di GIOVANNA PAOLINO
Caserta. Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune , a firma della Dott.ssa Bruno Michelina e del Dott. Bruno D’Agostino, ha espresso parere non favorevole alla possibilita’ di reintrodurre la concessione della gratuita’ della sosta negli stalli delimitati da strisce blu a servizio di persone con disabilita’ .
Il parere non favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 31 agosto 2017, ribadisce in ogni caso la esclusiva competenza del Consiglio Comunale alla possibilita’ di reintrodurre la normativa precedentemente abrogata dal Commissario Prefettizio Dott.ssa Maria Grazia Nicolo’.
Esso, tuttavia, si fonda sia sui motivi che determinarono l’abrogazione della gratuita’ della sosta da parte del Commissario Prefettizio : abuso sull’utilizzo del contrassegno ” invalidi ” ed impossibilita’ ad eseguire i controlli o le verifiche sul corretto utilizzo dell’autorizzazione – situazione di dissesto finanziario dell’Ente – sentenza della Corte di Cassazione n.21271 / 2009 ed anche quella n. 13851/2017 hanno ritenuto non avere fondamento invocare l’esigenza di favorire la mobilita’ delle persone disabili.
In particolare la Suprema Corte ritiene che ” dalla gratuita’ – anziche’ onerosita’ come per gli altri utenti – della sosta deriva un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilita’ la quale e’ favorita dalla concreta disponibilita’ , piuttosto che dalla gratuita’, del posto dove sostare. Pertanto , anche in caso di indisponibilita’ dei posti riservati ai sensi del D.P.R n.503/ 1996 ” non vi e’ ragione di consentire ,in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento”.
Ma non e’ tutto.
Secondo il Collegio dei Revisori dei Conti l’adozione di tale provvedimento comporta necessariamente una variazione al bilancio di previsione dell’Ente e, piu’ precisamente, una riduzione dell’entrata derivante dalla gratuita’ concessa , da determinare con precisione, alla quale bisognerebbe dare opportuna copertura finanziaria mediante l’individuazione di altrettante nuove entrate oppure mediante diminuzione di altrettante spese.
” Il Consiglio Comunale – concludono i Revisori Contabili – dovra’ in ogni caso deliberare in merito tenendo anche conto del piano di riequilibrio di cui all’art.243 bis del D.lgs. 267/2000 , ancora all’esame della Corte dei Conti “.