Capua. Svolta decisiva nel procedimento giudiziario a carico di Carmine Antropoli, gia’ Sindaco di Capua, arrestato nel mese di febbraio 2019 con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito di un’indagine della Dda di Napoli.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, da sole, non bastano per tenere Carmine Antropoli in carcere. E’ quanto ha sentenziato la Corte di Cassazione, annullando (in parte) l’ordinanza di custodia cautelare a carico del medico ed ex sindaco di Capua.
Secondo gli inquirenti, Carmine Antropoli, noto chirurgo dell’ospedale Cardarelli di Napoli, avrebbe stretto un patto con il clan dei Casalesi, soprattutto con la fazione guidata da Michele Zagaria, attraverso l’imprenditore Francesco Zagaria (omonimo del boss), per avere sostegno elettorale, dando in cambio appalti.
Il 6 giugno 2019, la Corte di Cassazione – quinta sezione – ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, che il 22 febbraio scorso aveva confermato la carcerazione per Carmine Antropoli; i giudici partenopei avevano ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari in relazione al reato di concorso esterno in associazione camorristica, confermando l’ordinanza d’arresto emessa dal Gip di Napoli il precedente 4 febbraio, quando era scattato il blitz dei carabinieri che aveva portato l’ex sindaco in carcere.
Nelle scorse ore, la Corte di Cassazione ha spiegato le ragioni dell’annullamento.
Secondo la Suprema Corte le accuse dei 4 pentiti appartenenti al clan dei Casalesi non legittimano la detenzione in carcere di Carmine Antropoli, ne’ spiegnao il nesso tra il medico e il clan e, in concreto in che cosa si sostanzierebbe il concorso esterno di cui è accusato l’ex primo cittadino.
Dalle motivazioni della Corte di Cassazione emerge che parte delle accuse contro Carmine Antropoli e’ stata costruita semplicemente sulle accuse dei pentiti senza alcun sostegno di atti concreti.
«La risalente “interazione” di Antropoli col clan dei casalesi- si legge nelle motivazioni- è stata desunta, in larga misura, dalle dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia, per i quali Antropoli fu eletto sindaco di Capua, nel 2006, col sostegno dei casalesi (così il collaboratore Panaro) e costituì un referente del clan nel corso di due sindacature (così Bonito e Schiavone.
Barone parla genericamente dell’amministrazione comunale) . Ciò che non è chiarito nell’ordinanza impugnata è il contributo concreto dato da Antropoli alla vita del clan.
Infatti, a parte il generico riferimento, fatto dai collaboratori, alla “disponibilità” del prevenuto, l’indicazione più precisa è venuta da Panaro e Schiavone, secondo cui i soggetti vicini al clan, che avevano rapporti con Antropoli, erano gli imprenditori collusi Verrazzo Francesco e Giuseppe, ovvero gli affiliati Mezzero Martino e Antonio (entrambi i collaboratori non hanno parlato di loro rapporti diretti col sindaco); rapporti sviluppatisi sul terreno degli appalti e delle concessioni edilizie (i settori che interessavano al clan). Ebbene, non risulta che le dichiarazioni in questione siano state sottoposte al necessario vaglio critico, tenendo conto del concreto dipanarsi dell’attività amministrativa nei settori indicati dai collaboratori. Si tratta, invero, di settori caratterizzati da elevato formalismo, dove le tracce di condotte devianti sono facilmente rinvenibili, sicché non è dato prescindere dalla verifica, in concreto, dei favori apprestati al clan, costituenti la contropartita dell’appoggio elettorale ricevuto o, stando al tipo di addebito mosso all’indagato, il contributo consapevole e volontario al rafforzamento dell’associazione. Senza la dissodazione di tale terreno le accuse di “disponibilità” formulate dai collaboratori di giustizia restano, sulla base di quanto è stato sopra detto, vaghe e indeterminate, e perciò indistinguibili dalla vox populi”.
Nelle motivazioni si legge che «tale strada sembra, apparentemente, battuta dall’ordinanza impugnata, la quale si è soffermata nell’esame di alcune procedure amministrative svoltesi nel comune di Capua (appalti aggiudicati a Pagano Domenico – soggetto “vicino” al clan – o a Zagaria Francesco), per rilevare che sono risultate inficiate da irregolarità, per la presentazione di fideiussioni inesigibili o “per totale assenza di provviste”; inoltre, ha menzionato i lavori svolti presso la stazione ferroviaria di Capua da una società riconducibile a Francesco Zagaria (dichiarazioni di Barone) e l’interesse di Zagaria Alessandro per appalti di servizi mensa dell’Università e di un istituto scolastico (non precisato); inoltre, si è soffermata, ampiamente, sull’appalto aggiudicato, nel 2010, alla Effezeta, in relazione al quale la condotta di Antropoli è stata largamente censurata».
«Anche in relazione a tali evenienze, riferibili alla vita amministrativa di Capua (e di altre località, per quanto riguarda i servizi mensa), manca, però (salvo quanto si dirà in ordine all’appalto di via Mariano), l’indicazione dell’attività fiancheggiatrice posta in essere dal prevenuto, essendosi fatto rimando alle generiche dichiarazioni dei collaboratori, e non si è tenuto conto del fatto che – per effetto delle leggi di riforma della pubblica amministrazione del 1997-1998 (cd. legge Bassanini) – le procedure d’appalto sono gestite dall’apparato amministrativo dell’ente pubblico (il Comune, nella specie), sicché, per muovere addebiti (tanto più di carattere penale) ai soggetti politici dell’ente è necessario individuare le condotte devianti da essi poste in essere. Pertanto, le carenze palesate dai consulenti del Pubblico Ministero in relazione ad “alcune” procedure d’appalto potranno essere addebitate ad Antropoli laddove si dimostri – anche per via indiziaria – un interessamento di quest’ultimo sulla procedura, finalizzato a distorcere il regolare dipanarsi della vicenda amministrativa; non può presumersi una responsabilità del sindaco sulla base della carica rivestita.
Né può essere addebitata, sic et simpliciter, al sindaco l’aggiudicazione (a soggetto in odore di mafia) di una gara d’appalto (aggiudicazione che è obbligatoria per legge, laddove risulti la vantaggiosità dell’offerta presentata da soggetto in possesso dei richiesti requisiti formali), laddove non venga dimostrato – anche
per via indiziaria – un intervento favoreggiatore del soggetto in questione».
La vaghezza delle accuse si sostanzierebbe anche nell’appalto assegnato alla Effezeta dove Antropoli avrebbe agito a tutela degli interessi del Comune di Capua.
«Tale argomento introduce l’esame dell’altro elemento, su cui ha insistito il Tribunale, rappresentato dall’intervento di Antropoli nella vicenda Effezeta e Prisma Costruzioni srl, appaltatrici di lavori in via Mariano di Capua. In questo caso va sottolineato che, in tanto un intervento obbiettivamente favorevole a soggetto rivelatosi (poi) compromesso con la mafia può essere addebitato all’agente in quanto si tratti di intervento discrezionale e volontario, non potendosi, per ovvie ragioni, muovere addebiti a chi è tenuto, per legge, ad attivarsi in una direzione determinata.
Nella specie, il Tribunale del Riesame non nega che Antropoli sollecitò il riaffidamento dei lavori alla Effezeta srl dopo l’annullamento dell’interdittiva antimafia da parte del TAR, e tuttavia ha omesso di confrontarsi con la specifica deduzione difensiva, secondo cui si trattò di intervento obbligato, mosso dalla necessità di evitare responsabilità personali o economiche per il Comune.
La valorizzazione di detto elemento contro il prevenuto esige, pertanto, l’evidenziazione di margini di scelta in capo a quest’ultimo, impiegati per favorire il soggetto economico coinvolto in questa vicenda e, per esso, il clan di cui faceva parte Zagaria.
Quanto alla fase che precedette l’annullamento dell’interdittiva, vale quanto rilevato in ordine alla titolarità della funzione amministrativa e, nella specie, del potere di sostituzione dell’impresa colpita dall’interdittiva antimafia, giacché l’appartenenza di detto potere al Responsabile del procedimento (l’organo tecnico del Comune) esige, anche in questo caso, per l’addebito dell’inerzia ad Antropoli, la dimostrazione dell’illecito interessamento di quest’ultimo, volto a distogliere il Responsabile del procedimento dall’adempimento dei suoi compiti.
Sul punto, troppa enfasi appare data alla conversazione – intercettata – tra Carlino e Gravante, riportata nell’ordinanza, giacché essa conferma l’intervento di Zagaria Francesco sul sindaco per ottenere che i lavori venissero affidati nuovamente alla Effezeta srl, ma non elide il dato qui rilevante: il fatto, cioè, che Antropoli si attivò dopo la pronuncia del TAR, sicché permane la necessità di verificare quali margini di intervento erano riservati al sindaco, non senza considerare che l’addebito mosso ad Antropoli in questa vicenda esige la dimostrazione della conoscenza, da parte sua, già nell’anno 2012, della caratura criminale di Zagaria Francesco (salito all’onore delle cronache, come ricordato dalla stessa ordinanza, solo nel 2017) e del fatto che, operando nella maniera anzidetta, rendeva un servigio all’associazione mafiosa di cui quest’ultimo faceva parte».
«In definitiva, non può dirsi, per le ragioni sopra esposte, che, per il periodo precedente al 2016, sia stata fornita adeguata motivazione in ordine al contributo di Antropoli al “rafforzamento e consolidamento del clan dei casalesi, assicurando plurimi affari imprenditoriali al medesimo sodalizio” (pag. 20 dell’ordinanza impugnata), sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. “Gli
affari imprenditoriali” procacciati al clan non sono stati, infatti, specificati, se non attraverso il rimando ai lavori effettuati nel comune di Capua da imprese più o meno legate a Zagaria, ma senza evidenziare l’apporto di Antropoli alla nascita o
allo sviluppo dei rapporti contrattuali suddetti (o, comunque, all’affidamento dei lavori ad imprese colluse), mentre la coscienza e volontà del prevenuto di favorire un’associazione criminale è stata presunta, sul presupposto di un patto affaristico-politico di cui non sono stati precisati i contenuti e senza distinguere tra i vantaggi del singolo (Zagaria) e quelli del clan».
Secondo la Corte di Cassazione, invece, a carico di Antropoli ci sono le prove relative alle pressioni, alle minacce e all’aggressione ai danni di Giuseppe Di Lillo al fine di indurlo a non candidarsi alle elezioni amministrative di Capua nel 2016 .
Dichiarano i giudici:
“In questo caso gli elementi valorizzati dal Tribunale sono tutti oggettivi e significativi, spaziando dalla testimonianza di soggetti non raggiunti dal sospetto (Fusco, Chillemi, Capo e lo stesso Di Lillo) a intercettazioni non equivoche ed accertamenti di polizia, da cui è stato desunto che le pressioni esercitate su Di Lillo, affinché rinunciasse alla candidatura, furono molteplici e significative, fino alla vera e propria aggressione fisica, consumata nello studio di Antropoli, alla presenza del prevenuto e in seguito ad una riunione da lui organizzata. Meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente confutate sono quelle sollevate dal ricorrente in questa sede, atteso che si fa riferimento a fatti (la “sorpresa” di Antropoli per il gesto di Zagaria e l’ignoranza delle ragioni che l’avevano determinato) di nessuna significativa valenza (quanto alla prima), oppure chiaramente smentita dalle prove indicate nell’ordinanza (quanto alla seconda). La “sorpresa” di Antropoli per la condotta di Zagaria non esclude, infatti, che l’aggressione abbia rappresentato il culmine di un’azione sinergica, condotta da più persone con lo scopo di “convincere” e poi “costringere” Di Lillo a rinunciare alla candidatura, avvalendosi della collaborazione di un soggetto che, per tutti i protagonisti di questa vicenda, evocava (nel 2016) un sodalizio temibile, radicato sul territorio, tant’è che nessuno prese le difese di Di Lillo, né sul momento, né dopo. La “colpa” di Antropoli non è, infatti, quella di aver partecipato all’aggressione fisica, ma di essere stato il regista di quella morale, sfociata nella rinuncia coatta dell’aspirante consigliere comunale. La “ignoranza” di Antropoli circa le ragioni dell’aggressione fisica sono, invece, chiaramente smentite dalle intercettazioni telefoniche e dalle testimonianze, riportate nell’ordinanza, che rivelano la sicura consapevolezza, da parte sua, delle ragioni dell’incontro e del fine perseguito (peraltro, comune allo stesso indagato). Quanto, infine, al fatto che sia stato Antropoli ad organizzare l’incontro, trattasi di dato chiaramente evincibile dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di Di Lillo (riportate a pag. 22 dell’ordinanza), rispetto a cui i ricorrenti si limitano a svolgere censure i fatto, di nessuna rilevanza nel giudizio di legittimità. La motivazione con la quale si è affermata la sussistenza della condotta dolosa dell’imputato, anche in ordine all’aggravante del metodo mafioso (rispetto a cui i ricorrenti non svolgono, peraltro, nessuna specifica censura), è quindi tutt’altro che manifestamente illogica e a questa Corte non è consentito un intervento in sovrapposizione ricostruttiva”.