Questa notte, mentre la maggior parte dei cittadini riposava, alla Camera dei deputati, in seguito ad una lunga maratona, e’ stato approvato il secondo e definitivo sì al disegno di legge sull’Autonomia Differenziata.
Ma come si è potuto arrivare all’approvazione di una simile legge?
Appare doveroso, in merito, fare un passo indietro.
Anno domini 2001, con la Riforma del Titolo V, legge cost. n.3/2001, voluta dal Governo Amato, venne riformulato per intero l’articolo 117 della Costituzione, gettando in questo modo le basi per gli scempi degli anni successivi.
La riforma del 2001 estese di fatto, in maniera decisiva i poteri delle regioni, riscrivendo radicalmente l’articolo 117 della Costituzione. La modifica ha quindi ribaltato il criterio di ripartizione delle competenze regionali e statali.
Prima della riforma, l’articolo 117 attribuiva alle regioni solo competenze in materia molto specifiche e limitate, come la «polizia locale urbana e rurale», il turismo e la viabilità, la caccia, l’assistenza sanitaria ed ospedaliera. Tutte le altre erano in capo allo Stato centrale.
Al contrario, con la legge costituzionale del 2001, il nuovo articolo 117 – tuttora in vigore – specifica prima di tutto una serie di diciassette competenze esclusive dello Stato (dalla politica estera all’immigrazione, dalla difesa alla giustizia e alla tutela dell’ambiente).
Si introduce poi una nuova categoria, quella delle competenze concorrenti, su cui entrambi possono intervenire: figurano tra questi i «rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni», il «commercio con l’estero», la «ricerca scientifica» e la «tutela della salute». Con una precisazione: per quanto riguarda le materie concorrenti «spetta alle Regioni la potestà legislativa» ma rimane allo Stato la «determinazione dei princìpi fondamentali».
Veniva poi lasciata esplicitamente alle regioni «la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». Il cambiamento introdotto dalla riforma del 2001 era insomma notevole.
La riforma del Titolo V ha quindi di certo accentuato la conflittualità fra Stato e regioni, dato che nella pratica si è rivelato molto difficile distinguere dove finissero le competenze statali e dove cominciassero quelle regionali, specie nel caso delle competenze concorrenti.
Secondo i dati raccolti dal Sole 24 ore a settembre 2019, la confusione sulle materie concorrenti ha prodotto dal 2001 al 2018 oltre 1.800 ricorsi davanti alla Corte Costituzionale. Nel 2018, le liti fra Roma e le regioni hanno impegnato una sentenza su due della Consulta.
Senza contare le problematiche sorte nel corso del periodo pandemico tra Stato e Regioni.
Difatti tra le competenze concorrenti ci sono appunto sia la «tutela della salute» che l’«istruzione».
Nondimeno negli ultimi anni, i partiti considerati di opposizione, hanno affrontato con riluttanza la linea tracciata dai Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, oltre che delle associazioni di costituzionalisti, nel tentativo di farne una di battaglia unitaria.
Per quale motivo?
Una delle motivazioni risiede in una riluttanza dovuta anche alle compromissioni dirette con questo progetto di tanti esponenti del centro-sinistra di qualche anno fa, oggi Partito Democratico, che di un tale disegno eversivo si sono fatti promotori in prima persona nel corso del tempo.
Oggi l’autonomia differenziata rappresenta una cessione di titolarità alle regioni sull’amministrazione della cosa pubblica, riguardo a una quantità di campi talmente numerosa, che di fatto non rimane fuori nulla.
In breve: la privatizzazione di tutta la cosa pubblica, dalla sanità alla scuola alla fiscalità tutta, alle politiche sull’ambiente, al commercio, alle infrastrutture.
I cittadini in questo modo diventano clienti di servizi a pagamento.
Da un punto di vista squisitamente politico perdiamo l’unità della Repubblica.
L’attuazione di una siffatta legge preoccupa per la sperequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante e rischia così di acuire il divario tra regioni quanto all’effettività delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali.
A conti fatti non rimane che confidare nella palese incostituzionalità della legge e dell’eventualità di ricorrere al referendum abrogativo.
Nel frattempo prendiamo atto della fine della Repubblica unica ed indivisibile.