di ANTONIO DE FALCO
Caserta. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quinta , in data 5 aprile 2018 , ha respinto l’istanza cautelare – ricorso n. 1361/2918 proposto dai Consiglieri Comunali Norma Naim e Francesco Apperti – Speranza per Caserta- contro il Comune di Caserta, rappresentato dal Sindaco Carlo Marino , nei confronti dei Consiglieri Comunali Antonello Fabrocile, Camillo Federico, Stefano Mariano, Enzo Bove e Roberto Desiderio.
Quella di ieri e’ stata una ” giornata nera ” per gli Speranzini casertani , che , non solo si sono visti bocciare in Consiglio Comunale la mozione per il Biodigestore di Ponteselice , ma che si sono ritrovati soccombenti nel procedimento amministrativo , da loro stessi intentato contro l’Amministrazione Comunale , per la surroga del Consigliere Comunale Camillo Federico subentrato a Dora Esposito in seguito alla nomina di quest’ultima ad Assessore della giunta Marino.
A rappresentare e a difendere Naim e Apperti l’Avvocato Paolo Centore, mentre il Comune di Caserta e’ stato rappresentato e difeso dall’Avvocato Lucio Perone.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 il Cons. Federico Di Matteo con l’intervento dei Magistrati : Claudio Contessa, Presidente FF, Fabio Franconiero, Consigliere, Raffaele Prosperi Consigliere,
Alessandro Maggio Consigliere.
Questi i fatti.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato , con ordinanza, ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante, ovvero dai Consiglieri Norma Naim e Francesco Apperti.
Ma procediamo con ordine.
Con ricorso n. 4223/17 R.G,. integrato da motivi aggiunti, i Consiglieri Comunali
Norma Naim, Francesco Apperti, Antonello Fabrocile, Vincenzo Bove, Roberto Desiderio e Stefano Mariano si erano rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania , nei confronti del Consigliere Comunale Camillo Federico, per chiedere l’annullamento
della deliberazione di Consiglio Comunale di Caserta n°82 del 06/10/2017, avente ad oggetto la surroga del consigliere Esposito Dora con il primo dei non eletti della medesima lista di appartenenza, denominata Centro Democratico, per l’appunto Federico ; nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;della deliberazione di Consiglio Comunale di Caserta n°88 del 21/11/2017, avente ad oggetto la convalida della delibera di Consiglio Comunale n°82 del 06/10/2017 con cui si è approvata la surroga del consigliere Esposito Dora con il primo dei non eletti della medesima lista di appartenenza, denominata Centro Democratico, Avv. Camillo Federico; della deliberazione di Consiglio Comunale di Caserta n°86 del 14/10/2017, avente ad oggetto l’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno 2016 a seguito dell’avvenuto annullamento, da parte del TAR Campania, Sezione Prima, della delibera di Consiglio Comunale n°56 del 31/05/2017;nonché di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Insomma , all’epoca i fatti di cui stiamo parlando furono gestiti e affrontati dalla parte ricorrente come se la surroga di Camillo Federico avesse violato l’intero ordinamento giuridico vigente.
Sta di fatto, pero’, Speranza per Caserta e gli altri ricorrenti ricevettero gia’ in questa prima fase del contenzioso una prima “mazzata ” : la Sezione Prima del Tar Campania , con sentenza n. 06104 del 20 dicembre 2017, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti. Il Tar aveva fondato la propria decisione sul consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale , ovvero quello che limita la sussistenza di tale condizione dell’azione ai componenti di organi collegiali di enti locali alle sole ipotesi di lesione dello ius ad officium.
In altri termini , citava la sentenza , che «l’impugnativa di singoli consiglieri può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma e di sostanza nell’adozione di una deliberazione (nella specie, riguardanti i contenuti della variazione di bilancio e dei relativi equilibri, la determinazione di vendita di un immobile comunale, nonché la previa dichiarazione di carenza di interesse culturale), che di per sé può produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium ».
Tutto questo , pero’, non aveva ” acquietato ” il gruppo Speranza per Caserta che , immediatamente, nonostante la sconfitta , aveva dato incarico all’Avvocato Paolo Centore di presentare domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, che essa stessa aveva presentato in via incidentale.
Allo stato, cita l’ordinanza Tar emessa ieri 5 aprile 2018 , appare mancante il pregiudizio grave ed irreparabile che giustifica la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, considerato che, successivamente alle vicende oggetto del giudizio, l’organo consiliare ha regolarmente operato senza lesione delle prerogative dei consiglieri comunali.
Rimane ferma, tuttavia, la necessità di approfondimento in sede di merito della questione della legittimazione ad agire dei consiglieri comunali impugnanti.
Per dovere di cronaca bisogna ricordare che , in questa ultima fase del procedimento, non risultavano costituiti in giudizio i Consiglieri Comunali Camillo Federico, Vincenzo Bove, Roberto Desiderio, Stefano Mariano , Antonello Fabrocile.