Cosa c’è di piú vergognoso e scandaloso per un ente di prossimità come un Comune? Condotte illecite nell’ambito della ordinaria amministrazione come facili e untuose attribuzioni di incarichi non propriamente trasparenti? Violazioni di disposizioni normative nazionali come comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica? Sì, questo certamente, ma…… crediamo fermamente che di più indecente è l’inadempienza nel garantire i diritti di persone e famiglie che quotidianamente devono fronteggiare gravi difficoltà senza adeguato sostegno e, proprio per questo, sono portatori di un ancora maggior diritto di essere prese in carico con i loro problemi e sono in credito di risposte efficaci.
La storia che vi stiamo per raccontare vede protagonista una famiglia casertana con un figlio con disabilità “grave” accertata ai sensi del comma 3 art. 3 della L.104/92 e in quanto tale avente diritto a scuola ad insegnante di sostegno e ad assistente all’autonomia e comunicazione,figura professionale dedicata all’alunno che cura gli aspetti relativi alla comunicazione e all’autonomia, favorendone il relativo sviluppo. Preme sottolineare che questa ultima figura non si sovrappone o sostituisce in alcun modo a quella dell’insegnante di sostegno o degli insegnanti curriculari, cui spettano i compiti didattici. Il numero delle ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, la fascia oraria e le modalità di esplicazione delle stesse vengono indicate nel PEI già redatto in via provvisoria entro il 30 giugno. Il Dirigente Scolastico (e non la famiglia), in questo caso dell’Istituto comprensivo Ruggiero – 3°Circolo, ha richiesto all’ente competente, al Comune di Caserta, “in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico”, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 66/2017, tale risorsa. Ma l’operatore socio-assistenziale, con un ruolo decisivo nella cura delle persone con disabilità fornendo supporto fisico e psicologico di primaria importanza per una vita dignitosa e indipendente, non è stato assegnato dall’Ente fino alla data di oggi. E come il minore segnalatoci molti altri soggetti con difficoltà si trovano in condizioni analoghe. Dall’inizio dell’anno scolastico tali famiglie hanno sperimentato una solitudine feroce iniziando un pellegrinaggio senza esiti utili per garantire quella che è una integrazione indispensabile per la qualità di vita della persona disabile. Abbiamo provato con insistenza a chiedere informazioni sul disservizio ma nessun ufficio preposto, con relativo numero telefonico pubblicato in bella vista nella pagina “amministrazione trasparente” del sito istituzionale, ha risposto, oppure, unico caso fortunato, ci hanno risposto che il dirigente non è autorizzato a rispondere. Nonostante l’enfasi propagandistica con cui a settembre sono stati annunciati dall’assessore Antonio De Lucia ben tre indirizzi PEC per “un contatto più diretto tra i cittadini e il Settore Politiche Sociali del Comune e migliorare le condizioni delle persone in stato di necessità e che appartengono a categorie particolarmente fragili”, nessuna risposta e’ pervenuta alle richieste scritte inviate dalla famiglia, neanche a quella del 1 dicembre, inviata anche al Prefetto, sottoscritta da “Il mio mondo esiste” , associazione di circa 150 famiglie con soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, che ha segnalato con preoccupazione le conseguenze dell’assenza dell’assistente all’autonomia che comporta il ritiro precoce dell’alunno disabile dall’istituto scolastico da parte dei familiari, mancando chi possa assisterlo materialmente e con buona pace di tutti i proclami intitolati all’inclusione e all’integrazione delle persone svantaggiate. E’ opportuno ricordare che se il Comune non assegna l’assistenza agli alunni con disabilità, è condannato per discriminazione e, se ritarda, al risarcimento dei danni. Lo ha sancito il Tribunale civile di Lucca con un’ ordinanza dell’8 gennaio 2021 condannando per discriminazione un Comune per non aver assegnato ad un alunno con disabilità il numero delle ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione previste dal PEI. Ma lo ha anche condannato al risarcimento di € 1000 per ogni mese di ritardo nel caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza stessa. Il Tribunale ha anche citato la precedente sentenza n°275/16 della Corte Costituzionale secondo la quale il diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituzionalmente garantito, non può essere violato neanche per motivi di ristrettezza di bilancio dagli enti locali. Seguiremo con riguardo questo episodio di grave inadempienza dell’Ente che ci aspettiamo si dimostri quanto, in tutte le occasioni utili, ascoltiamo dichiarare dai suoi rappresentanti: il primo punto di riferimento della nostra comunità di cittadini.