Ciro Guerriero : Burqa e Niqab mettono in pericolo la sicurezza

Il velo islamico nella legislazione italiana. Su questo punto scende in campo Ciro Guerriero Presidente di Caserta Kest’è . ” Non esistono – dice- disposizioni specifiche sul velo islamico nella legislazione italiana, ma si può fare riferimento ai seguenti articoli. Le leggi ci sono già ed è arrivato il momento di farle rispettare..
L’articolo 5 della legge 152 del 1975 sancisce il divieto di «prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona»”. Sulla questione interviene anche Alessandra Cervelli di Caserta Kest’è Giovani che segnala una circolare del ministero dell’interno del 24 luglio 2000 (sui permessi di soggiorno) la quale stabilisce che turbante, chador o velo sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purché la persona mantenga il volto scoperto.

L’articolo 85 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza (decreto regio 18 giugno 1931, n. 773) vieta di “comparire mascherati in luogo pubblico” e prevede per i trasgressori una “sanzione amministrativa”. Chi, invitato a farsi identificare, rifiuti di farlo, è punito con un’ulteriore ammenda.

L’articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 (Disposizioni in materia di ordine pubblico) vieta invece l’uso di caschi protettivi, o di “qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”. Per chi trasgredisce è previsto l’arresto da sei a dodici mesi e una sanzione amministrativa.

A norma di legge, dunque, indumenti come il burqa (velo integrale) e niqab (velo che lascia una fessura solo per gli occhi) non sarebbero utilizzabili, perché non consentono l’identificazione della persona.

La carta d’identità. Una circolare del ministero dell’interno del 24 luglio 2000 (sui permessi di soggiorno), inviata a tutti i questori e alle prefetture d’Italia, a firma del capo della polizia Gianni De Gennaro, chiarisce che per il rilascio delle carte di identità sono permesse le fotografie col capo coperto ma con i tratti del viso ben visibili.

Nel quarto capoverso, la circolare recita: “Con circolare del 14 marzo 1995 della Direzione generale dell’Amministrazione civile, è stato precisato che nel caso in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, il turbante, il “chador” o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, a identificare chi li indossa, naturalmente purché mantenga il volto scoperto. Sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la libertà di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identità in cui la persona è ritratta con il capo coperto da indumenti indossati purché, ad ogni modo, i tratti del viso siano ben visibili”.