SAN NICOLA LA STRADA (Nunzio De Pinto) – “I sacchetti consegnati ai cittadini dalla DHI per la raccolta differenziata (umido) a quanto pare sono fuorilegge”. È quanto ha affermato l’avv. Corrado Mandati in una sua dichiarazione. Oggi, mercoledì 2 gennaio 2019, è in distribuzione il kit dei sacchetti dei RR.SS.UU. relativi al primo trimestre 2019. “I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili conformi alla legge devono riportare” – secondo quanto dichiarato all’avvocato – “1) la scritta “biodegradabile e compostabile”; 2) la citazione dello standard europeo “UNI EN 13432:2002”; 3) il marchio di un ente certificatore, che tutela il consumatore come soggetto terzo. Ma come riconoscere un sacchetto biodegradabile e compostabile? Non tutti i sacchetti sono adatti a contenere i rifiuti organici” – ha aggiunto – “Per esempio non vanno bene i sacchetti in plastica normale (Polietilene PE), quelli in plastica leggera e quelli con diciture generiche come: “Biodegradabile entro 3-5 anni” o “in tempi medio-lunghi”, “Biodegradabile secondo il metodo UNI EN ISO 14855”.

Un sacchetto adatto alla raccolta dell’umido NON DEVE ESSERE SOLO BIODEGRADABILE. DEVE ESSERE COMPOSTABILE: DEVE POTERSI TRASFORMARE IN COMPOST NELLO STESSO ARCO DI TEMPO IN CUI SI DEGRADEREBBE IL SUO CONTENUTO, CIOÈ MASSIMO 3 MESI. Per questo motivo i sacchetti compostabili sono realizzati in bioplastiche. Secondo le analisi del Cic (Consorzio Italiano Compostatori), il contenuto di materiale non compostabile che abbassa la qualità dei carichi consegnati agli impianti è mediamente del 4,8%. La colpa” – prosegue – “è di plastica varia, sacchetti in plastica utilizzati impropriamente per la raccolta e altri materiali finiti per pigrizia, errore o negligenza. Per riconoscere un sacchetto compostabile, bisogna controllare la presenza di uno di questi marchi: e la dicitura che dichiari la conformità ad una specifica norma: la UNI EN 13432-2002”. Attenzione: I sacchetti compostabili possono essere utilizzati per la raccolta dell’umido. Non sono adatti per altri tipi di raccolta differenziata come quella della carta, della plastica, del vetro e dei metalli. Le norme in vigore rimangono totalmente disattese” – denuncia Mandati – “L’art. 182 ter del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 205/2010 dispone espressamente che “la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. […], le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell’ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare […] la raccolta separata dei rifiuti organici; […] il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; […] l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l’ambiente”.

“Il tenore della norma” – sottolinea l’avvocato – “non lascia adito a diverse interpretazioni, obbliga chiaramente il gestore all’utilizzo di sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. E LA CONDOTTA DELLA DHI OLTRE A VIOLARE LA NORMA RICHIAMATA SI PONE IN APERTO CONTRASTO CON I PIÙ GENERALI PRINCIPI DI PREVENZIONE E PRECAUZIONE”. “Non è più accettabile che si continui ad eludere una norma così importante che ha l’obiettivo di prevenire la formazione di rifiuti ed è ancora più grave che si richiedono comportamenti virtuosi ai cittadini quando gli stessi soggetti chiamati a svolgere un servizio (DHI, ndr.) o a promuovere quei comportamenti virtuosi (comune, ndr.) sono i primi a farsi beffa delle norme. Sollecitiamo quindi il nostro Comune e l’Assessore all’Ambiente ad intervenire con determinazione” – ha, infine, concluso Corrado Mandati – “AFFINCHÉ L’AZIENDA DI GESTIONE DEI RIFIUTI NON DISTRIBUISCA PIÙ SACCHETTI NON CONFORMI PER LA RACCOLTA DELL’ORGANICO, ma consegnino agli utenti quelli compostabili certificati. Ricordo, inoltre, che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U.) della Legge di conversione (nr. 116/2014) del Decreto Legge Competitività (nr. 91/2014), è stato completato l’iter della normativa italiana sulla commercializzazione degli shopper monouso non biodegradabili e compostabili. Chi commercializza sacchetti monouso che NON siano biodegradabili e compostabili o sacchetti riutilizzabili che NON abbiano gli spessori previsti dalla legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Da 2.500 euro a 25.000 euro, con aumento fino a 100.000 euro in taluni casi (ingenti quantità di sacchi)”.

