TAR CAMPANIA . NELLA CAUSA TERMOTETTI SAS CONTRO COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE L’AVV. RENATO LABRIOLA VINCE IL PRIMO ROUND CONTRO L’AVV. LUIGI MARIA D’ANGIOLELLA

di GIOVANNA PAOLINO

Napoli.  Ancora un successo per l’Avvocato  casertano Renato Labriola che questa mattina,  dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania   I Sezione Presidente Dott. Veneziano e Relatrice Dott.ssa Raiola,  ha rappresentato e difeso il Comune di Piedimonte Matese , in persona del Sindaco p.t., Luigi Di Lorenzo , nei confronti della Termotetti  s.a.s. , a sua volta rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Maria D’Angiolella, nel procedimento iscritto al R.G. n. 1128 /18.

A proporre ricorso , in data 7 marzo 2018 , era stata la Termotetti s.a.s. ,  in persona del legale rappresentante p.t.,  sig. Angelo Di Chello, con sede alla Via Filette n. 15 – 81010 Gioia Sannitica,  che aveva  agito avverso   e per l’annullamento , previa adozione di idonee misure cautelari ,  della determina del Comune di Piedimonte Matese n. 88 del 06.02.2018 – reg. uff. tecnico n. 31 del 06.02.2018 a firma del Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Piedimonte Matese (CE), notificata alla ricorrente in pari data, con la quale  era stato  disposto il recesso unilaterale del Comune di Piedimonte Matese   dal contratto di appalto rep. N. 5/2015 stipulato con la ricorrente in data   27.03.2015 inerente il servizio di igiene urbana sul territorio comunale a  causa del diniego di rinnovo della ricorrente nella white list della Prefettura.

Ma procediamo con ordine.

La Termotetti s.a.s.,  società ricorrente,  gestisce il servizio di igiene urbana presso il territorio comunale di Piedimonte Matese  .  Il servizio in questione vede impiegati un numero di 31 lavoratori come    da Capitolato Speciale d’appalto e passaggio di cantiere (di cui uno deceduto e un altro in aspettativa forzata)  e si svolge secondo  il sistema di raccolta RSU “porta a porta” per un canone mensile iniziale   pari ad euro 139.728,43 successivamente ridotto d euro 136.320,40 (per   decesso del dipendente) di cui 93.970,45 destinati al pagamento degli   stipendi .

La  società – iscritta nella   white list della Prefettura di Caserta dal 25.11.2015 – ha ottenuto, di  recente, il diniego rispetto all’istanza di rinnovo dell’iscrizione nella   white list presso la Prefettura di Caserta sul presupposto della
pendenza di un procedimento penale a carico di alcuni ex componenti   della stessa, dal quale sarebbe emerso un rapporto commerciale della    Termotetti con una società recentemente colpita da interdittiva antimafia, ovvero la
Impresud srl .

Il provvedimento prefettizio di mancato rinnovo dell’iscrizione  era stato  immediatamente impugnato dalla società ricorrente che  lo aveva ritenuto  fortemente illegittimo e gravemente ingiusto e punitivo, adottato senza che ve ne  fossero  i presupposti. Il ricorso , pertanto , era stato acquisito  al n.r.g. 405/2018  dinanzi alla prima Sezione del Tar Campania, in attesa della Camera di Consiglio .

Sta di fatto che il Comune di Piedimonte Matese , nonostante la comunicazione della Termotetti rivolta   ai Comuni serviti nella quale la societa’  rappresentava di avere impugnato il provvedimento della Prefettura  e di essere in attesa degli sviluppi del contenzioso, stabiliva di recedere unilateralmente dal contratto stipulato per la gestione del servizio di  igiene urbana notificato adottando, sempre il 06.02.2018, la determina   impugnata  e che, secondo la difesa D’Angiolella , sarebbe  risultata illegittima e gravemente lesiva per gli interessi  della ricorrente.

Questa mattina, pero’ , il colpo di scena :  l’Avvocato D’ Angiolella avrebbe dovuto chiedere la sospensiva della rescissione  unilaterale del contratto fra Comune di Piedimonte Matese e Termotetti sas.

Nel ricorso introduttivo del giudizio , l’Avv. D’Angiolella aveva sottolineato  l’abnormità e la sproporzione,
nonché la carenza dei presupposti per l’adozione della determina di recesso del Comune di Piedimonte Matese “tutta (erroneamente) fondata sulla   presunta emissione di un’interdittiva antimafia della Prefettura”.

Sta di fatto che , questa mattina , la situazione in Camera di Consiglio si e’ completamente ribaltata e l’Avv. D’Angiolella ha fatto praticamente dietro front : ha rinunciato alla sospensiva confermando , quindi, de facto il recesso unilaterale del contratto fra Comune di Piedimonte Matese e Termotetti s.a.s. messo in atto dall’Ente.

A cambiare letteralmente la situazione la memoria difensiva dell’Avv. Renato Labriola, il quale  ha chiesto la  declaratoria in fatto e in diritto  del ricorso presentato dalla Termotetti s.a.s. ed ha smontato punto per punto la difesa messa in piedi dall’Avv. D’Angiolella e la base del suo ricorso contro il Comune di Piedimonte Matese.

Se da un lato, infatti , la Termotetti s.a.s. aveva paventato il periculum  che il servizio di igiene urbana  da essa svolto  si interrompesse ad horas , in seguito alla rescissione unilaterale del contratto, con grave pregiudizio  per la sanita’ e la salute pubblica, oltre che per la salubrita’ ambientale, l’Avv. Labriola ha prontamente fatto notare la inesistenza del paventato periculum.

” Infatti – ha detto l’ Insigne Amministrativista – come risulta da attestazione prot. 508/4114 del 29 marzo 2018  il servizio “de quo agitur” continua ad essere espletato dalla ricorrente”-

Sotto altro profilo, invece, Labriola ha  puntualizzato come  la rescissione unilaterale  sia niente altro che  la conseguenza della mancata iscrizione della ricorrente alla white list della Prefettura di Caserta.

” Ebbene – ha continuato Labriola – tale diniego è stato impugnato dalla ricorrente con ricorso R.g. 405/2018 pendente davanti la Prima Sezione di Codesto Ecc.mo Tribunale la cui udienza di merito, come risulta da ordinanza cautelare N. 425 del 21.03.2018, è stata fissata per il 6 giugno 2018. Ne consegue che fino a quella data, o perlomeno fino alla definizione del detto giudizio il detto diniego è valido ed efficace ed inibisce la possibilità di una revisione del detto recesso”.

Il Comune  di Piedimonte Matese , attraverso Renato Labriola, ha respinto anche le censure di merito esposte nel ricorso .

” Si tratta – ha ribattuto l’Avvocato  – di censure infondate anche se articolate in maniera analitica”
Queste le argomentazioni  di Labriola :  il Comune di Piedimonte Matese ha agito in conseguenza di una comunicazione da parte della Prefettura di Caserta che informava del diniego di rinnovo di iscrizione alla white list da parte della ricorrente.

Sul punto, invece,  la ricorrente, fin dall’inizio del procedimento , ha sempre insistito  che il diniego di white list non è assimilabile negli effetti ad una emissione di interdittiva antimafia.

Ma anche su questo punto Labriola ha ribaltato la situazione .

“Orbene, giova precisare  – ha detto – che lo scopo della white list, è quello di selezionare imprese che – in coerenza con l’aggettivo che le qualifica – risultino del tutto esenti da qualunque rischio, anche indiziariamente desunto, di infiltrazioni e/o condizionamenti da parte della criminalità organizza (Cons. Stato, III, n. 1743 del 3 maggio 2016). Detto ciò, l’assunto motivazionale di parte ricorrente è sconfessato dal comma 52 dell’art. 1, legge 190/2012, che prevede che “l’iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività.” “-

“Se ne desume, argomentando a conrariis,  – ha continuato l’Avvocato – che il diniego della detta iscrizione ha come presupposto il non soddisfacimento i requisiti per l’informazione antimafia per l’esercizio della relativa attività. Nel caso di specie, la Prefettura ha svolto un’approfondita indagine ricognitiva contenuta nella motivazione del diniego e trasmessa al Comune di Piedimonte Matese che non ha potuto far altro che prenderne atto”.

” Ne consegue  – ha concluso – che il Comune resistente, non avendo strumenti legislativi per poter confutare quanto analiticamente esposto dalla prefettura di Caserta ne ha dovuto prendere atto e di conseguenza ha dovuto procedere alla rescissione perché di certo non poteva tenere in piedi un rapporto contrattuale con un’impresa ritenuta dalla prefettura non in possesso dei requisiti antimafia. Quanto esposto vale anche a tacitare l’eccezione di controparte di violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 perché trattasi di attività vincolata”.
Insomma , poche e concise parole sono servite a Renato Labriola per cambiare il corso della situazione ed indurre l’Avv. D’Angiolella a rinunciare alla sospensiva della rescissione unilaterale del contratto, rescissione che , alla luce di quanto oggi e’ accaduto, resta valida:  e’ la  rinuncia di D’Angiolella  che,  a questo punto , rende efficace il   diniego del Comune di Piedimonte Matese  ed avalla la tesi di Labriola decretandone la vittoria.

La partita si sposta adesso all’udienza di merito fissata per il 6 giugno 2018  dove sicuramente sara’ scritta un ‘altra bella  e appassionante  pagina forense della nostra provincia .