Benefici previdenziali per ex esposti ad amianto: domande entro il 29 febbraio

A cura di Iole Vaccaro.

La legge di Stabilità, al comma 277, ha disposto l’estensione dei benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257 (art. 13) del 1992 ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, sottoposto a bonifica.
La legge del ’92 stabilisce che per i lavoratori, esposti a questo rischio per più di dieci anni, l’intero periodo lavorativo è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25.
L’Inps, nella nota n. 587/2016, ha chiarito che i benefici previdenziali sono attribuiti per il periodo corrispondente alla bonifica, dietro presentazione della domanda, che dovrà essere inoltrata entro 29 febbraio, a pena di decadenza. Nella richiesta, il lavoratore deve indicare il sito produttivo e il periodo temporale di esposizione all’amianto.
L’Istituto previdenziale ricorda che i benefici sono soggetti al limite delle risorse stanziate, ovvero: 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 milioni per il 2017, 7,5 milioni per il 2018 e 10 milioni annui a decorrere dal 2019.
In un prossimo decreto interministeriale (Economia e Lavoro) saranno specificate le modalità di attuazione dell’agevolazione, in particolare per l’assegnazione dei benefici, nonché le modalità di certificazione.
Per l’inoltro delle richieste ci si può rivolgere agli uffici territoriali dell’Inca, indicati sul sito www.inca.it