Ieri il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto dal genitore di un minore autistico (vedi articolo https://www.belvederenews.net/autismo-il-consiglio-di-stato-boccia-il-numero-di-ore-non-adeguato-di-un-trattamento-aba-disposto-dal-distretto-21-dellasl-casertana/) contro l’Asl di Caserta e la Regione Campania per la riforma della sentenza del Tar Campania sezione sesta n.2222 del 2023, resa tra le parti. Nella sentenza si legge: “la delibera regionale n. 131 del 2021 parte dall’assunto di fondo (….) che la predeterminazione del trattamento ABA (Applied Behavior Analysis -Analisi Comportamentale Applicata) debba essere individualizzato in relazione alle esigenze e alle condizioni complessive del singolo paziente. Secondo la ricordata delibera, infatti, «gli interventi devono essere personalizzati e adattati all’età del bambino, al suo sviluppo e alle sue competenze cognitive e relazionali, riconoscendo la gradualità del disturbo e l’unicità individuale e gli interventi a carico del servizio sanitario regionale devono essere basati su valutazioni clinico-funzionali personalizzate su singolo caso. La medesima delibera, tuttavia, predetermina anche – continua la sentenza – in maniera fissa e non derogabile, il monte ore massimo di trattamento a seconda delle diverse fasce d’età ivi individuate, così finendo con il contraddire il ricordato assunto di fondo, e quindi vanificare la premessa necessità di una modulazione in concreto del trattamento sulla base delle singole condizioni di ciascun paziente. Nella parte in cui fissa tali limiti invalicabili, pertanto, la delibera regionale impugnata in primo grado – al pari della pure gravata delibera dell’ASL n. 40 del 2022 nella parte in cui la prima recepisce – è illegittima per illogicità e contraddittorietà intrinseca”. La sentenza dichiara fondato inoltre il motivo di appello volto a fare valere l’ illegittimità della predeterminazione da parte dell’ASL della durata del programma terapeutico in 180 giorni. Tale limite, infatti, risulta apposto in violazione della delibera regionale n. 131, che per contro prevede, sulla base delle evidenze scientifiche poste a base della medesima, un trattamento della durata minima di un anno: le opportune verifiche intermedie, che il primo giudice ha valorizzato quale motivo sufficiente a giustificare la durata inferiore fissata dall’ASL, possono portare ad un adattamento in itinere di quel piano, ma non a un’inosservanza della durata minima predeterminata con l’atto generale. Alla luce di tali considerazioni, si è proceduto, in riforma della sentenza impugnata, all’accoglimento del ricorso in primo grado.