CONAVINCOS , COORDINAMENTO NAZIONALE VINCITORI CONCORSO SCUOLA 2016 : NECESSITA’ DI ULTERIORI AZIONI POLITICHE IN SEGUITO ALLA GRAVE SITUAZIONE VERIFICATASI NELLA SCUOLA

Il Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016, si è riunito in diverse sessioni  durante il mese di marzo 2018 ritenendo che a seguito delle recenti elezioni politiche del 04 marzo  u.s. sia necessario ed improcrastinabile intraprendere ulteriori azioni e iniziative politiche di  sensibilizzazione in merito alla grave situazione determinatasi nella Scuola e verificare le reali e  concrete volontà dei Partiti e Movimenti Politici che sono stati democraticamente legittimati dai  cittadini al governo del Paese affinché, quali legittimi vincitori dei posti banditi nel 2016 per le
varie classi di concorso, siano assunti in ruolo.

Riguardo il loro diritto all’assunzione, a seguito dell’uso improprio e strumentale  dell’informazione, di dibattiti e notizie prive di fondamento giuridico e non rappresentativo   dell’intera problematica reale, date alla pubblica opinione dopo la sentenza dell’Adunanza   plenaria del 20/dicembre/2017, sicuramente per la concomitanza dell’imminenza della scadenza  elettorale, si è ritenuto all’unanimità di promuovere, nell’esercizio del proprio diritto di iniziativa,  tutti gli incontri con gli Organi Politici e Istituzionali preposti, affinché si metta a fuoco il DIRITTODEI VINCITORI DI CONCORSO e ad esso si diano risposte concrete.

Considerata la conclusione della campagna elettorale, dopo avere assistito nelle ultime  settimane, con rabbia, ad una campagna di disinformazione operata da tutti i media sulla  situazione della Scuola dopo la predetta decisione della plenaria del Consiglio di Stato ed in   concomitanza dei conseguenti scioperi proclamati, si è ritenuto non più possibile consentire che    si parli dei soli diritti di varie categorie di docenti: gli immessi in ruolo con la 107 che lavorano al Nord e vogliono tornare al Sud; i DM (diplomati magistrali) entrati in GaE con riserva che, dopo
l’Adunanza Plenaria, in attesa che si pronunci l’Avvocatura dello Stato richiesta dal MIUR, reclamano soluzioni; gli abilitati presenti in seconda fascia, a cui sarà data la possibilità di   affrontare un concorso “agevolato” per entrare nelle GMR e invece non si parli affatto dei  vincitori di concorso 2016 non ancora assunti che, soprattutto al Sud (specie per primaria e   infanzia), sono ancora tanti, anzi troppi, nonostante il bando di concorso prevedesse la loro
assunzione certa entro tre anni (anche se il Parlamento ha prorogato a quattro anni i turni di  nomine, è bene chiarire che sussiste un diritto di tutti i candidati risultati vincitori, cioè collocati  all’interno dei contingenti messi a bando, ad essere assunti, a prescindere dalla decadenza dopo   quattro anni delle GM stesse!).

Tanto per essere chiari, allora, nel rilevare correttamente che la Plenaria del Consiglio di  Stato non ha revocato nessun diritto, bensì solo confermato quanto disposto dalle leggi vigenti,  rivedendo un precedente orientamento delle Sezioni che queste stesse leggi non aveva tenuto in  considerazione, riassumiamo di seguito, anche per i non addetti ai lavori, i reali diritti di tutti i  singoli soggetti, ritenendo in premessa la palese consapevolezza di tutti che per Legge nella   pubblica amministrazione si può essere assunti solo ed esclusivamente attraverso procedure
concorsuali selettive:

Esiste un diritto dei candidati al concorso risultati vincitori ad essere assunti, anche dopo   il termine di decadenza delle graduatorie;

Tanto perché, mentre il sistema previgente (per intenderci, concorso 2012: bando  compreso) prevedeva graduatorie di merito aperte di durata triennale, con individuazione  (da parte dei provveditorati nel 1999, del MIUR nel 2012) dei posti PRESUMIBILMENTE  vacanti e disponibili, senza però che la previsione potesse intervenire sullo scorrimento della graduatoria “in più o in meno”. In particolare, la formulazione in vigore recitava
“Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al  numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili” (per inciso: questo è il diritto allo  scorrimento…), a seguito invece della modifica che la legge 107/2015 ha apportato   all’art. 400 del Testo Unico, il sistema del nuovo articolo 400 ha prescritto:
l’individuazione precisa dei posti messi a bando, la costituzione di una graduatoria “corta”, formata dai posti messi a bando con una maggiorazione del 10%,  l’individuazione dei vincitori pari al numero dei posti messi a bando e, per ciò che    riguarda il tema in oggetto, il comma 19, la formulazione attuale prevede (tra doppia   parentesi le modifiche apportate dalla 107/2015): “Conseguono la nomina i candidati  ((dichiarati vincitori)) che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle   cattedre o posti ((messi a concorso))”.

Fra l’altro, il nuovo orientamento, per lo più consolidatosi in conseguenza della   privatizzazione del pubblico impiego, prevede che il vincitore del concorso vanti un vero e   proprio diritto soggettivo all’assunzione. La pubblica amministrazione, infatti, dal momento  successivo all’approvazione della graduatoria si comporta nei confronti del vincitore come   un datore di lavoro privato (Corte di Cassazione, sentenze nn. 3252 e 14529/2003). In   questi casi il giudice del lavoro, cui sono devolute le controversie SUCCESSIVE alla   costituzione delle graduatorie, può adottare, nei confronti della P.A., sentenze di   condanna. Figuriamoci quando i margini interpretativi sono oggettivamente definiti per   legge, come nel caso dei vincitori di concorso 2016.2).

Esiste un diritto di tutti i soggetti attualmente in GAE a permanervi e a raggiungere il ruolo  per “scorrimento” delle graduatorie sul 50% dei posti di anno in anno disponibili;

I titoli di accesso alle graduatorie per titoli/permanenti/ad esaurimento sono TUTTI e con  precisione individuati per legge.

Il diploma magistrale costituiva titolo per l’inserimento se e solo se accompagnato
a) dall’idoneità concorsuale sino al concorso 1999/2000 e
b) da un titolo di “idoneità” conseguito attraverso procedure riservate, disposte a suo  tempo per legge, per gli aspiranti in possesso di DM con almeno 360 giorni di servizio.

La   laurea in Scienze della Formazione primaria costituisce titolo di accesso (art. 5 comma 3 della legge 53/2003) per tutti i soggetti iscritti ai percorsi entro l’anno accademico  2007/2008 e, in una fascia aggiuntiva, per chi vi si sia iscritto successivamente e abbia  conseguito la laurea entro l’anno accademico 2010/11.

Per quanto concerne infanzia e primaria, il reclutamento dei docenti è basato, da un lato,  sullo scorrimento delle graduatorie concorsuali di merito, dall’altro sullo scorrimento delle  graduatorie permanenti, istituite nel 1999 quali eredi delle previgenti graduatorie per titoli,   che per legge dello Stato sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento nel 2007. A  ciascun canale è riservato il 50% delle nomine in ruolo.

Esiste un diritto di tutti i soggetti abilitati a concorrere per le supplenze, sulla base delle graduatorie, e di partecipare ai concorsi per titoli ed esami da bandirsi regolarmente.

In particolare, tanto i diplomati magistrali entro il 2001/2002 non in possesso del titolo di  accesso alle GAE, quanto i laureati in Scienze della Formazione primaria di “nuovo   ordinamento” hanno gli stessi identici diritti: possono concorrere per le supplenze e  possono partecipare ai concorsi sul restante 50% dei posti vacanti (molti DM o SFP lo
hanno già fatto, attraverso il concorso 2012 e il concorso 2015/16).

La vera sostanza e parte essenziale della problematica di tutti i docenti è questa, tutto il  resto del quale si parla, vanno considerate istanze, richieste, rivendicazioni, che vanno  doverosamente e responsabilmente rapportate anche ai diritti e alle legittime aspettative,  riconosciute dalle leggi vigenti ai predetti soggetti.

Ricordiamo che in un Paese di diritto, il diritto è ciò che è attribuito dalle fonti normative, in  maniera generale e astratta, a categorie ben delimitate di soggetti. La giurisprudenza interpreta il diritto e, attraverso il suo lavoro ermeneutico, determina, in casi dubbi, la sua applicazione. Lo  scrutinio delle leggi appartiene alla Corte Costituzionale (ovvero, nei casi di conflitto con il diritto   euro-unitario, anche alle Corti europee).

Lo scrutinio delle disposizioni di natura secondaria, dai regolamenti ai decreti ministeriali,  spetta alla magistratura amministrativa, il cui massimo organo è costituito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Per questo, come verificatosi per molti diplomati magistrali, i  pronunciamenti delle magistrature possono creare una sorta di “diritto provvisorio”, costituito   dal riconoscimento dello stesso attraverso la “sospensiva”, “in attesa” che la magistratura stessa  si pronunci nel merito.

Non a caso, questo diritto è cristallizzato (per i singoli soggetti ricorrenti)  dalle sentenze di merito, qualora non appellate o quando emesse dal Consiglio di Stato. Nel caso  in cui vi sia un conflitto tra le diverse sentenze emesse dalle Sezioni del Consiglio di Stato (o anche  dalla stessa sezione, magari in diversa composizione), l’organo deputato è l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Per questo, come verificatosi per molti diplomati magistrali, i pronunciamenti delle magistrature possono creare una sorta di “diritto provvisorio”, costituito  dal riconoscimento dello stesso attraverso la “sospensiva”, “in attesa” che la magistratura stessa   si pronunci nel merito. Non a caso, questo diritto è cristallizzato (per i singoli soggetti ricorrenti)  dalle sentenze di merito, qualora non appellate o quando emesse dal Consiglio di Stato. Nel caso  in cui vi sia un conflitto tra le diverse sentenze emesse dalle Sezioni del Consiglio di Stato (o anche  dalla stessa sezione, magari in diversa composizione), l’organo deputato è l’adunanza plenaria del  Consiglio di Stato. La sentenza della plenaria orienta ovviamente le sentenze che il TAR o il  Consiglio di Stato adottano nelle singole cause. Quanto alle sentenze precedenti di diverso orientamento, esiste l’istituto della “revoca”, che può essere adottato in casi estremamente  circoscritti.

Il Coordinamento Nazionale Vincitori Concorso Scuola 2016, considera estremamente grave l’abuso ultradecennale del MIUR dell’istituto della precarietà dei docenti, in palese e contestuale  dispregio di un ulteriore diritto non meno importante e di rango costituzionale (mai citato) :

quello degli alunni, che rappresentano la Società del domani, ad avere docenti continui ed adeguati a consentire loro il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza definiti dalle indicazioni nazionali, propedeutici al proseguimento degli studi;
e ritiene altresì :
– il tema centrale della questione politica sia da ricondurre alla definizione del numero delle  cattedre da trasformare in organico di diritto, se non si vuole che ancora una volta siano i  giudici ad intervenire, nonostante un bando di concorso teoricamente “perfetto” per  l’assunzione dei vincitori;
– occorre la garanzia e la certezza a tutti i docenti dell’ obbligo della tempestiva  pubblicazione di tutte le graduatorie Regionali per classi di concorso e dei loro   aggiornamenti, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 150 del 2009, con il quale è  stato avviato un nuovo programma di diritto positivo per la promozione della legalità e  della integrità nella pubblica amministrazione, successivamente focalizzato, in particolare, sulle attività di prevenzione e repressione della corruzione, disciplinate nella Legge 190 del  2012, cosiddetta legge Severino, che si pone come la prima disciplina organica della  materia.

Il quadro normativo sull’anticorruzione è stato poi completato con il Decreto  legislativo 33/2013, modificato e integrato dal Decreto legislativo 97/2016 che ha  introdotto il c.d. FOIA (Freedom of Information Act), e con il Decreto legislativo 39 del  2013, che hanno riordinato, rispettivamente, la disciplina sugli obblighi di pubblicità e
trasparenza e sul regime delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le  pubbliche amministrazioni. Il sistema, così costruito, è stato opportunamente integrato dal  D.P.R. 62 del 2013 recante il nuovo codice di comportamento cui tutti i pubblici dipendenti   devono attenersi.

Infine, in una sorta di “assetto mobile”, è stato introdotto  nell’ordinamento un sistema di soft law affidato alle Linee guida dell’Autorità Nazionale  Anticorruzione (ANAC), sui codici di comportamento, sulla segnalazione delle condotte  illecite, sugli obblighi di trasparenza e sui limiti all’accesso civico. Tenuto conto che il  rispetto della normativa anticorruzione, ovvero l’adempimento degli obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione delle informazioni di cui alla Legge 190 del 2012 e al Decreto  legislativo 33 del 2013, è cogente e obbligatorio per tutte le Pubbliche amministrazioni, per  le società controllate, quelle partecipate e per gli Ordini e i Collegi professionali, in questo  sistema complesso e variegato, fatto di disposizioni normative, linee guida, regolamenti  orientamenti, delibere, determinazioni e circolari, tali soggetti sono chiamati a molteplici adempimenti – e alle correlate gravi responsabilità -, quali ad esempio la predisposizione e  lo sviluppo del «Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza» e la  cura della sua idonea integrazione con il «Piano della Performance», nonché con il «Codice  di comportamento».

Pertanto, vigileremo attivamente su tutte le operazioni amministrative ed inizieremo a denunciare e manifestare contro tutti gli inserimenti che andranno a collocarsi sui nostri  posti, partiremo da quanto condiviso nella manifestazione tenutasi a Roma in data 24  febbraio del corrente anno, bloccheremo ogni azione politica interessata a danneggiare i  nostri diritti e, qualora si renderà necessario intraprenderemo anche azioni legali a nostra
tutela-

Il Coordinamento Nazionale
Vincitori Concorso Scuola 2016