Ambito C05, l’Ente comunale rapina le persone con disabilità del diritto all’integrazione scolastica

Il nostro ordinamento giuridico ha approntato diverse tutele a difesa della disabilità, disseminate in Costituzione.

Pretendere con atti amministrativi di spesa di giustificare una violazione a tali indicazioni di valore, limitando il diritto allo studio del disabile, significa autorizzare elementi ed azioni discriminatori, che non reggono alla valutazione della legge, ma prima ancora della coscienza collettiva, di quel sentimento di fratellanza e responsabilità reciproca che ci guida a riconoscere che non ogni cosa ha un prezzo o deve essere produttiva di utilità.

Il servizio pubblico finalizzato a promuovere l’autonomia e l’inclusione scolastica degli alunni disabili frequentanti le scuole (ad eccezione delle superiori) dislocate nei Comuni associati dell’Ambito Territoriale C05, di cui è capofila Marcianise, è sospeso dall’inizio dell’anno scolastico e potrebbe riprendere, secondo quanto apprendiamo, solo a gennaio. Nell’interrogazione del consigliere comunale Raffaele Delle Curti nell’ultimo consiglio comunale svolto nel comune capofila, si leggeva la chiara accusa alla volta dell’amministrazione di un diritto negato ad una fascia di cittadini tra i piú bisognosi di protezione e supporto. L’intervento del consigliere (reperibile in rete) otteneva come risposta dal competente componente della giunta marcianisana motivazioni quali le risorse insufficienti (mancano i soldi) che in modo incontrovertibile non sono accettabili.

A stabilirlo un pronunciamento chiaro e definito della sez. I del TAR Emilia Romagna, con la sentenza del 10 dicembre 2024, n. 925, intervenuto per censurare la condotta di un Comune nel privare un alunno disabile dell’assistenza, ritenendo che i vincoli di spesa, cioè le risorse necessarie per l’intervento, ostacolino il pagamento della dovuta prestazione: non è legittima l’omissione di assistenza, giustificando la mancata copertura della spesa, quando gli stanziamenti a bilancio possono essere impiegati per l’assolvimento di un fine primario verso le categorie fragili, norma etica, prima che costituzionale, del diritto allo studio.

Lo stesso riconoscimento arbitrario di un numero di ore limitato a 5 di assistenza scolastica dichiarato nella risposta dell’assessore, a prescindere dal Piano educativo individualizzato redatto per lo studente disabile, contravviene una sequenza di pronunciamenti che registriamo come quello contenuto nella sentenza n. 501 dell’8 marzo 2024 del Tribunale di Ancona, che ha dichiarato l’illegittimità di un Regolamento comunale nella parte in cui limitava la concessione dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale ai soli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado in situazione di gravità, escludendo dall’accesso al servizio gli studenti di grado lieve o moderato. La sentenza sottolineava che la necessità di assicurare il servizio a tutti gli studenti con disabilità discende direttamente dall’art. 13, comma 3°, della L.104/1992 che riconosce da una parte “… l’obbligo per gli enti locali di fornire assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap …” e dall’altra parte il diritto dello studente con disabilità alla relativa prestazione da parte dell’Ente Locale, che deve assicurargli una piena integrazione scolastica e sociale: quello all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione è dunque un diritto soggettivo pieno, collegato all’attuazione del principio costituzionale di uguaglianza e al riconoscimento del diritto all’istruzione dello studente con disabilità.

Anche un’ordinanza del Tribunale civile di Lucca del 2021 ha condannato per discriminazione un Comune per non aver assegnato ad un alunno con disabilità il numero delle ore di assistenza per l’autonomia e la comunicazione previste dal PEI. Non solo, lo ha anche condannato al risarcimento di € 1000 per ogni mese di ritardo nel caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza stessa.

E ricordiamo di quest’anno l’ordinanza del Tribunale amministrativo della Campania che ha ordinato al comune di Caserta “di provvedere al ripristino del servizio di assistenza specialistica, in favore della minore nel più breve tempo possibile” in un altro ricorso vinto da genitori che si erano visti negati un diritto per la propria figlia disabile.

La questione che resta colpevolmente aperta nell’ambito C05 di mancato servizio erogato, espone in chiaro tutti i limiti dell’Amministrare dove i bisogni, quelli primari, non sono assicurati, preferendo investire in altri bisogni, sicuramente di spessore diverso, probabilmente, rispetto ai diritti costituzionali all’istruzione, violando palesemente i doveri di uguaglianza e solidarietà, preferendo giustificare i propri disinteressi con questioni matematiche, di fogli di calcolo, di neutre operazione di entrata e spesa che mandano in disequilibrio il bilancio.