TAR CAMPANIA : NELLA CLP SPA EX ACMS RISCHIO DI INFLUENZA GESTIONALE DA PARTE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

di GIOVANNA PAOLINO

Il Tar Campania – Sezione Prima ha respinto il ricorso della Clp spa Sviluppo Industriale  ex Acms finalizzato ad ottenere l’annullamento del  provvedimento di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Napoli il 7 dicembre 2016. La sentanza e’ stata emessa il 27 settembre 2017 in Camera di Consiglio con l’intervento dei Magistrati  Salvatore Veneziano Presidente- Gianluca Di Vita Consigliere Estensore-  Olindo Di Popolo Consigliere.

Queste le ragioni di  DIRITTO che hanno portato il Collegio Giudicante a respingere la richiesta di annullamento formulata dalla societa’ tuttora concessionaria del trasporto pubblico locale in Campania ed in provincia di Caserta.

” Viene in decisione il ricorso in epigrafe proposto dalla -OMISSIS-. avverso i   provvedimenti del Prefetto di Napoli del 7 e del 27 dicembre 2016 con cui,   rispettivamente, all’esito del procedimento di aggiornamento della posizione
antimafia richiesto dalla società istante ai sensi dell’art. 91, comma 5, del   D.Lgs. n. 159/2011, è stato confermato il giudizio prognostico di   contaminazione criminale già formulato nel 2013 e nel 2014 ed è stata altresì  prorogata l’amministrazione straordinaria della società ai sensi dell’art. 32,   comma 10, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014.

Il gravame è infondato; per l’effetto, diviene superfluo l’esame dell’eccezione  in rito sollevata dalla Città Metropolitana di Napoli circa il proprio difetto di  legittimazione passiva.
Con un primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta che la Prefettura di Napoli avrebbe arbitrariamente qualificato gli esponenti della   famiglia -OMISSIS- come “contigui” al clan -OMISSIS- sulla base della
richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di -OMISSIS-e della figlia –   OMISSIS- per il reato di cui all’art.  12 quinquies D.L. n. 306/1992     (trasferimento fraudolento di valori) con l’aggravante dell’art. 7 della L. n. 203/1991 e del provvedimento di confisca delle quote della società –   OMISSIS- s.r.l. emesso dalla Corte d’Appello di Firenze a carico di –    OMISSIS- e -OMISSIS- (figli di -OMISSIS-) mentre, secondo la difesa di    parte ricorrente, gli -OMISSIS- sarebbero al più soggetti passivi della   condotta criminosa posta in essere da altri.

L’argomentazione è infondata.

Dall’esame della gravata interdittiva si ricava che la Prefettura ha inteso    sottolineare il rischio di contaminazione della -OMISSIS-, quindi di influenza   gestionale da parte della criminalità organizzata, desunto da una pluralità di elementi indiziari già positivamente vagliati da questo Tribunale con sentenza    n. 5978/2015 e di ulteriori profili che confermerebbero l’assenza di una    discontinuità gestionale nonostante i mutamenti societari evidenziati nelle
istanze di aggiornamento.
-OMISSIS-e la figlia -OMISSIS- -OMISSIS- sono  imputati per un reato   espressamente ricompreso tra le figure delittuose costituenti reati – spia del possibile condizionamento criminoso ed è stata espressamente contestata
l’aggravante speciale di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991, condotte che    integrano ipotesi in cui è prevista l’adozione della interdittiva antimafia (art.    84, comma 4, lett. ‘a’ del D.Lgs. n. 159/2011). La fattispecie di reato loro
ascritta consiste proprio nell’aver agevolato -OMISSIS-, già appartenente alla   camorra cutoliana, mediante intestazione fraudolenta di un immobile ritenuto    nella concreta disponibilità del prevenuto.
Con la seconda e con la terza censura parte ricorrente sostiene che gli  elementi indiziari sui quali si fonda il giudizio di prognosi criminale sarebbero     privi di attualità in quanto l’informativa si fonderebbe sulla predetta
intestazione fraudolenta di un immobile da parte della -OMISSIS-del 2007; il  Tribunale di prevenzione di Prato avrebbe accertato la definitiva     disarticolazione del clan -OMISSIS- prendendo atto che il pregiudicato ha
collaborato con la giustizia penale contribuendo all’accertamento dei reati   ascritti e sarebbe stato reciso ogni collegamento con il clan -OMISSIS- – –
OMISSIS- – -OMISSIS-, avendo la società licenziato i fratelli -OMISSIS-.

Inoltre, la deducente sostiene che la Prefettura avrebbe desunto il pericolo di   condizionamento mafioso dalla mera pendenza di procedimenti penali a    carico dei membri della famiglia -OMISSIS-, con un mero automatismo,
senza tuttavia argomentare in ordine alla concreta esposizione al rischio di   contaminazione mafiosa che, prosegue l’istante, andrebbe in ogni caso escluso    in ragione della risalenza nel tempo dei fatti contestati.
Le argomentazioni non hanno pregio.

Parte ricorrente ripropone deduzioni già scrutinate e respinte da questo   Tribunale con la sentenza n. 5978/2015, appellata ma allo stato non     riformata, che aveva ad oggetto la precedente interdittiva del 2014.

In tale occasione, la Sezione ha reso puntuali motivi a confutazione del   motivo di gravame che viene riproposto in questa sede. Pertanto, pare    sufficiente riportare il ragionamento esplicato nel richiamato giudizio:proprio
in ragione dell’attuale pendenza di procedimenti penali a carico di esponenti sia del gruppo  familiare dei -OMISSIS- sia di quello degli -OMISSIS-, non può escludersi – pur a voler   ritenere non più in essere l’associazione camorristica toscana denominata ‘Gruppo –    OMISSIS-’ – il rischio attuale di contaminazione criminale dell’impresa ricorrente e
dell’attività economica da questa posta in essere. L’informativa antimafia ha, infatti, la  funzione di prevenire l’infiltrazione di esponenti della criminalità nelle attività aziendali con  la conseguenza che l’eventuale accertamento dell’esistenza di tali legami con un sodalizio –  ancorché disciolto – non può che essere causa di esclusione di tale società da commesse     pubbliche poiché si suppone che tale influenza abbia falsato il regime concorrenziale e, di
fatto, favorito l’impresa a discapito di altri operatori ligi ai principi di legalità.

Ci si intende   riferire, in particolare, alla richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 17/9/2013   dalla Procura della Repubblica di Firenze – DDA nel procedimento penale n.    5969/2007 a carico di -OMISSIS- per associazione a delinquere di stampo mafioso per   fatti accertati fino al 2009 e di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-per i reati di
intestazione fraudolenta di beni ex art. 12 quinquies del D.L. n. 306/1992con   l’aggravante di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991, nonché alla più recente ordinanza di  applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e decreto di sequestro preventivo   emessa in data 21 aprile 2015 nei confronti di -OMISSIS- e -OMISSIS- (figli di –
OMISSIS- ) dal GIP presso il Tribunale di Pistoia per il reato di cui all’art. 12      quinquies del D.L. n. 306/1992 (cfr. copia dell’ordinanza nella produzione di parte      ricorrente del 25 giugno 2015).

Peraltro, il provvedimento restrittivo lascia supporre che il    clan -OMISSIS- – al quale vengono ascritte le attività illecite dei prevenuti (cfr. pagg. 6, 7dell’ordinanza) – sia attualmente operativo, riferendo di ‘specifica attività investigativa     condotta nei confronti di molteplici soggetti appartenenti al clan camorristico in parola’ e   certamente di tale sodalizio non è affatto sancita l’effettiva disarticolazione”.

Inoltre, circa l’operatività del clan -OMISSIS-, giova richiamare il verbale GIA   del 21 ottobre 2016 dove si legge che; I) è ancora in corso il procedimento     penale a carico di -OMISSIS-e della figlia -OMISSIS- per i reati di cui agli artt.
110 c.p. e 12 quinquies D.L. 306/1992 con aggravante dell’art. 7 della L. n.  203/1991; II) l’operatività del clan -OMISSIS- trova riscontro in recenti  provvedimenti giurisdizionali come l’ordinanza di misura cautelare coercitiva
e il decreto sequestro preventivo del Tribunale di Pistoia a carico di –    OMISSIS- e -OMISSIS- (figli di -OMISSIS-) per il reato di cui all’art. 12    quinquies; III) con sentenza del 27 aprile 2016 la Corte di Appello di Firenze,   su rinvio della Cassazione, ha confermato la confisca dell’-OMISSIS-nei limiti   delle quote facenti capo a -OMISSIS- e -OMISSIS-. Con riferimento a tale    ultimo profilo, nei motivi aggiunti la difesa di parte ricorrente rappresenta che
la decisione della Corte d’Appello di Firenze è stata nuovamente annullata    dalla Corte di Cassazione con sentenza resa alla camera di consiglio del 2    marzo 2017; tuttavia, è stato allegato solo il dispositivo del provvedimento
mentre sono allo stato ignote le motivazioni; quindi non è possibile verificare    se, come afferma il ricorrente nei motivi aggiunti, sia stata effettivamente   esclusa qualsiasi cointeressenza tra la famiglia -OMISSIS- e il clan -OMISSIS-.

Quanto ai fratelli -OMISSIS- ed -OMISSIS-, entrambi dipendenti della –  OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a. ed affiliati (-OMISSIS- in posizione di vertice) al    clan camorristico -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-, operativo nei
comuni di Pollena Trocchia e Sant’Anastasia, in quanto destinatari di   un’ordinanza di custodia cautelare nel 2009, per fatti del 2006 (tra i quali   anche un’estorsione perpetrata proprio in danno della -OMISSIS-), non vi
sono ragioni per discostarsi dalla pregressa pronuncia di questo Tribunale n.   5978/2015. In proposito, si era affermato quanto segue: “Nonostante la gravità   degli addebiti, delle imputazioni e finanche delle condanne a carico di -OMISSIS- e –   OMISSIS-, la -OMISSIS- -OMISSIS- non ha proceduto al loro licenziamento neppure
nel 2011 o subito dopo, disattendendo in tal modo anche le surriferite indicazioni   dell’ANAV.

Essi risultano, infatti, licenziati rispettivamente in data 12/2/2014, per quanto riguarda  -OMISSIS-, e in data 22/10/2013, per quanto attiene a -OMISSIS-. Il Collegio   osserva in proposito che in entrambe le lettere di licenziamento si fa riferimento a pregresse   contestazioni disciplinari, il cui contenuto non è però dato conoscere non essendo state    allegate agli atti di causa, circostanza che non consente di ricollegare, allo stato degli atti, il
licenziamento in parola all’intervenuta condanna in sede penale da parte del Tribunale di  Nola, rispettivamente nel 2006 e nel 2009, così come non è possibile ricostruire, in  mancanza di elementi probatori offerti a riscontro, le ragioni della mancata retribuzione e  del mancato versamento dei contributi previdenziali (id est della sospensione del rapporto di   lavoro) in favore di -OMISSIS- a decorrere dal 2010 e in favore di -OMISSIS- a   decorrere dal 2005 (cfr. schermate dei rendiconti individuali annuali allegati al ricorso  introduttivo).

In definitiva, mancando la sicura riconducibilità della sospensione del rapporto di lavoro dei  fratelli -OMISSIS- al fatto del loro coinvolgimento in procedimenti penali per reati di  criminalità organizzata e tenuto conto del considerevole tempo trascorso (soprattutto nel caso   di -OMISSIS-) tra la sentenza di condanna penale e il loro allontanamento dalla società  ricorrente, ne consegue che correttamente l’Autorità prefettizia ha ritenuto che la circostanza  del licenziamento da parte della -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a. rispettivamente nel 2013  e nel 2014 fosse denotativa di un condizionamento di tipo mafioso dell’impresa, posto che   quest’ultima aveva mantenuto in atto il rapporto di lavoro subordinato con persone  condannate per il reato associativo di tipo mafioso o, comunque, sospettate di affiliazione  camorristica.

Ciononostante, a sostegno della legittimità dell’atto prefettizio, restano  impregiudicate le altre considerazioni svolte in sentenza con le quali, da un   lato, si è stigmatizzato il ritardo – denotativo di un condizionamento di tipo  mafioso dell’impresa – con cui -OMISSIS- s.p.a. ha proceduto al   licenziamento dei due dipendenti condannati per associazione mafiosa,  dall’altro, si è evidenziata l’assenza di condotte dissociative e, segnatamente, la  mancata presentazione di una denuncia per estorsione subita da parte degli  esponenti del clan -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-; a tale proposito, si  rammenta peraltro che l’omessa denuncia del reato di estorsione aggravata dal
metodo mafioso costituisce una delle ipotesi legislativamente tipizzate da cui  il Prefetto può desumere un tentativo di condizionamento criminale (art. 84,   comma 4, lett. ‘c’ del D.Lgs. n. 159/2011).
Deve quindi ritenersi sul punto che la Prefettura ha fatto buon governo dei   principi giurisprudenziali in materia di interdittiva antimafia (Consiglio di
Stato, Sez. III, n. 3299/2016) secondo cui:
– il condizionamento mafioso (ovvero il ‘controllo del territorio’ con la   creazione di un clima di paura o di omertà) può derivare anche dalla presenza   di soggetti che non svolgano ruoli apicali all’interno della società, ma siano o
figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun   criterio selettivo e filtri preventivi;
– consentire, infatti, che la propria attività esecutiva sia affidata a soggetti   contigui o affiliati alle cosche non può far ragionevolmente escludere che   anche le decisioni e la vita stessa dell’impresa siano affidati ad una ‘direzione
esterna’, per il tramite di uomini di fiducia posti dalle cosche all’interno   dell’impresa;
– la mafia non si serve necessariamente, infatti, dei soli amministratori o dei   soci di una società per condizionare l’impresa e strumentalizzarla ai propri    scopi, ben potendo avvalersi di soggetti che svolgono una qualsivoglia
mansione, anche di un solo dipendente “infiltrato”, poiché il suo scopo non è   solo – o non sempre – la scalata delle gerarchie societarie, ma il controllo delle    attività economiche più lucrose con ogni mezzo e con ogni uomo idoneo allo   scopo, con una flessibilità di forme interne che sfugge e intende sfuggire, per  non attirare controlli esterni, alle ‘armonie prestabilite’ del diritto societario;  – in presenza di tali situazioni, infatti, la Prefettura ben può trarre elementi per    ritenere sussistente un fattore di inquinamento mafioso all’interno  dell’impresa, in considerazione dell’atteggiamento dell’impresa, già sul piano   della scelta dei suoi dipendenti;
– le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni che meglio credano,   qualora non abbiano o non intendano avere i rapporti economici con la   pubblica amministrazione, disciplinati dal D.Lgs. n. 159/2011; tuttavia, ove
però intendano avere tali rapporti, esse devono garantire la massima   affidabilità, non solo nelle selezione di amministratori e soci, ma anche dei   dipendenti, e devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano
dipendenti risultati contigui al mondo della criminalità organizzata”.