Il Tar  in Campania potrebbe riaprire le scuole, già  martedì il presidente della sezione Maria Abruzzese potrebbe decidere in merito alla ordinanza di chiusura della scuole di ogni ordine e grado della Campania di Vincenzo De Luca ( anche se da oggi hanno riaperto, in grazia di un’integrazione all’ordinanza 79, le scuole dell’infanzia) 

È stato presentato, infatti, un ricorso da parte di un centinaio di genitori, rappresentati dall’avvocato casertano Felice Laudadio e dal suo collega Alberto Saggiomo, contro  i provvedimenti di chiusura delle scuole.

Per gli appassionati della materia, mettiamo a disposizione il testo integrale del decreto della Presidente Abbruzzese, in calce a questo articolo.

I ricorrenti hanno chiesto che la sospensione dell’ordinanza possa avvenire o attraverso la procedura classica e quindi attraverso un pronunciamento del collegio, precisamente della Quinta Sezione al completo o attraverso un provvedimento della sola Presidente.

L’ ordinanza di De Luca, andrebbe infatti, ad interferire e ad alterare due diritti fondamentali: quello al lavoro, in quanto  i genitori hanno di stare vicini ai propri figli, costretti a casa dal provvedimento della Regione ed il diritto all’istruzione , perchè le lezioni in presenza, classiche, non sono, qualitativamente, la stessa cosa di quelle a “didattica a distanza“.

Il giudice Abbruzzese ha, però, sottolineato che il diritto alla salute è sicuramente prevalente rispetto a quelli relativi  al lavoro e all’istruzione.

Ma considerato che si tratta di uno scontro tra diritti fondamentali della cittadinanza democratica, vuole conoscere dalla Regione Campania tutti gli specifici elementi tecnico-giuridici che hanno portato a considerare la situazione precaria, pericolosa, ma soprattutto in cosa consista la differenza con le condizioni che si registrano in tutte le altre regioni d’Italia, dove nessun altro governatore ha chiuso, per il momento, le scuole di ogni ordine e grado.

Insomma, il giudice Abbruzzese vuole capire perchè De Luca ritenga che esista una specificità campana che giustifichi un provvedimento che, in nessun altro ordinamento regionale, è stato assunto.

Ed è del tutto evidente che la semplice asserzione, contenuta nell’ordinanza di De Luca, riferita alle interviste effettuate dalle Asl e assimilate dalla cosiddetta Unità di Crisi, non appare sufficiente per rendere pacifica la tesi che esistendo un rischio straordinario e specificatamente campano per la salute dei cittadini ed essendo il diritto a questa connesso prevalente su quelli al lavoro e all’istruzione, la chiusura delle scuole vada confermata in quanto pienamente fondata su elementi incontrovertibili.

Siccome il presidente della Quinta Sezione del Tar della Campania, riconoscendo l’urgenza e anche riconoscendo il fondamento di rivendicazione del “danno grave” da parte dei ricorrenti, esclude il ricorso alla procedura ordinaria della sospensiva collegiale, che, scrive, sarebbe oggetto di una sentenza che non potrà mai arrivare prima del 30 ottobre, data di scadenza dell’ordinanza di De Luca, e dunque stabilisce che sarà lei a pronunciarsi monocraticamente sul ricorso dei genitori.

E siccome la questione, acclarata l’esistenza di un elemento di grande urgenza, va definita in tempi brevissimi,  ordina alla Regione Campania, dunque a De Luca, di presentare entro e non oltre le ore 10 del 19 ottobre, “la nota dell’Unità di crisi regionale richiamata nell’ordinanza impugnata e tutti gli atti istruttori sui quali la stessa è basata, ivi compresi quelli relativi alla, pure allegata, incompleta dotazione dei presidi (leggi, banchi monoposto, n.d.d.) scolastici deputati al distanziamento interpersonale“.

 

L’ ordinanza