Il Consiglio di Stato con duplice ordinanza accoglie l’appello cautelare
proposto dagli Avvocati Gianluca Corriere, Elvira Genovese e Giuseppe
Tescione ed in riforma dei rispettive ordinanze di rigetto emesse dal Tar
Veneto ordina il reinserimento, con effetto immediato, in terza fascia delle
graduatorie di istituto del personale ATA di due collaboratori scolastici
depennati per ritenuta invalidità delle qualifiche conseguite presso il Centro
Studi Sannitico di Durazzano.
Gli istanti avevano conseguito nella sessione di esami dell’a.s. 2012/2013, nella
qualità di candidati esterni, il diploma di Qualifica Professionale di “Operatore
dei servizi di ristorazione del settore Cucina” presso l’Istituto Paritario “Centro Studi
Sannitico” come risultava dal certificato rilasciato dal medesimo istituto nonché
dal Registro Esami di qualifica Professionale redatto dalla Commissione e dal
Verbale dello scrutinio degli esami. L’istituto “Centro Studi Sannitico” è stato
riconosciuto paritario con efficacia retroattiva a far tempo dall’a.s. 2012/13
con decreto (prot. n AOODRCA 360) dell’11 gennaio 2016 adottato
dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania in esito ad un giudizio
innanzi al Consiglio di Stato conclusosi con sentenza n. 5211/2015 del
16.11.15 di annullamento ex tunc dei decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2
del 17 luglio 2012 di diniego della istanza di riconoscimento della parità
scolastica.
Gli appellanti presentavano la domanda di inclusione nelle graduatorie di
istituto del personale ATA ai sensi del DM 640 del 30.08.2017 (n prot
3543/C7 del 02.11.17) e, sulla base della ritenuta validità dei titoli di qualifica
allegati, venivano dapprima inseriti nella graduatoria di istituto di III^ fascia
per il triennio 2017/2020 degli aspiranti a supplenza del personale ATA –
profili di CS e CO e poi individuati quali effettivi destinatari di una proposta
di contratto a tempo determinato per l’espletamento di mansioni di
collaboratore scolastico presso istituti scolastici statali per l’a.s. 2019/20.
All’esito dei controlli sui titoli, tuttavia, entrambi gli assistiti venivano
depennati dalle graduatorie in applicazione della Comunicazione dell’USR
Veneto del 07.02.20 avente ad oggetto “Personale Ata – graduatorie di circolo
ed istituto – controlli previsti dall’art 7 del DM 640/17 – Titoli di studio
conseguiti presso scuole paritarie.” nella parte in cui è riportato che
“l’IPSEOA – CENTRO STUDI SANNITICO sito in Durazzano (BN) non
era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale per
l’a.s. 2012/2013 come da comunicazione dell’UAT di Benevento.
Con l’ordinanza pronunciata dal Supremo Organo di Giustizia
Amministrativa, considerato che l’istituto scolastico presso il quale i ricorrenti
assistiti dallo studio legale Nemesi hanno ottenuto il diploma di qualifica
professionale è stato riconosciuto paritario con effetto retroattivo, valutato
che ad una delibazione sommaria l’appello sembra assistito da fumus boni
iuris, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata,
accoglie l’istanza cautelare in primo grado.
Avv Gianluca Corriere