SAN NICOLA LA STRADA. Interpellanza, Vaccari chiede chiarezza sul Diritto di rogito alla segretaria generale, rispetto della normativa e delle leggi vigenti

SAN NICOLA LA STRADA

Interpellanza, Vaccari chiede chiarezza sul Diritto di rogito alla segretaria generale, rispetto della normativa e delle leggi vigenti

SAN NICOLA LA STRADA – Nella seduta del Consiglio Comunale del 17 Aprile 2018 dove è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il D.U.P., l’opposizione ha presentato quattro emendamenti per poter dare un valore aggiunto al Bilancio stesso. Di questi quattro, tre hanno avuto un parere favorevole alla procedibilità da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, ma la maggioranza ha preferito adottare una strategia Politica bocciandoli. Sulle 4 mozioni e sulla loro mancata approvazione, domenica 22 aprile 2018 i consiglieri comunali Tullio Vaccari, Raffaele della Peruta, Vincenzo Russo Spena e Federico De Matteis hanno tenuto una conferenza stampa nel corso della quale hanno presentato “le carte” che validavano le loro richieste, ma il Consigliere del Gruppo Misto Vaccari è ritornato oggi, venerdì 27 aprile 2018, sull’argomento relativo ai diritti di rogito, che secondo lo stesso, non andrebbero versate alla Segretaria Generale del Comune di San Nicola la Strada (che è un Comune di fascia “B”) e per questo motivo ha presentato agli organi dell’Ente municipale una interpellanza: “Il Segretario Comunale e il Segretario Provinciale, nell’ordinamento giuridico Italiano sono organi monocratici rispettivamente del Comune e della Provincia. Secondo le attuali indicazioni del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL ) D.lgs. 18 Agosto 2000  n267 Art. 97 vengono prestabiliti il Ruolo e le Funzioni, con particolare riguardo al comma 4 lett. C : Roga su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente; Lettera così modificata dall’Art.10 comma 2-quater, del D.L. n.90/2014, convertito, con modificazioni della Legge n. 114/2014. Considerato: Il Decreto Prefettizio del 22 Giugno 2017 prot. nr. 125945 con il quale si assegnava alla Dott.ssa Paola Miranda la segreteria del Comune di San Nicola la Strada, la quale è regolarmente iscritta nella fascia professionale B dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della regione Campania. Preso Atto di cui sopra: All’Art. 31  del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali (CCNL) del 16 maggio 2001 stabilisce quanto segue: I Segretari Comunali e Provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C. Nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all’art. 14, comma 1, del DPR n. 465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; Al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C. Tenuto presente: Con l’approvazione del Bilancio di previsione avvenuta il giorno 17 Aprile 2018 è stato messo a verbale, dallo scrivente, una presunta incongruenza, imputata al cap. 3001.1 ovvero alla quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale. Tale discordanza è messa in evidenza da più sentenze: *Tribunale di Bergamo, sentenza n. 817 del 20 ottobre 2016 i diritti di rogito non spettano ai segretari inquadrati nelle fasce A e B,  anche se nel comune non vi sono dirigenti. * Per il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n. 7/2016 I segretari di fascia B dei comuni senza dirigenza non possono percepire diritti di rogito. *La sentenza n. 817/2016 ripropone le argomentazioni utilizzate dalla magistratura contabile: “il diritto di rogito continua ad essere erogato solo ai segretari di fascia C. Questo principio, anche dopo le citate sentenze dei giudici del lavoro, è contenuto nelle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile della Emilia-Romagna (74/2016), Sardegna (132/2016), Marche (90/2016), Veneto (255/2016), Puglia (167/2016), Campania (7/2017) e Toscana ( 6/2018) di conseguenza il sottoscritto Interpella e Chiede: al Sig. Sindaco Vito Marotta e/o alla Segretaria Comunale, Dott.ssa Paola Miranda, di chiarire  la piena legittimità, ovvero se siano stati rispettati i termini di legge ATTUALI per il  compenso del diritto di rogito pari a € 16.000 annui  e quali azioni l’Amministrazione Comunale intende intraprendere  qualora si attestino le irregolarità riscontrate dallo scrivente. Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale”. A latere della predetta interpellanza, il consigliere Vaccari ha fatto pervenire, a maggior supporto della propria tesi, anche la delibera della Corte dei Conti in merito: “La sezione autonoma della Corte dei Conti, delibera nr. 21/2015, ha ritenuto che i diritti di rogito non spettino a tutti i segretari di fascia A e B, a prescindere che nell’ente vi siano o meno dirigenti, in quanto essi sono assimilati alla dirigenza. Questo principio, anche dopo le citate sentenze dei giudici del lavoro, è contenuto nelle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile della Emilia-Romagna (74/2016), Sardegna (132/2016), Marche (90/2016), Veneto (255/2016), Puglia (167/2016) e Campania (7/2017). La delibera 21/2015 della sezione autonomie della Corte dei Conti ha fissato il seguente principio di diritto: “Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”. La sezione di controllo della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, delibera nr. 74/2016, ha chiarito che “l’interpretazione della norma data dal Tribunale di Milano nella sentenza di primo grado non appare convincente e la Sezione ritiene di confermare l’orientamento esplicitato secondo i principi stabiliti in sede nomofilattica dalla Sezione delle autonomie”.