Sta ottenendo sempre più successo, nei Comuni italiani in carenza di Personale, l’Applicazione della cosiddetta Legge sull’Ausiliaria relativa al Personale delle FF.AA. (Esercito, Marina ed Aereonautica) e il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). Ed è a costo ZERO per i Comuni o quasi. Infatti rimane a carico del Comune richiedente tutto quanto attiene all’eventuale trattamento accessorio connesso al richiamo (STRAORDINARIO, MISSIONE, BUONO PASTO, EVENTUALE PREMIO DI RISULTATO PREVISTO DAI RISPETTIVI ORDINAMENTI, ecc.).
Come noto la cessazione dal servizio permanente per il personale militare coincide spesso con la questione se accettare o meno il transito nella posizione di ausiliaria. L’istituto dell’ausiliaria è un periodo transitorio durante il quale il militare in occasione della cessazione del rapporto permanente di impiego e, in alternativa al congedo in riserva, può essere richiamato, in caso di bisogno e per esigenze della Pubblica Amministrazione, attività lavorativa nella provincia di residenza per un periodo di cinque anni. In origine l’istituto dell’ausiliaria era riservato ai soli Ufficiali che avessero raggiunto il limite di età previsto per il pensionamento in ciascuna Arma, ruolo e grado (legge 113/1954); successivamente le leggi n. 212 del 1983 e n. 404 del 1990, hanno esteso il regime anche ai Sottufficiali delle Forze Armate (ed ora il personale Graduato).
La durata massima di permanenza nell’ausiliaria ordinaria è di cinque anni. Durante la permanenza in ausiliaria il personale ha diritto ad un trattamento economico e previdenziale rilevante nonostante gli ultimi interventi legislativi. Oltre alla liquidazione della pensione normale maturata sulla base dell’anzianità di servizio e degli assegni pensionabili al momento della cessazione dal servizio permanente il personale ha diritto alla corresponsione dell’indennità di ausiliaria il cui importo è pari al 50% (per chi è stato collocato in ausiliaria dal 1° gennaio 2015) della differenza risultante dal raffronto fra alcune voci stipendiali (prevalentemente si tratta dello stipendio tabellare, dell’indennità operativa di base o di aeronavigazione, dell’assegno pensionabile, indennità di parziale omogeneizzazione o assegno funzionale; cfr.: art 1870, co. 3 D.Lgs. 66/2010) spettanti al pari grado in servizio di pari anzianità e la quota relativa alle stesse voci portata in pensione dall’interessato.
La Pubblica Amministrazione statale e territoriale (PA) interessata al richiamo di personale militare in ausiliaria residente nell’ambito del medesimo Comune o Provincia, una volta ottenuto l’elenco, invia richiesta di richiamo alla Direzione Generale del Personale Militare della Difesa (DGPM). Uno fra i primi comuni ad aver chiesto di usufruire delle predetta Legge sull’Ausiliaria è stato il Comune di PORTICO. Infatti il Sindaco di Portico ha preso carta e penna ed ha chiesto al Ministero della Difesa l’assunzione presso gli uffici comunali di 5 Marescialli in ausiliaria, residenti in zona.
In considerazione della cronica carenza organica il Ministero ha concesso l’assunzione ed i 5 colleghi sono stati impiegati in tre diversi uffici del Comune di Portico: 3 per il Comando di Polizia Municipale, per lavori di ufficio ovviamente; uno al personale e l’ultimo per l’Ufficio Tecnico. Le parole del sindaco sono chiare: “Avendo ereditato un Comune sull’orlo del dissesto finanziario conclude il Sindaco Oliviero , poter usufruire di professionisti senza dover attingere risorse dal bilancio è una manna dal cielo”. Il Comune di Portico è uno tra i primi comuni ed amministrazioni dello Stato ad impiegare personale militare in ausiliaria. Si tratta di una sorte di pre-pensionamento per sfoltire al ribasso gli organici delle forze armate e svecchiare i ranghi del personale.