Se avete ricevuto una multa perché non avete revisionato la vostra auto oppure perché siete in ritardo con la rata dell’assicurazione, potreste non doverla pagare; infatti “Sono nulle le contravvenzioni per mancata revisione e per mancata copertura assicurativa della vettura se effettuate con telecamere risultate non omologate. E l’Ente viene anche condannato alle spese di giudizio”. E’ quando proclamato dalla sentenza del giudice di pace di Nola (Napoli).
Ad informare gli automobilisti è l’avvocato Cristiano Ceriello, responsabile legale dell’associazione dei consumatori Difesa Consumatori e Contribuenti: “La mancata revisione o la prova della copertura assicurativa può essere accertata in modalità automatica, con l’uso di apparecchiature elettroniche, e con la possibilità della contestazione differita, ma solamente con l’utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la contravvenzione è nulla se il dispositivo non è omologato”.
Secondo l’associazione “Difesa Consumatori e Contribuenti”, il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare (la numero 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020) nella quale viene precisato che la rilevazione della violazione prevista dall’articolo 193 per la mancanza della copertura assicurativa e della violazione prevista dall’articolo 80, c.14, per veicolo con revisione scaduta, segnalata dall’apparecchiatura elettronica, se effettuata con apparecchi elettronici non omologati e privi di verifica periodica, è da annullare”.
Il giudice di Nola ha anche condannato l’Ente alle spese che, però, indirettamente, pagheranno comunque i cittadini, trattandosi di Ente Pubblico.
Infine il presidente dei consumatori Pasquale Di Carluccio sottolinea che “le contravvenzioni vanno contestate entro 30 o 60 giorni, pena la conferma di un verbale nullo e danno per le nostre tasche”.