di GIOVANNA PAOLINO
Il Tar Campania – Sezione Prima ha respinto il ricorso della Clp spa Sviluppo Industriale ex Acms finalizzato ad ottenere l’annullamento del provvedimento di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Napoli il 7 dicembre 2016. La sentanza e’ stata emessa il 27 settembre 2017 in Camera di Consiglio con l’intervento dei Magistrati Salvatore Veneziano Presidente- Gianluca Di Vita Consigliere Estensore- Olindo Di Popolo Consigliere.
Queste le ragioni di DIRITTO che hanno portato il Collegio Giudicante a respingere la richiesta di annullamento formulata dalla societa’ tuttora concessionaria del trasporto pubblico locale in Campania ed in provincia di Caserta.
” Viene in decisione il ricorso in epigrafe proposto dalla -OMISSIS-. avverso i provvedimenti del Prefetto di Napoli del 7 e del 27 dicembre 2016 con cui, rispettivamente, all’esito del procedimento di aggiornamento della posizione
antimafia richiesto dalla società istante ai sensi dell’art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011, è stato confermato il giudizio prognostico di contaminazione criminale già formulato nel 2013 e nel 2014 ed è stata altresì prorogata l’amministrazione straordinaria della società ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014.
Il gravame è infondato; per l’effetto, diviene superfluo l’esame dell’eccezione in rito sollevata dalla Città Metropolitana di Napoli circa il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con un primo motivo di gravame la società ricorrente lamenta che la Prefettura di Napoli avrebbe arbitrariamente qualificato gli esponenti della famiglia -OMISSIS- come “contigui” al clan -OMISSIS- sulla base della
richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di -OMISSIS-e della figlia – OMISSIS- per il reato di cui all’art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992 (trasferimento fraudolento di valori) con l’aggravante dell’art. 7 della L. n. 203/1991 e del provvedimento di confisca delle quote della società – OMISSIS- s.r.l. emesso dalla Corte d’Appello di Firenze a carico di – OMISSIS- e -OMISSIS- (figli di -OMISSIS-) mentre, secondo la difesa di parte ricorrente, gli -OMISSIS- sarebbero al più soggetti passivi della condotta criminosa posta in essere da altri.
L’argomentazione è infondata.
Dall’esame della gravata interdittiva si ricava che la Prefettura ha inteso sottolineare il rischio di contaminazione della -OMISSIS-, quindi di influenza gestionale da parte della criminalità organizzata, desunto da una pluralità di elementi indiziari già positivamente vagliati da questo Tribunale con sentenza n. 5978/2015 e di ulteriori profili che confermerebbero l’assenza di una discontinuità gestionale nonostante i mutamenti societari evidenziati nelle
istanze di aggiornamento.
-OMISSIS-e la figlia -OMISSIS- -OMISSIS- sono imputati per un reato espressamente ricompreso tra le figure delittuose costituenti reati – spia del possibile condizionamento criminoso ed è stata espressamente contestata
l’aggravante speciale di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991, condotte che integrano ipotesi in cui è prevista l’adozione della interdittiva antimafia (art. 84, comma 4, lett. ‘a’ del D.Lgs. n. 159/2011). La fattispecie di reato loro
ascritta consiste proprio nell’aver agevolato -OMISSIS-, già appartenente alla camorra cutoliana, mediante intestazione fraudolenta di un immobile ritenuto nella concreta disponibilità del prevenuto.
Con la seconda e con la terza censura parte ricorrente sostiene che gli elementi indiziari sui quali si fonda il giudizio di prognosi criminale sarebbero privi di attualità in quanto l’informativa si fonderebbe sulla predetta
intestazione fraudolenta di un immobile da parte della -OMISSIS-del 2007; il Tribunale di prevenzione di Prato avrebbe accertato la definitiva disarticolazione del clan -OMISSIS- prendendo atto che il pregiudicato ha
collaborato con la giustizia penale contribuendo all’accertamento dei reati ascritti e sarebbe stato reciso ogni collegamento con il clan -OMISSIS- – –
OMISSIS- – -OMISSIS-, avendo la società licenziato i fratelli -OMISSIS-.
Inoltre, la deducente sostiene che la Prefettura avrebbe desunto il pericolo di condizionamento mafioso dalla mera pendenza di procedimenti penali a carico dei membri della famiglia -OMISSIS-, con un mero automatismo,
senza tuttavia argomentare in ordine alla concreta esposizione al rischio di contaminazione mafiosa che, prosegue l’istante, andrebbe in ogni caso escluso in ragione della risalenza nel tempo dei fatti contestati.
Le argomentazioni non hanno pregio.
Parte ricorrente ripropone deduzioni già scrutinate e respinte da questo Tribunale con la sentenza n. 5978/2015, appellata ma allo stato non riformata, che aveva ad oggetto la precedente interdittiva del 2014.
In tale occasione, la Sezione ha reso puntuali motivi a confutazione del motivo di gravame che viene riproposto in questa sede. Pertanto, pare sufficiente riportare il ragionamento esplicato nel richiamato giudizio:proprio
in ragione dell’attuale pendenza di procedimenti penali a carico di esponenti sia del gruppo familiare dei -OMISSIS- sia di quello degli -OMISSIS-, non può escludersi – pur a voler ritenere non più in essere l’associazione camorristica toscana denominata ‘Gruppo – OMISSIS-’ – il rischio attuale di contaminazione criminale dell’impresa ricorrente e
dell’attività economica da questa posta in essere. L’informativa antimafia ha, infatti, la funzione di prevenire l’infiltrazione di esponenti della criminalità nelle attività aziendali con la conseguenza che l’eventuale accertamento dell’esistenza di tali legami con un sodalizio – ancorché disciolto – non può che essere causa di esclusione di tale società da commesse pubbliche poiché si suppone che tale influenza abbia falsato il regime concorrenziale e, di
fatto, favorito l’impresa a discapito di altri operatori ligi ai principi di legalità.
Ci si intende riferire, in particolare, alla richiesta di rinvio a giudizio formulata in data 17/9/2013 dalla Procura della Repubblica di Firenze – DDA nel procedimento penale n. 5969/2007 a carico di -OMISSIS- per associazione a delinquere di stampo mafioso per fatti accertati fino al 2009 e di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-per i reati di
intestazione fraudolenta di beni ex art. 12 quinquies del D.L. n. 306/1992con l’aggravante di cui all’art. 7 della L. n. 203/1991, nonché alla più recente ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e decreto di sequestro preventivo emessa in data 21 aprile 2015 nei confronti di -OMISSIS- e -OMISSIS- (figli di –
OMISSIS- ) dal GIP presso il Tribunale di Pistoia per il reato di cui all’art. 12 quinquies del D.L. n. 306/1992 (cfr. copia dell’ordinanza nella produzione di parte ricorrente del 25 giugno 2015).
Peraltro, il provvedimento restrittivo lascia supporre che il clan -OMISSIS- – al quale vengono ascritte le attività illecite dei prevenuti (cfr. pagg. 6, 7dell’ordinanza) – sia attualmente operativo, riferendo di ‘specifica attività investigativa condotta nei confronti di molteplici soggetti appartenenti al clan camorristico in parola’ e certamente di tale sodalizio non è affatto sancita l’effettiva disarticolazione”.
Inoltre, circa l’operatività del clan -OMISSIS-, giova richiamare il verbale GIA del 21 ottobre 2016 dove si legge che; I) è ancora in corso il procedimento penale a carico di -OMISSIS-e della figlia -OMISSIS- per i reati di cui agli artt.
110 c.p. e 12 quinquies D.L. 306/1992 con aggravante dell’art. 7 della L. n. 203/1991; II) l’operatività del clan -OMISSIS- trova riscontro in recenti provvedimenti giurisdizionali come l’ordinanza di misura cautelare coercitiva
e il decreto sequestro preventivo del Tribunale di Pistoia a carico di – OMISSIS- e -OMISSIS- (figli di -OMISSIS-) per il reato di cui all’art. 12 quinquies; III) con sentenza del 27 aprile 2016 la Corte di Appello di Firenze, su rinvio della Cassazione, ha confermato la confisca dell’-OMISSIS-nei limiti delle quote facenti capo a -OMISSIS- e -OMISSIS-. Con riferimento a tale ultimo profilo, nei motivi aggiunti la difesa di parte ricorrente rappresenta che
la decisione della Corte d’Appello di Firenze è stata nuovamente annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza resa alla camera di consiglio del 2 marzo 2017; tuttavia, è stato allegato solo il dispositivo del provvedimento
mentre sono allo stato ignote le motivazioni; quindi non è possibile verificare se, come afferma il ricorrente nei motivi aggiunti, sia stata effettivamente esclusa qualsiasi cointeressenza tra la famiglia -OMISSIS- e il clan -OMISSIS-.
Quanto ai fratelli -OMISSIS- ed -OMISSIS-, entrambi dipendenti della – OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a. ed affiliati (-OMISSIS- in posizione di vertice) al clan camorristico -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-, operativo nei
comuni di Pollena Trocchia e Sant’Anastasia, in quanto destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare nel 2009, per fatti del 2006 (tra i quali anche un’estorsione perpetrata proprio in danno della -OMISSIS-), non vi
sono ragioni per discostarsi dalla pregressa pronuncia di questo Tribunale n. 5978/2015. In proposito, si era affermato quanto segue: “Nonostante la gravità degli addebiti, delle imputazioni e finanche delle condanne a carico di -OMISSIS- e – OMISSIS-, la -OMISSIS- -OMISSIS- non ha proceduto al loro licenziamento neppure
nel 2011 o subito dopo, disattendendo in tal modo anche le surriferite indicazioni dell’ANAV.
Essi risultano, infatti, licenziati rispettivamente in data 12/2/2014, per quanto riguarda -OMISSIS-, e in data 22/10/2013, per quanto attiene a -OMISSIS-. Il Collegio osserva in proposito che in entrambe le lettere di licenziamento si fa riferimento a pregresse contestazioni disciplinari, il cui contenuto non è però dato conoscere non essendo state allegate agli atti di causa, circostanza che non consente di ricollegare, allo stato degli atti, il
licenziamento in parola all’intervenuta condanna in sede penale da parte del Tribunale di Nola, rispettivamente nel 2006 e nel 2009, così come non è possibile ricostruire, in mancanza di elementi probatori offerti a riscontro, le ragioni della mancata retribuzione e del mancato versamento dei contributi previdenziali (id est della sospensione del rapporto di lavoro) in favore di -OMISSIS- a decorrere dal 2010 e in favore di -OMISSIS- a decorrere dal 2005 (cfr. schermate dei rendiconti individuali annuali allegati al ricorso introduttivo).
In definitiva, mancando la sicura riconducibilità della sospensione del rapporto di lavoro dei fratelli -OMISSIS- al fatto del loro coinvolgimento in procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e tenuto conto del considerevole tempo trascorso (soprattutto nel caso di -OMISSIS-) tra la sentenza di condanna penale e il loro allontanamento dalla società ricorrente, ne consegue che correttamente l’Autorità prefettizia ha ritenuto che la circostanza del licenziamento da parte della -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a. rispettivamente nel 2013 e nel 2014 fosse denotativa di un condizionamento di tipo mafioso dell’impresa, posto che quest’ultima aveva mantenuto in atto il rapporto di lavoro subordinato con persone condannate per il reato associativo di tipo mafioso o, comunque, sospettate di affiliazione camorristica.
Ciononostante, a sostegno della legittimità dell’atto prefettizio, restano impregiudicate le altre considerazioni svolte in sentenza con le quali, da un lato, si è stigmatizzato il ritardo – denotativo di un condizionamento di tipo mafioso dell’impresa – con cui -OMISSIS- s.p.a. ha proceduto al licenziamento dei due dipendenti condannati per associazione mafiosa, dall’altro, si è evidenziata l’assenza di condotte dissociative e, segnatamente, la mancata presentazione di una denuncia per estorsione subita da parte degli esponenti del clan -OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-; a tale proposito, si rammenta peraltro che l’omessa denuncia del reato di estorsione aggravata dal
metodo mafioso costituisce una delle ipotesi legislativamente tipizzate da cui il Prefetto può desumere un tentativo di condizionamento criminale (art. 84, comma 4, lett. ‘c’ del D.Lgs. n. 159/2011).
Deve quindi ritenersi sul punto che la Prefettura ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia di interdittiva antimafia (Consiglio di
Stato, Sez. III, n. 3299/2016) secondo cui:
– il condizionamento mafioso (ovvero il ‘controllo del territorio’ con la creazione di un clima di paura o di omertà) può derivare anche dalla presenza di soggetti che non svolgano ruoli apicali all’interno della società, ma siano o
figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi;
– consentire, infatti, che la propria attività esecutiva sia affidata a soggetti contigui o affiliati alle cosche non può far ragionevolmente escludere che anche le decisioni e la vita stessa dell’impresa siano affidati ad una ‘direzione
esterna’, per il tramite di uomini di fiducia posti dalle cosche all’interno dell’impresa;
– la mafia non si serve necessariamente, infatti, dei soli amministratori o dei soci di una società per condizionare l’impresa e strumentalizzarla ai propri scopi, ben potendo avvalersi di soggetti che svolgono una qualsivoglia
mansione, anche di un solo dipendente “infiltrato”, poiché il suo scopo non è solo – o non sempre – la scalata delle gerarchie societarie, ma il controllo delle attività economiche più lucrose con ogni mezzo e con ogni uomo idoneo allo scopo, con una flessibilità di forme interne che sfugge e intende sfuggire, per non attirare controlli esterni, alle ‘armonie prestabilite’ del diritto societario; – in presenza di tali situazioni, infatti, la Prefettura ben può trarre elementi per ritenere sussistente un fattore di inquinamento mafioso all’interno dell’impresa, in considerazione dell’atteggiamento dell’impresa, già sul piano della scelta dei suoi dipendenti;
– le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni che meglio credano, qualora non abbiano o non intendano avere i rapporti economici con la pubblica amministrazione, disciplinati dal D.Lgs. n. 159/2011; tuttavia, ove
però intendano avere tali rapporti, esse devono garantire la massima affidabilità, non solo nelle selezione di amministratori e soci, ma anche dei dipendenti, e devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano
dipendenti risultati contigui al mondo della criminalità organizzata”.