Autismo e assegno di cura: bocciato dal Consiglio di Stato l’ordine di priorità sfavorevole sancito da una delibera della Regione Campania

Le difficoltà che vivono quotidianamente le famiglie in presenza di un figlio autistico sono tali da diventare un groviglio alienante e sfiancante, soprattutto quando si aggiungono i tortuosi percorsi di una burocrazia fatta di istanze,documenti e carte bollate. Ma la tenacia di un genitore, assistito da un legale con appropriata competenza ed esperienza, questa volta ha avuto un felice epilogo di risanamento delle vessazione subita.

Il Consiglio di Stato ha scritto una pagina di speranza nel capitolo infinito degli oneri che gravano su queste famiglie: una sentenza ha bocciato il provvedimento della Regione Campania che aveva negato l’assegno di cura agli autisti attraverso una serie di delibere e circolari che li relegavano al quarto posto nella scala delle priorità . Il Consiglio di Stato ha accolto una serie di appelli, patrocinati dall’ avv. Luigi Adinolfi, ribaltando completamente il responso del Tar in primo grado negativo e ha chiaramente statuito che gli autistici vanno posizionati al primo posto nella scala delle priorità e non all’ultimo con buona pace per l’insensibilità dimostrata dalla Regione Campania che evidentemente non riconosce le concrete e imprescindibili esigenze dei soggetti autistici, soggetti affidati alle famiglie 365 giorni all’anno h24. La decisione della Regione di dare l’assegno solo a chi sta alle cure domiciliari e’ stata ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato in quanto gli autistici non necessitano affatto delle cure domiciliari ma dell’assistenza continua dei familiari .” Di regola, i pazienti autistici non necessitano di un PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) che comprenda cure a domicilio, – leggiamo nella sentenza- atteso che le loro condizioni non prevedono una specifica assistenza domiciliare, ma impongono una continua e attenta vigilanza da parte del nucleo familiare per tutto l’anno sia per la notte che il giorno, così da scongiurare il pericolo che il disabile assuma comportamenti che possono mettere in pericolo la sua e la altrui incolumità”. E continua la sentenza :”la concessione dell’assegno di cura ai disabili gravissimi è da ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost.” , che, con l’articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per le non autosufficienze (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 aprile 2022, n. 2728). L’unico limite apposto alla declinazione alla legislazione, la circostanza (meramente accidentale) che i disabili gravissimi affetti da autismo, come il minore per cui è causa, non siano destinatari di Piani di assistenza individuale comprensivi di cure domiciliari non consente, per ciò solo, di escluderli dal beneficio”. In base alle decisioni del Consiglio di Stato per gli appellanti i Comuni dovranno ora per allora reistruire le istanze e riconoscere l’assegno in quanto gli autistici tornano in pole position.