Ampliamento clinica pineta grande: si finisce al Tar

Il comune di Castel Volturno ha scelto l' Avvocato Renato Labriola per difendersi dal ricorso presentato dalla Regione Campania

Finisce di nuovo in Tribunale il progetto di ampliamento della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. A contestare la conferenza dei servizi ordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e il conseguente PUF, è La Regione Campania che ritiene applicabile alla fattispecie la procedura di cui all’ articolo 29 del Testo Unico dell’ Ambiente anziché quella prevista dall’ articolo 30 del Testo Unico dell’ Edilizia.

I lavori di Ristrutturazione furono già  messi sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e il progetto, che prevedeva 300 posti in piu’ a quelli attuali oltre ad un parcheggio, fu fermato.

Dopo il sequestro  il progetto fu rivisto nel corso di un una conferenza di servizio e tutti gli enti interessati diedero il via libera al proseguimento dei lavori. l’unica ad impugnare la decisione di riprendere i lavori è stata la Regione Campania che ha presentato ricorso al Tar. A questo punto le posizioni fra le parti sono molto distanti : La Regione infatti sostiene che l’ ampliamento della Clinica comporterebbe una violazione urbanistica di rilievo mentre il Comune di Castel Volturno , rappresentato dall’ Avvocato Renato Labriola rivendica il fatto che la nuova autorizzazione sia scaturita previo accordo con la Procura per il dissequestro e quindi per la ripartenza dei lavori.

I Giudici il prossimo 28 Aprile affronteranno l’ argomento e valuteranno di accettare o meno il ricorso della Regione Campania. l’Avvocato Labriola nella sua memoria difensiva ha definito illegittimo tale ricorso , secondo cio’ che scrive il legale infatti l’ opposizione doveva essere posta alla presidenza del consiglio dei ministri entro 10 giorni dalla fine della conferenza dei servizi.

La tesi dell’avv.Labriola, del resto, e’ stata gia’  recepito dai Giudici del Tar Campania Napoli  prima sezione , nell’ ordinanza numero 288/2021 i  quali hanno espressamente affermato che ” le questioni dedotte in giudizio, per la complessità della ricostruzione della vicenda di fatto e dei connessi profili giuridici coinvolti , richiedono di essere approfondite in via esauriente in sede di cognizione piena, anche riguardo all’ eccepito profilo di inammissibilità del ricorso”.