Assolta perché il fatto non costituisce reato.
Si è concluso così il delicato processo che vedeva alla sbarra una donna di nazionalità ucraina, K. N., residente da diverso tempo a Santa Maria a Vico (CE) e accusata del reato previsto dall’articolo 95 del DPR 115/2002.
La donna era stata denunciata e rischiava fino a cinque anni di reclusione, per aver attestato falsamente, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, di aver percepito un reddito difforme da quello familiare effettivamente conseguito e per come poi risultato dall’informativa di reato dell’agenzia dell’entrate, il tutto per poter beneficiare dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in un processo civile relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per la donna, difesa dall’avvocato Paolo Iuliano, la Procura aveva chiesto la condanna della reclusione.
Proprio in merito alla predetta imputazione, infatti, l’avvocato Paolo Iuliano ha invocato energicamente l’assoluzione della sua assistita “perché il fatto non costituisce reato” per non essere stata raggiunta una prova sufficiente in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del contestato reato.
Una linea che ora ha trovato riscontro nella decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Alessandro De Santis.