La ditta “Eredi Cirillo” srl si è aggiudicata provvisoriamente la gestione del servizio di assistenza cimiteriale di necroforo mortuario relativo all’inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione salme e riduzione dei resti mortali ed attività complementari del Comune di Caserta.
Il Tar Campania, ottava sezione, ha accolto l’istanza dell’avvocato Renato Labriola emanando un’ordinanza con la quale sospende l’efficacia della determina con la quale il Comune di Caserta ha provveduto ad assegnare il servizio alla F.G. Costruzioni s.r.l.
Chiara la motivazione espressa dai giudici del tribunale amministrativo nell’ordinanza: «l’offerta della società ricorrente appare ben determinata nel suo N. 00037/2018 REG.RIC. ammontare, mentre, per converso, l’impugnato provvedimento di esclusione non risulta chiaro laddove fa riferimento in modo generico a “interpretazioni che contrastano con l’esatto ammontare del costo del servizio stesso».
Secondo quanto sostenuto dalla difesa la ditta Eredi Cirillo ha partecipato alla gara con un’offerta economica con un ribasso dichiarato (perfettamente espresso ed identico sia in cifre che in lettere) del 68,44% sull’ importo detta offerta (euro 8.433,423). Di contro il dirigente del Comune di Caserta – Settore Manutenzione – Ufficio Cimiteri ha escluso la ricorrente dalla gara con la seguente motivazione: «il Presidente ha determinato la non validità dell’offerta in quanto riporta la testuale dicitura “…..al netto degli oneri interni della sicurezza pari a ad €. 700,00 (settecento,00) e gli oneri interni per la manodopera pari degli oneri interni per la manodopera pari ad €. 33.572,64 (trentratremilacinquecentosettantatre/64) ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Dlgs. 50 del 18/04/2016 e s.mi.”. Tale dicitura induce ad interpretazioni che contrastano con l’esatto ammontare del servizio stesso”».
L’avvocato Labriola sottolinea come tale motivazione sia da considerarsi inammissibile dal momento che, nel caso di specie l’offerta economica presentata dalla ricorrente in sede di gara riporta in calce in modo chiaro,esaustivo ed inequivocabile: a) Costo della manodopera non soggetto a ribasso. b) Importo soggetto a ribasso d’ asta. c) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Secondo la difesa, al massimo, il Comune avrebbe potuto chiedere un chiarimento alla ricorrente, ma non escluderlo dalla gara. Il Comune di Caserta è stato anche condannato alle spese processuali dal Tar.