di NUNZIO DE PINTO
Nascondeva droga nella tasca dei pantaloni del figlio di 8 anni, arrestato dai carabinieri
GRICIGNANO D’AVERSA – I Carabinieri della Stazione di Gricignano d’Aversa, in Aversa, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, DI RONZA Gennaro, classe 1978, del luogo. I militari dell’Arma di Gricignano, collaborati dall’unità cinofila di Sarno (Sa), a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del DI RONZA hanno rinvenuto, 11 dosi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, per un peso complessivo di grammi 36.55 ed un involucro in plastica contenente 7 confezioni di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, del peso complessivo di gr. 01.57, il tutto nascosto all’interno della tasca dei pantaloni del figlio di anni 8. L’arrestato, è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce). Invischiare il proprio figlio di appena 8 anni nei propri loschi traffici è un reato di una tale gravità che è difficile pure da immaginare. Tenuto sempre presente la presunzione d’innocenza fino al terzo grado, quando la pena sarà irreversibile e definitiva, dovrebbe comportare sin d’ora anche l’allontanamento del figlio dalla “potestà genitoriale” in quanto lo stile di vita del padre è pregiudizievole per il minore. Nessun genitore che si macchia di reati, e questo di oggi è uno dei più odiosi, può essere definito tale anche perché nascere e crescere in un ambiente familiare in cui uno dei due genitori è uno “pusher” significa introdurlo in ambienti malati. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla potestà genitoriale è necessario che la condotta del genitore abbia, cagionato un grave pregiudizio al figlio e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all’interesse del figlio. Ai sensi dell’art. 330 c.c. la decadenza dalla potestà genitoriale può essere dichiarata dal Giudice qualora un genitore violi o trascuri i doveri nei confronti dei figli minori, oppure quando non siano rispettati i precetti normativi previsti dagli artt. 147 c.c. (diritto dei figli al mantenimento, istruzione, educazione); 570 c.p. (sottrazione del genitore all’obbligo di assistenza e mantenimento); 591 c.p. (abbandono). L’art. 330 c.c. trova, altresì, applicazione nel caso in cui un genitore abusi dei relativi poteri (artt. 320, 324 c.c.; artt. 571 e 572 cp) arrecando così grave pregiudizio al figlio, pregiudizio che può essere anche di natura morale o materiale e non necessariamente di sola natura patrimoniale. La previsione dell’art 330 c.c. trova il suo fondamento nel diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori. Se vogliamo far crescere i futuri Uomini della società civile e non delinquenziale allora dobbiamo fare in modo che questi figli crescano in un ambiente sano.