CAPUA
Sottufficiale sospeso per un anno dal servizio per truffa nei confronti dell’Esercito e dei volontari, sottratti 100.000 euro
CAPUA – Martedì 8 maggio 2018, un sottufficiale addetto alla contabilità presso il 17esimo Reggimento Addestramento Volontari presso la Caserma “Oreste Salomone” in Capua, è stato sospeso dal servizio per un anno. La sospensione dal servizio è scaturita a seguito della richiesta avanzata dalla Procura Militare al GIP di Napoli che l’ha applicata in quanto il sottufficiale si sarebbe reso responsabile di “Una colossale truffa ai danni dell’Amministrazione Militare” come l’ha definita in una nota lo stesso Procuratore Militare Lucio Molinari. L’uomo secondo quanto ha accertato dalla Procura Militare di Napoli si sarebbe appropriato degli stipendi dei militari Vfp (Volontario in ferma prefissata) già congedati, girando le mensilità su conti riconducibili a sé stesso. Una commissione di esperti del Cuse di Roma (Centro Unico Stipendiati dell’Esercito), analizzando solo i primi atti di indagini realizzati dai Carabinieri della Compagnia di Capua, ha accertato un danno di almeno 100mila euro, ma gli accertamenti sono ancora in corso ed il valore del danno potrebbe aumentare. La vicenda è emersa tra la fine del 2017 e l’inizio di quest’anno, quando un volontario congedato è stato riammesso in servizio e si è accorto che risultava beneficiario, solo formale, di stipendi che non gli spettavano. È stata subito informata la Procura Militare, che ha ordinato anche delle perquisizioni nell’abitazione e nell’ufficio del sottufficiale, nel corso delle quali è stata sequestrata documentazione bancaria. È emerso che l’indagato girava gli stipendi su iban collegati a conti a cui aveva accesso, non a quelli forniti dai Vfp al momento dell’ingresso in servizio. Fermo restando la presunzione d’innocenza sino al terzo grado di giudizio, quando cioè la pena diventa definitiva, è fuori dubbio che quanto sinora accertato reca un enorma danno alla Forza Armata dell’Esercito. “In merito alla notizia pubblicata su alcuni organi di stampa relativa ad un Sottufficiale che si attribuiva indebitamente cospicue somme di denaro, la Forza Armata si dichiara parte lesa” – è quanto si legge in una nota dello Stato Maggiore Esercito – “Le anomalie riscontrate da personale dell’Esercito – continua la nota – , nell’ambito delle periodiche attività di controllo amministrativo, hanno portato alla denuncia al Tribunale Militare del citato Sottufficiale, che attualmente risulta sospeso dal servizio. L’Esercito ribadisce la totale fiducia negli organi inquirenti, fornendo la massima collaborazione all’autorità giudiziaria e confermando la ferma condanna di simili comportamenti che violano l’etica militare e non rispettano i principi e i valori di riferimento della nostra Istituzione. In tal senso” – conclude la nota – “l’Esercito si riserva l’adozione di ogni provvedimento utile a tutelare la propria immagine, anche nel rispetto di tutti gli appartenenti alla Forza Armata che, invece, con profonda onestà e professionalità, svolgono quotidianamente il proprio dovere, in Italia e all’estero. A seguito di diversi fatti di cronaca riguardanti illeciti penali commessi da militari, appare necessario chiarire la differenza tra la “degradazione” e la “rimozione” dal grado, che alcune volte vengono confuse, anche a causa di una terminologia che, effettivamente, può trarre in inganno chi non sia propriamente “del mestiere”: entrambe sono previste dal codice penale militare di pace (c.p.m.p.) ed annoverate tra le c.d. “pene accessorie” (comminate, cioè, in aggiunta ad una pena principale- alias reclusione-), unitamente alla sospensione dall’impiego, alla sospensione dal grado e, da ultimo, alla pubblicazione della sentenza di condanna, ma differiscono tra loro in maniera sostanziale. La degradazione, infatti, è la pena accessoria più grave, ed è applicabile a tutti i militari, compresi quelli di truppa: essa comporta, per colui che la subisce (ivi compreso il militare semplice) la cessazione dell’appartenenza alle Forze Armate (cancellazione dai ruoli), oltre il diritto di conservare le decorazioni eventualmente già acquisite o di riceverne ulteriori, nonché la capacità di svolgere incarichi od opere per le Forze Armate stesse (a meno che la legge non disponga diversamente). Essa viene generalmente disposta a seguito di una condanna principale particolarmente elevata (ergastolo, reclusione non inferiore a cinque anni, oltre che per qualsiasi altra pena comminata con la dichiarazione di “abitualità a delinquere- limitatamente alle sentenze pronunciate nei confronti di militari in servizio o in congedo per reati militari), e decorre ad ogni effetto dal giorno in cui la sentenza relativa sia divenuta irrevocabile. Spesso è altresi accompagnata dall’ulteriore pena accessoria comune della interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p1). La rimozione, invece, viene applicata a tutti i militari rivestiti di un grado, rimanendo esclusi, di conseguenza, quelli appartenenti all’ultima classe (militari semplici). Coloro che subiscono tale pena accessoria discendono infatti alla condizione di soldato semplice, qualunque sia il grado precedentemente rivestito. A differenza del degradato, però, il militare rimosso dal grado conserva la sua “qualità di militare”, anche se rimane definitivamente soldato semplice, rimanendogli preclusa ogni possibilità di carriera. Tale pena non produce effetti civili (come la precedente) ed è, di norma, comminata in caso di condanna superiore a tre anni.