ricorso. Il Tar ha quindi ordinato al Comune di esprimersi sulla richiesta entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. Qualora l’ente dovesse persistere nell’inadempienza, interverrà un commissario ad acta, individuato nel dirigente della direzione regionale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, che avrà un termine di 60 giorni per adottare i provvedimenti necessari.
Oltre all’obbligo di rispondere, il Comune dovrà sostenere anche le spese legali, quantificate in 1.500 euro. Inoltre, la sentenza è stata trasmessa alla Corte dei Conti, che potrebbe approfondire eventuali irregolarità contabili connesse alla vicenda.