Nazionale – Non solo frutta secca oleosa (noci, nocciole, mandorle, noci macadamia e anacardi) oppure essiccata (frutta fresca disidratata), ma la normativa riguarderà anche funghi non coltivati, capperi e zafferano, garantendo al consumatore una trasparenza puntuale nel settore alimentare e per una maggiore chiarezza e qualità dei prodotti scelti, che ha negli ultimi anni hanno registrato una forte crescita dei consumi.
Un obbligo dopo l’entrata in vigore del regolamento Ue che impone l’indicazione della provenienza che va a completare la norma già esistente per quella in guscio.
La normativa prevede l’obbligo di etichettatura dell’origine anche per i prodotti di IV gamma, compresi funghi non coltivati, zafferano e capperi. Le informazioni relative all’origine devono essere chiaramente visibili sull’imballaggio e/o sull’etichetta e l’indicazione del paese d’origine deve risaltare maggiormente rispetto all’indicazione del paese in cui è avvenuto l’imballaggio.
Sarà obbligatorio indicare l’origine dei prodotti e per evitare di indurre in errore il consumatore, l’indicazione del paese d’origine dovrà essere maggiormente visibile rispetto all’indicazione del paese dell’imballatore.
I prodotti ortofrutticoli su cui sarà obbligatorio riportare l’origine sono moltissimi.
L’obbligo al momento non ha effetti sull’indicazione della provenienza della frutta secca usata nella preparazione dei dolci come, ad esempio, le creme di nocciole, anche se negli ultimi anni è cresciuto il numero dei produttori che appongono volontariamente informazioni sull’origine. Oggi l’indicazione della provenienza è stata estesa a circa i quattro quindi della spesa, ma resta all’atto della cessione al consumatore ancora anonima l’origine dei legumi in scatola, della frutta nella marmellata o nei succhi, del grano impiegato nel pane, biscotti o grissini. Sarà questo il prossimo step?
In dettaglio nel Regolamento Delegato (UE) 2023/2429 vengono riportati:
i) funghi non coltivati;
ii) capperi;
iii) mandorle amare;
iv) mandorle sgusciate;
v) nocciole sgusciate;
vi) noci comuni sgusciate;
vii) pistacchi sgusciati;
viii) noci macadamia sgusciate;
ix) pinoli sgusciati;
x) noci di pecàn;
xi) altra frutta a guscio;
xii) banane plantano essiccate;
xiii) agrumi secchi;
xiv) miscugli di noci tropicali;
xv) miscugli di altra frutta a guscio;
xvi) zafferano;
xvii) altri prodotti classificati come ortofrutticoli elencati nell’allegato I.