Sostegno didattico, svolta della Cassazione: le proposte del GLO vincolano la scuola fin dal primo giorno di lezione

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Federazione Osservatorio 182.

Le Sezioni Unite riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario contro le riduzioni delle ore di sostegno, anche prima dell’approvazione formale del PEI.

Si chiude un vuoto di tutela che pesava da anni sulle famiglie degli alunni con disabilità. Con la sentenza n. 12704 depositata il 5 maggio 2026, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che le proposte sulle ore di sostegno formulate dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) a giugno vincolano l’amministrazione scolastica fin dall’inizio dell’anno scolastico, senza necessità di attendere l’approvazione formale del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che di norma interviene a fine ottobre. In caso di riduzione arbitraria delle ore proposte, la famiglia può rivolgersi immediatamente al giudice ordinario in funzione di giudice antidiscriminazione, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011.

Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso di una famiglia tutelata dalla Federazione Osservatorio 182. Il GLO aveva indicato, nel verbale del 1° giugno 2022, la necessità di ventidue ore settimanali di sostegno didattico per uno studente in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. L’8 settembre 2022 il dirigente scolastico ha comunicato che, per ragioni di organico, le ore assegnate sarebbero state quattordici. La famiglia si è trovata davanti a un bivio impossibile: il TAR non poteva intervenire per assenza del PEI da impugnare; il giudice ordinario sembrava precluso, secondo l’orientamento poi accolto dalla Corte d’Appello di Milano, perché la proposta del GLO veniva qualificata come “atto interno al procedimento”. Otto ore di sostegno in meno a settimana, per due mesi, senza alcun giudice cui rivolgersi.

Cosa cambia per le famiglie

Le Sezioni Unite hanno ribaltato questa impostazione. La famiglia che a settembre o ottobre si veda assegnare ore di sostegno inferiori a quelle proposte dal GLO può rivolgersi senza indugio al tribunale ordinario, anche in via cautelare e d’urgenza, secondo il rito speciale dell’art. 28 del D.Lgs. n.

150/2011. Non è più necessario attendere novembre, e non è più necessario districarsi tra giurisdizioni che si rimpallavano la competenza.

Cosa cambia per insegnanti e scuole

La pronuncia chiarisce in modo definitivo il ruolo del Gruppo di Lavoro Operativo. Il GLO non è un organo di mera consultazione: le sue determinazioni vincolano sostanzialmente l’amministrazione scolastica fin dal verbale di giugno. Il dirigente scolastico non può ridurre le ore proposte se non per errori materiali o per cause ostative motivatamente individuate; gli Uffici Scolastici Regionali svolgono una funzione meramente ricognitiva, non di riesame nel merito.

La posizione della Federazione

«Secondo la professoressa Evelina Chiocca, presidente della Federazione Osservatorio 182, «la pronuncia riconosce che il diritto all’inclusione di un alunno con disabilità non può essere sospeso in attesa di adempimenti formali. Resta, peraltro, una questione strutturale che eccede i confini della sentenza: il calendario fissato dalla normativa vigente lascia scoperti, sul piano amministrativo, i due mesi più delicati dell’anno scolastico. La sentenza offre alle famiglie uno strumento processuale per colmare quello scarto; il rimedio strutturale spetta però al legislatore, e la Federazione lo sollecita da tempo».

Indicazioni operative

Le famiglie che all’inizio del prossimo anno scolastico ricevessero comunicazioni di riduzione delle ore di sostegno rispetto a quelle proposte dal GLO possono contattare la Federazione Osservatorio 182, per valutare un’azione antidiscriminatoria tempestiva.

Info: https://www.federazione182.it