di ANTONIO DE FALCO
CASERTA. Vicenda Biodigestore , un’ altra vittoria per Carlo Marino . Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha respinto l’istanza cautelare (Ricorso numero: 4828/2018). N. 04828/20sul ricorso numero di registro generale 4828 del 2018, proposto da
Comune di San Nicola La Strada, Comune di Recale, Comune di Casagiove, Comune di Capodrise, Comitato Cittadino San Nicola Città Partecipata, Circolo Legambiente Caserta, Movimento Politico Speranza per Caserta, Norma Naim, Francesco Apperti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Turturiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via n. Porpora n. 12;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 03203/2018, resa tra le parti.
In particolare , la parte appellante aveva chiesto l’annullamento
PREVIA ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE CAUTELARI
– della determinazione n°208 del 21/02/2018 a firma del dirigente del Settore ambiente ed ecologia del Comune di Caserta, mai notificata, pubblicata all’albo pretorio dal 09/03/2018 sino al 24/03/2018, con cui si localizza in Caserta, in località Ponteselice, al Viale Enrico Mattei, la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti integrato della frazione umida da 40.000 tonnellate all’anno e si indice la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del relativo servizio di progettazione definitiva, di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza ed esecuzione;
– della delibera di Giunta Comunale di Caserta n°112/2017 del 30/06/2017, mai notificata, presupposta dal provvedimento dirigenziale impugnato, avente ad oggetto l’approvazione dello studio di fattibilità di un impianto per il trattamento dei rifiuti integrato della frazione umida da 40.000 tonnellate all’anno;
– dell’avviso pubblico della Regione Campania del 12/05/2016, presupposto dal provvedimento dirigenziale impugnato, rivolto alle amministrazioni comunali per la presentazione di manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti destinati alla valorizzazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani;
– della delibera di G.R. Campania n°123 del 07/03/2017, presupposta dal provvedimento dirigenziale impugnato, con cui viene riconosciuto un finanziamento al Comune di Caserta mediante assegnazione della somma di € 26.499.998,90 per la localizzazione, progettazione e realizzazione di un impianto di trattamento del rifiuto umido;
– nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi degli appellanti.
Nel giudizio si era costituita anche la Regione Campania .
La quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’ istanza cautelare della parte appellante sulla base della inammissibilità ed irricevibilità evidenziati dal Tar e considerati elementi non controvertibili e nonostante la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Paolo Centore, Rosanna Panariello e Sergio Turturiello.
Il Consiglio di Stato ha compensato tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore ,Giuseppe Castiglia, Consigliere,Luca Lamberti ,consigliere, Alessandro Verrico, consigliere, Giovanni Sabbato, consigliere.