Caserta. L’ API chiede un incontro al Sindaco Carlo Marino

CASERTA.In data 22 gennaio 2019, A.P.I. -associazione per l’immigrazione ente del terzo
settore- con sede in Caserta, ha protocollato presso il Comune di Caserta,
formale istanza di richiesta- con prot. nr.8372- di un incontro con il primo
cittadino dott. Carlo Marino

Tale richiesta nasce dalla esigenza di discutere con il Sindaco delle
problematiche derivanti dal divieto di iscrizione nell’anagrafe comunale degli
stranieri richiedenti la protezione internazionale, una prescrizione che oltre ad essere connotata da rilievi di palese incostituzionalità e che mina il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., rispetto agli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno e di una dimora abituale o di domicilio effettivo, risulta essere in palese violazione dei trattati internazionali e della Giurisprudenza della Corte UE.

 

In qualità di associazione che si occupa della tutela delle fasce più deboli della
popolazione, avvertiamo la necessità di discutere con il primo cittadino di
Caserta della tematica in oggetto, auspicando che sia possibile seguire
l’esempio di Napoli e Palermo -così come quello di altri comuni- ponendo
termine alle enormi difficoltà che molti cittadini stranieri richiedenti asilo
stanno incontrando quotidianamente a causa di una norma – a nostro avviso-
ingiusta ed illegittima.
Di seguito istanza presentata per richiesta di incontro con il Sindaco Carlo Marino.

A.P.I. CASERTA
ASSOCIAZIONE PER L’IMMIGRAZIONE
C.F. 93111510611
VIA VERDI, 55/57 – CASERTA
api.caserta@pec.it – assapi.caserta@gmail.comAl Sig. SINDACO DI CASERTA

Dott. Carlo Marino
OGGETTO: Richiesta di incontro con Associazione A.P.I. (Associazione per
l’immigrazione) su divieto di iscrizione anagrafica di cittadini stranieri richiedenti
asilo politico (art.13 c.1 bis L. 132/2018)
La sottoscritta avv. Silvia Toma in qualità di Presidente dell’Associazione per l’Immigrazione – Ente del Terzo settore- associazione regolarmente registrata e senza scopo di lucro, con sede in
Caserta alla via Verdi n.55/57.
PREMESSO CHE
 l’art. 13 comma 1 bis del d.l. 4.10.2018, n.113, convertito in legge 1.12.2018, n. 132, oltre a
cancellare dall’ordinamento la c.d. protezione per motivi umanitari, prevista dalla Direttiva
UE n.115 del 2008 e dall’art. 5 comma 6 del d.lvo 286/98, ha sancito che il permesso di soggiorno provvisorio rilasciato ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale,
ai sensi dell’art. 4 comma 1 del d.lvo 142/15, non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 e
dell’art. 6 comma 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;  tale deleteria disposizione legislativa, risulta poco rispettosa dell’ordinamento giuridico
nazionale, nonchè in contrasto con la nostra legge fondamentale e con gli obblighi dei trattati internazionali:  la previsione del divieto di iscrizione nell’anagrafe comunale degli stranieri richiedenti la
protezione internazionale, al di là dei rilievi di palese incostituzionalità di una disciplina che mina il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., rispetto agli altri stranieri titolari di permesso di soggiorno e di una dimora abituale o di domicilio effettivo, iscritti
obbligatoriamente alle anagrafi delle popolazioni residenti, a norma dell’art. 6 d.lvo
286/98, risulta essere in palese violazione dei trattati internazionali e della Giurisprudenza della Corte UE;  la presente lettera/richiesta di incontro non ha intenzione di tediare la S.V con prolisse
decisioni giurisprudenziali; ma è utile ricordare che in molte di esse viene imposto agli Stati membri di riconoscere ai beneficiari di protezion internazionale la facoltà di spostarsi liberamente nel territorio dello Stato membro che ha concesso tale protezione e, al tempo stesso, quella di scegliere il luogo della propria residenza in tale territorio;  E’ palese, quindi, un preoccupante quadro di violazione dei principi del diritto, sotto forma
di danno arrecato ai diritti quesiti in capo ai cittadini stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale su cui non sia stata ancora emessa una decisione definitiva, privati del diritto di fissare la propria residenza nel territorio in cui soggiornano regolarmente; in favore di questi ultimi, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del d.lvo 142/15, tuttora in vigore, viene rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio valido per sei mesi e rinnovabile sino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui sono autorizzati a rimanere nel territorio nazionale;  nel cancellare l’iscrizione nell’anagrafe degli stranieriregolarmente (ancorché provvisoriamente) presenti sul territorio nazionale, lo stesso Legislatore ha completamente “dimenticato” il principio stabilito nell’art. 4 bis comma 1 del d.l. 286/98 (tuttora in vigore) che individua nell’integrazione“ processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale
della società”. Non vi è dubbio che l’iscrizione nell’anagrafe cittadina dei cittadini stranieri
muniti di permesso di soggiorno, ancorché provvisorio, al pari dei cittadini italiani,
costituisca una delle tappe di tale processo di integrazione ed inclusione, che finisce per
registrare un forte arretramento, contrario sia ai valori costituzionali, sia alle politiche
dell’Unione Europea:  come noto in molti comuni Italiano (si ricordino in primis Napoli e Palermo) hanno fatto
emergere per primi le criticità della novella legislativa, con scompensi e storture che si
stanno drammaticamente appalesando; tali comuni hanno creato o stanno formando un
anagrafe temporanea dei cittadini stranieri richiedenti asilo politico, per ovviare alle
suddette storture:  in qualità di associazione che si occupa della tutela delle fasce più deboli della popolazione
(in particolare stranieri), avvertiamo l’esigenza di discutere con il primo cittadino di Caserta
della tematica in oggetto, auspicando che sia possibile seguire l’esempio di Napoli e
Palermo -così come quello di altri comuni- ponendo termine alle enormi difficoltà che molti
cittadini stranieri richiedenti asilo stanno incontrando quotidianamente a causa di una
norma – a nostro avviso- ingiusta ed illegittima.
Tanto premesso L’associazione per l’immigrazione -Ente del terzo settore- così come
rappresentata,
FA RICHIESTA
di incontro con il Sindaco della città di Caserta, dott. Carlo Marino, al fine di discutere della
questione rappresentata.
Rimanendo in attesa di sollecito riscontro,
porgiamo distinti saluti.
Per l’associazione
Il Presidente avv. Silvia Toma
Caserta, 21 gennaio 2019