La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta dal giudice Paolo Severini, ha rigettato il ricorso di un cittadino ivoriano contro il diniego della questura di Caserta al rinnovo del suo permesso di soggiorno.
Il motivo del diniego
L’uomo aveva chiesto la conversione del permesso da motivi umanitari a lavoro autonomo, ma la richiesta è stata respinta perché l’indirizzo di residenza dichiarato nella domanda è risultato falso. L’irregolarità è stata accertata dall’Ufficio Anagrafe del comune di Castel Volturno, dove l’ivoriano aveva dichiarato di risiedere senza però risultare effettivamente iscritto.
La difesa del ricorrente
Il cittadino ivoriano ha contestato la decisione, affermando di non aver mai prodotto documenti falsi o, se lo ha fatto, di non esserne stato consapevole. Il suo legale ha sostenuto che questa circostanza non avrebbe dovuto compromettere il possesso dei requisiti necessari per la permanenza in Italia. A supporto, è stato presentato un certificato di residenza del comune di Mondragone, diverso da quello dichiarato inizialmente.
La sentenza del Tar
Il Tar ha respinto il ricorso, ritenendo provata la falsità della dichiarazione anagrafica. Secondo i giudici, il certificato successivo, che attesta una residenza diversa (Mondragone), non può smentire la dichiarazione falsa fornita in sede di richiesta di rinnovo. Non risultando iscritto nell’anagrafe del comune dichiarato, il cittadino ivoriano non ha potuto dimostrare la veridicità delle informazioni fornite, motivo per cui il diniego della questura è stato confermato.