Incendi Boschivi : divieti e modalita’ smaltimento sterpaglie

Il testo dell'ordinanza sindacale n.30 del 11.05.2020

Caserta. Oltre al divieto di accendere fuochi dal 1 giugno al 30 settembre e comunque fuochi incontrollati o durante le giornate di vento, l’Amministrazione Comunale, con l‘ordinanza sindacale n. 30/2020, ha indicato  le modalità di smaltimento dei residui di lavorazione delle coltivazioni nei campi.

RICORDIAMO A TUTTI I NUMERI CHE POSSONO ESSERE CHIAMATI IN CASO DI INCENDI BOSCHIVI A CASERTA:
115, VIGILI DEL FUOCO
800655155, POLIZIA MUNICIPALE

Qui di seguito il testo dell’ordinanza.

ORDINANZA SINDACALE
n. 30 del 11/05/2020

OGGETTO: Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi
– Combustione controllata in loco di piccoli cumuli
di residui agricoli e forestali
derivanti da sfalci, potature o ripuliture.

IL SINDACO

VISTI
a)la Legge 21 novembre 2000 n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in
particolarel’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree a
rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di
pericolosità,all’interno dei Piano regionale di previsione, prevenzione e Lotta attiva agli incendi
di bosco;
b)il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
c)la Legge 6 febbraio 2014 n. 6, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
d)il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014,n. 116, in
particolare l’art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all’art. 182 del D.lgs. 3
aprile2006 n. 152 “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in
quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui
all’articolo 185,comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o
ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi
boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre
vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà
di sospendere, differire ovietare la combustione del materiale di cui al presente comma
all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali
sfavorevoli e in tutti i casi in cui datale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata
incolumità e per la salute umana,con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle
polveri sottili (PM10)“;
CONSIDERATO:
– Che la presenza di sterpaglie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire
causa di gravi pericoli di incendi;
– Che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso,
terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che possono rappresentare strumento di
propagazione del fuoco;
– Che nel territorio comunali sono presenti molteplici coltivazioni, anche in terreni impervi, con
conseguenti difficoltà logistiche o in possibilità di procedere al trasporto e al deposito dei
residui per il corretto smaltimento presso i centri autorizzati;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere con urgenza ad adottare i consequenziali
provvedimenti al fine di prevenire eventi di pericoli per la privata e pubblica incolumità nonché
di prevenire gli incendi;
VISTI:
– La legge n° 689/81 e ss.mm.ii.;
– Il T.U. EE.LL. e ss.mm.ii.;
– Il T.U. Ambientale e ss.mm.ii.;
– La Legge Regionale n° 11 del 1996;
– La legge Regionale n° 26 del 2012;
– Il DGR n° 619/2016;
– Il DGR n° 51 del 13/6/2019 afferente i Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi 2019;
ORDINA
– Che la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo della produzione, in piccoli
cumuli, dal sorgere del sole e fino alle ore 10.00;
– che i piccoli cumuli non possono superare i 3 metri steri al giorno per ettaro (lo stero è l’unità
di misura di volume apparente per il legname che equivale ad un mc vuoto per pieno);
– di isolare ogni singolo cumulo tramite una fascia libera (fascia parafuoco) da residui vegetali
di ogni larghezza pari ad almeno 5 mt e di limitare l’altezza della fiamma;
– che la combustione deve essere effettuata all’aperto, lontana da edifici di terzi, ad almeno 50
mt dalle abitazioni, dalle strade, dalle piantagioni, dalle siepi dalle siepi, da materiali
infiammabili ed ad una distanza di almeno 100 mt dalle zone boscate;
– che durante tutte le fasi dell’attività e fine all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere
assicurata costante vigilanza del produttore o del conduttore del fuoco o persona
adeguatamente delegata;