Dopo quasi 20 anni di ricorsi al TAR Campania ed al Consiglio di Stato, processi persi e vinti, sta per dirsi la parola “fine” ai lavori di sistemazione urbana con ampliamento della Via Santi Cosma e Damiano, progetto molto caro all’ex Sindaco pro-tempore Angelo Antonio Pascariello e sul quale contava molto per migliorare la viabilità cittadina. Invece, sinora era ricordato come il sindaco che, fra le numerose cose buone che fece negli ultimi dieci anni di governo cittadino, non è riuscito a risolvere l’annoso problema dell’allargamento della Via SS. Cosma e Damiano per problemi di esproprio. Ma, come dicevamo, la parola “Fine” è arrivata al suo felice epilogo che, fra l’altro tutta una comunità attendeva da sempre. Via SS. Cosma e Damiano è un “budello di strada” che dal Monumento ai Caduti arriva a sfociare in Via Leonardo da Vinci.

È un tratto di strada a senso unico, stretto, senza un marciapiede degno di questo nome tanto è vero che una mamma con un passeggino non può passare, molto pericolosa per l’incolumità dei pedoni che devono stare molto attenti a non finire investiti dalle auto. Con determina nr. 148 del 19 giugno 2019, il responsabile dell’Area Tecnica arch. Giulio Biondi, ha disposto che il Decreto di Esproprio n. 4/2014 relativo al terreno per la realizzazione dell’opera pubblica di “sistemazione urbana di via SS. Cosma e Damiano”, sarà eseguito mediante procedura di immissione in possesso dei beni per la quota pari a 3/24 in ditta al Sig. Della Peruta Vincenzo, in pratica per espropriare 94 metri quadrati di terreno sono occorsi quasi venti anni, un’enormità.
Il costo dell’operazione, una volta conclusa, sari di 400.000 euro, ottenuti grazie ad un mutuo ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDEP), ma il beneficio che la Città ed i suoi cittadini avranno sarà di enorme valore. Ripercorrere l’iter processuale e politico dell’intera vicenda non è semplice e potrà non essere di facile comprensione, ma cerchiamo brevemente di farlo partendo dalla sentenza emessa dalla quinta sezione del TAR della Campania che, nella seduta del 21 ottobre 2010, pronunziò la sentenza sul ricorso proposto dal Sig. Della Peruta Vincenzo e condannò il Comune di San Nicola la Strada al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.000. “…il ricorrente sig. Della Peruta è comproprietario di un giardino storico in San Nicola La Strada, già oggetto di imposizione di vincolo storico da parte del Ministero per i Beni Culturali con decreto nr. 91 del 2007, annullato parzialmente dal TAR con sentenza nr. 9362 del 2009 e confermata dal Consiglio di Stato con sentenza nr. 1895 del 2010.
Il Comune resistente è dotato di PRG approvato il 10/9/1990, con decadenza di vincolo preordinato all’esproprio per decorso del quinquennio ex art. 9 del DPR n. 327/2001, anche se con Delibere di Giunta nnrr. 181 del 2004 e 127 del 2005 in variante al PRG venne approvato un progetto di ampliamento della stradina sovrastante la grotta ipogea, vincolata ex DM del 26/7/1985, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità prorogata. A seguito del parere di fattibilità della Sovrintendenza, di cui alla nota del 26/7/2006” – è scritto nella sentenza – “è intervenuto l’avviso del 16/6/2005 di avvio ex art.11 del DPR n.327/2001 che, però, concerneva la p.lla 322 e non dunque la 651 oggetto dell’attuale occupazione; è poi intervenuto il decreto di occupazione oggetto di impugnazione da parte del sig. Della Peruta. Con distinti motivi aggiunti la parte ricorrente ha poi impugnato l’avviso di immissione in possesso n. 10134 del 15/6/2010, nonché rappresentato la circostanza” – sottolineano i giudici del TAR – “che l’area per cui è controversia sarebbe stata promessa in vendita a congiunti del Sindaco del Comune resistente, ciò in violazione delle relative disposizioni in tema di mancata astensione.
“Il giardino” – secondo quanto scrivono i giudici del TAR – “era stato separatamente oggetto di promessa in vendita ad un congiunto del Sindaco del Comune di San Nicola La Strada – nella persona dell’Avv. Angelo Pascariello, ovvero a suo cognato – nella persona del sig. Alfonso Letizia (cognato del sindaco) in qualità di legale rappresentante della FINLET srl. Ora, come costantemente affermato dalla giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, I, 22.9.2009, n. 675) la disposizione di legge citata sancisce l’obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso o un suo prossimo congiunto; tale obbligo sussiste per il fatto che chi è portatore di un interesse personale, potenzialmente in conflitto con l’interesse pubblico di cui deve avere cura, non può prendere parte alla discussione e alla votazione in cui è implicato il proprio interesse o quello di propri parenti o affini entro il quarto grado. L’obbligo di astensione non ammette deroghe neppure con riferimento alla realtà dei piccoli comuni”.
Successivamente, il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 4181/2016 e 1197/2017, si è pronunciato “definitivamente” in favore del Comune di San Nicola la Strada e da queste sentenze è ripreso l’iter amministrativo che porterà a mettere la parola fine all’allargamento di Via SS. Cosma e Damiano.