di GIOVANNA PAOLINO
E’ fissata per mercoledi’ 12 gennaio 2017 , presso il Consiglio di Stato, l’udienza fra la Clp Sviluppo Industriale, Azienda concessionaria del Tpl in Campania, rappresentata e difesa dall’Avvocato Maurizio Lentini, e la Prefettura di Napoli, il Ministero dell’ Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Citta’ Metropolitana di Napoli, e l’Ente Autonomo Volturno srl Socio Unico della Regione Campania.
Il Consiglio di Stato dovra’ decidere sul provvedimento di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Napoli nei confronti della Clp Sviluppo Industriale.
Delineato il quadro generale, conviene ora fare un passo indietro e ripercorrere le vicende della Clp Spa fino alla prima ostativa antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli nel luglio 2013.
Sul sito internet ufficiale, alla voce “Azienda”, troviamo scritto che la Clp fu «fondata nel 1984 da un’idea imprenditoriale di Carlo, Luigi e Pasquale Esposito.
La società nasce soprattutto come officina meccanica, costruzione e omologazione autobus, assistenza tecnica e logistica sul territorio, e diventa leader nel settore dell’ecologia (raccolta, spazzamento e trasporto di varie tipologie di rifiuti)».
Proprio riguardo quest’ultimo punto, spulciando nelle interrogazioni parlamentari, ne troviamo una molto interessante, a firma dei senatori Moronese, Cioffi e Nugnes (primi firmatari): la n. 315 del 23 settembre 2014. Nel testo troviamo scritto che, secondo le informazioni in possesso dei parlamentari interroganti, «il signor Francesco Viale, socio di maggioranza della Clp SpA, e la signora Giuseppina Esposito, oggi amministratore unico Clp SpA, siano proprietari di quote di maggioranza di un’azienda con sede a Milano denominata G&FRE. SpA operante nell’ambito della gestione di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani, speciali e tossici. L’azienda è stata oggetto di un provvedimento (4003/11 RG. NR. – NR 2949/11 RG GIP) emesso in data 19 dicembre 2011 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza che ha disposto il sequestro preventivo delle azioni delle società pari al valore di 59.000 euroriferibili ad uno dei soci della G&F RE.»
Questa è solo la premessa.
L’interdittiva antimafia della Prefettura partenopea si basa su ulteriori elementi nati dalle
indagini: basta scorrere il curriculum giudiziario di Carlo Esposito, uno dei tre fondatori di Clp Spa, per comprendere quali sono le basi da cui si parte: nel 2012, lo stesso anno in cui Acms viene
dichiarata fallita, la Guardia di Finanza di Modena esegue un sequestro patrimoniale ai danni di Domenico Esposito, fratello di Carlo e proprietario delle Autolinee Ferrari. Secondo la Procura
Antimafia di Firenze, titolare delle indagini dal 2009, gli Esposito erano prestanome del clan camorrista dei Terracciano, egemone nella centralissima zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli.
Nelle intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura, gli investigatori sentono i due fratelli Esposito parlare di barche e yacht («Io ne volevo piglià una ‘cchiù grossa», dice Carlo al fratello, riferendosi a una barca comprata da poco); i magistrati toscani citano questa telefonata come «ottimo esempio dell’uso spregiudicato delle società e del fine per cui vengono costituite».
Carlo Esposito, infatti, avrebbe spiegato a Giacomo Terracciano (capoclan dell’omonima famiglia) che mancavano i soldi per acquistare quelle barche tanto desiderate. Il boss, di rimando, avrebbe
tranquillizzato il suo interlocutore, precisando che le liquidità sarebbero arrivate in modo “pulito” tramite la società Housecompany, sequestrata il 30 aprile 2012 dalle Fiamme Gialle.
Da queste indagini emergono chiaramente i rapporti di forte vicinanza tra la famiglia Terracciano e la famiglia Esposito, ben prima che la Regione Campania disponesse la gestione del trasporto pubblico su gomma a Caserta e provincia a favore della Clp.
I rapporti erano noti sia in sede giudiziaria che in ottica giornalistica; e in pochi potranno negare la matrice camorristica della famiglia Terracciano. Nel 1971 il capoclan Giacomo, infatti, prese parte alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, per poi espandersi, a partire dal 1991, anche al di fuori della Campania, in particolare fra la Toscana e l’Emilia Romagna.
Nella zona di Prato e Firenze, in particolare, la cosca era riuscita ad avere forti disponibilità economiche grazie ad attività legate all’usura, alle estorsioni, allo sfruttamento della prostituzione e al riciclaggio di denaro “sporco”.
Un anno dopo, il 29 maggio 2013, 17 aziende (tra cui società immobiliari, di ristorazione, di pulizia, di servizialle imprese e di gestione dei locali notturni), 25 immobili, 11 autoveicoli, una scuderia con 21 cavalli da corsa e 74 rapporti finanziari vengono sequestrati da parte della Guardia di Finanza di
Firenze. Tali beni erano di proprietà del clan camorristico dei Terracciano, che aveva ormai creato un feudo affaristico nella provincia di Prato.
Il tribunale locale emise 7 decreti di confisca di beni per un valore complessivo di 14 milioni di euro. I 14 milioni sequestrati riguardavano 17 società con sedi a Prato, Napoli, Firenze, Agliana,
Uzzano, Monsummano ed Empoli, nonché negozi di abbigliamento di Prato, 25 appartamenti e la succitata scuderia Jacarè” di Empoli.
Dalla Toscana alla Provincia di Caserta, il passo è stato breve: nel luglio 2013 l’interdittiva antimafia della Prefettura di Napoli a carico di Clp Spa, indica in Carlo Esposito il prestanome di tutti gliaffari della famiglia Terracciano al Centro-Nord Italia, come già era accaduto tempo prima a Modena per quanto concerneva le Autolinee Ferrari.
Appare evidente come la Regione Campania non abbia, in tal caso, applicato quei “criteri morali” che si leggono nel piano di privatizzazione stilato dall’ex assessore campano aiTrasporti, Sergio Vetrella.
Ma più che di criteri “morali” sarebbe il caso di parlare di criteri “giuridici”: i “criteri morali” si richiamano all’articolo n. 163/06 del Codice Appalti, che alla lettera “c” evidenzia l’interdizione per quei soggetti «…con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio».
Se è però vero che l’interdittiva è una misura di carattere preventivo, ciò non significa
che l’amministrazione appaltante possa liberamente assegnare una commessa a un soggetto colpito da tale provvedimento, attendendo poi eventuale sentenza della Cassazione. L’art. 10,
comma 2, del Dpr 252/1998 prevede che, qualora a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa in società o imprese, le
amministrazioni non possano stipulare, approvare o autorizzare contratti o sub contratti.
Ma, come spesso succede, la logica dell’emergenza dovuta a carattere di “utilità sociale” spariglia le
carte in tavola, soprattutto se il contratto di servizio deve essere prorogato e non già stipulato.
E la Clp continua a gestire il servizio.