Decreto sostegni bis, in arrivo il bonus vacanze 2021

 

L’ estate 2021 oramai volge al termine, tuttavia in extremis il governo Draghi si è ricordato di fare un regalo agli italiani che non hanno potuto o voluto fare le agognate vacanze anche magari per problemi economici e/o causa covid 19.

 

Gli italiani hanno già iniziato a smanettare su internet per organizzare una vacanza. Complice il calo dei contagi, le riaperture sempre meno a singhiozzo  ci sarà più tempo per godersi qualche ultimo scampolo di ferie. A tal proposito, il Decreto Sostegni bis prevede un ampio comma dell’articolo 7 legato e dedicato proprio al turismo al fine di cercarne un rilancio. In sostanza, ci saranno degli incentivi. Parte dei 40 milioni del decreto stanziati appositamente sono destinati propri ai bonus, tra cui quello vacanze. Il decreto inoltre si focalizza  sui lavoratori maggiormente colpiti dalla crisi e dalle chiusure a oltranza delle attività commerciali (i soliti lavoratori stagionali e quelli del turismo che a giugno e luglio usufruiranno di una somma pari a 1.600 euro). Nuovi aiuti ci saranno anche per il settore sportivo (540 euro e al massimo 1.600 euro).

Il Decreto Sostegni bis – all’ art. 7 dicevamo prescrive che: agenzie di viaggi e tour operator per i servizi offerti dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, il consumatore, in sostanza, può spendervi il bonus vacanze, acquistando un servizio turistico che però deve essere reso in Italia. In tal modo si incentiva l’inclinazione al viaggio, a patto che si resti nei confini dello Stivale italiano.

Bonus vacanze: quanto si può spendere? C’è un “tetto” Isee? Qualche chiarimento

Sul sito della Agenzia delle Entrate  (in un’apposita sezione del sito Agenzia delle entrate) è precisato che è previsto un contributo fino a 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e B&b, logicamente in Italia, ma anche per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle agenzie di viaggi e tour operator. Chi ha richiesto il bonus – specifica sempre l’Agenzia delle entrate – dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Il bonus è comunque limitato ai nuclei famigliari che possono presentare un ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la dichiarazione sostitutiva unica  (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare e verrà conteggiato come da seguente schema di sotto:

  1. 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
  2. 300 euro da due persone
  3. 150 euro da una persona.

Per l’uso del bonus, che è unicamente digitale, si passa attraverso l’app IO. A ciascun nucleo è abbinato un codice univoco, con relativo QR code da tenere salvato sullo smartphone per mostrarlo all’albergatore o operatore turistico insieme al codice fiscale (al momento del pagamento) che:

  • può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto
  • deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed and breakfast) oppure in un’  unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale
  • è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore
  • il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).

Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” dovrà e potrà essere rimborsato all’albergatore (o all’agenzia di viaggi o al tour operator) in un secondo momento, sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

Bonus vacanze direttamente nel modello 730/2021 precompilato. Chi lo scorso anno ha utilizzato il bonus può trovare già indicato lo sconto sull’imposta a cui hanno diritto nel modello 730/2021 precompilato: è uno dei dati già inseriti dall’Agenzia delle Entrate e che, quindi, gli interessati devono solo verificare. I dati inseriti si trovano nel rigo E83 del quadro E con il codice 3. Ogni info a riguardo è disponibile anche nel “Cassetto Fiscale” dei singoli beneficiari.

Per tutti coloro che sono interessati alla fruizione del bonus vacanze 2021, c’è l’apposita guida nella sezione ,  Scarica la guida completa sul sito dell’Agenzia delle entrate relativa al “Bonus vacanze”.

 

OCCHIO PERO’ A POSSIBILI TRUFFE

Di seguito riportiamo il comunicato stampa diramato sul sito dell’Agenzia delle Entrate

COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE FONTE SITO AGENZIA DELLE ENTRATE

Bonus vacanze: attenzione a possibili truffe

Come evitarle? Osservando alcune regole standard nell’utilizzo dei dati È emersa di recente la presenza, su alcuni social network tra cui Instagram, di account che offrono la possibilità di convertire in denaro i bonus vacanze che i cittadini hanno attivato attraverso la App IO, ma non ancora utilizzato per un soggiorno turistico. Alcuni cittadini, inoltre, hanno segnalato account o banner che pubblicizzano offerte turistiche particolarmente convenienti e che, una volta ottenuti il codice fiscale del cittadino e il codice univoco (o il QRcode) del Bonus vacanze, vengono chiusi e “scompaiono” dal web. In realtà, si tratta di vere e proprie truffe ai danni di cittadini, il cui bonus viene “bruciato” e non può più essere utilizzato né rigenerato in alcun modo.
Come evitare le truffe osservando alcune regole base – L’Agenzia delle entrate, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e PagoPA SpA, hanno già avviato le verifiche opportune e invitano i cittadini alla massima cautela e a utilizzare l’agevolazione come espressamente previsto dalle norme. Ricordiamo, infatti, che il bonus e gli altri dati devono essere comunicati al fornitore del servizio turistico solo al momento dell’effettivo pagamento dell’importo dovuto per la vacanza. Infatti, il componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il codice univoco (o esibire il QRcode), insieme con il proprio codice fiscale, che sarà riportato sulla fattura o documento commerciale emesso a fronte del pagamento. A questo punto, il fornitore verifica la validità del bonus inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l’importo del corrispettivo dovuto nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, in caso di esito positivo del riscontro, può confermare
a sistema l’applicazione dello sconto. Da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata.
L’Agenzia sottolinea che qualunque diverso utilizzo dei dati relativi al bonus vacanze non è
consentito.