Il riformato articolo 104 raddoppia il Consiglio Superiore della Magistratura, dividendolo per competenze: uno per i magistrati requirenti ed uno per i giudicanti. Per ciascun Csm un unico Presidente, quello della Repubblica. Entrambi i Csm avranno due terzi dei componenti che sono magistrati (da una parte solo giudici, dall’altra parte solo pm), ed un terzo composto da esponenti “laici”, ovvero di area politica. E proprio in questo ambito svetta l’ inedita norma sulla modalità differenziata di nomina dei componenti.
Per i membri togati, ossia i magistrati che faranno parte del CSM giudicante e di quello requirente, non ci saranno più liste, campagne elettorali o schede da votare. La riforma prevede il sorteggio puro: i componenti saranno estratti casualmente tra tutti i magistrati che abbiano i requisiti di legge per ricoprire l’incarico.
I componenti “laici” (non magistrati), verranno estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento, e da questa lista deve essere eletto il vicepresidente di ognuno dei due Csm.
Contro questa ingiustificata disparità di designazione dei componenti si è schierata la totalità della magistratura italiana: da Magistratura Indipendente (Mi) e Unità per la Costituzione (Unicost), come orientamento più conservatori, fino ai progressisti di Area per la Giustizia e alla sinistra di Magistratura democratica (Md).
Resta una serie di incognite. Innanzitutto il numero complessivo dei membri inseriti nel registro compilato dal Parlamento in seduta comune, il quorum di elezione degli stessi, il numero dei sorteggiabili tra i membri togati, tutte scelte che sono affidate alla legislazione d’attuazione. Queste incognite non favoriscono certamente la comprensione complessiva della riforma e la scelta consapevole del voto referendario.
La creazione di un Csm per soli pm demolisce la cultura unitaria della giurisdizione e rischia di amplificare la chiusura corporativa e l’autoreferenzialità della magistratura requirente. Il criterio del sorteggio rovescia i tradizionali criteri di legittimazione del potere, affidandosi alla composizione casuale del collegio. Il sorteggio impedisce l’attribuzione di responsabilità e gli stessi processi di selezione basati sulla discussione pubblica finalizzata alla deliberazione.
I magistrati sono, secondo i sostenitori del sorteggio, interscambiabili tra loro, equivalenti non solo nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche nello svolgimento dei compiti di autogoverno. In realtà l’autogoverno pensato dallo stesso Calamandrei con il momento elettivo immaginava la magistratura come un corpo vivo, caratterizzato da orientamenti culturali diversi e titolare di autonomia organizzativa. L’obiettivo di eliminare le correnti trascura che l’associazionismo della magistratura è fisiologico e d’altra parte funzionale al miglior esercizio dell’autogoverno.
Su certe patologie devianti delle correnti, talora diventate centri di potere clientelare, sarebbe evidentemente opportuno intervenire con correttivi operanti a livello legislativo, per cambiare il sistema elettorale del Csm, riducendo l’estensione dei collegi e introducendo ad esempio il collegio uninominale.
Il vero nodo della modifica costituzionale è proprio lo sdoppiamento, con conseguente indebolimento, del Consiglio superiore della magistratura; organo di alta amministrazione che la Costituzione ha messo a difesa dell’autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario.
Nessuno dei problemi che affliggono i processi sarà risolto, nonostante quanto dichiari la presidente del Consiglio Meloni( “una giustizia più giusta e meritocratica e’ possibile”), nonostante venga smentita dalla presidente leghista della Commissione Giustizia del Senato, l’avvocato Giulia Bongiorno: «Ma chi è che ha detto che questa riforma deve incidere sui tempi e sull’efficienza della giustizia? Un ignorante può pensare una cosa del genere!».