di GIOVANNA PAOLINO
Caserta. Una vittoria non solo professionale ma anche civile quella riportata dall’Avvocato casertano LUIGI PACE dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Tredicesima – nella causa civile iscritta al n° 5365/2016 del Ruolo Generale, riservata per la decisione all’udienza del 13 dicembre 2017, avente ad oggetto: ricorso per rettificazione di sesso ad istanza del Sig. V.S., rappresentato e difeso , per l’appunto, da Luigi Pace.
Una vera e propria rivoluzione nella tutela dei diritti civili a cui il giovane ed eccellente Avvocato casertano ha dato inizio : ovvero la rettificazione del sesso autorizzata dal Tribunale che non necessariamente presuppone l’intervento di riassegnazione chirurgica al sesso reclamato.
La Tredicesima Sezione del Tribunale di Napoli – composta dai seguenti Magistrati : Dott.ssa Caterina MOLFINO Presidente , Dott. Carlo GAGLIARDI Giudice rel., Dott.ssa Marina TAFURI Giudice – infatti, ha accolto la domanda proposta da V. S. , e, per l’effetto, ha disposto la rettificazione di attribuzione di sesso da “maschile” a “femminile ”. Il Tribunale, altresi’, ha attribuito al ricorrente il prenome di ” Angelica” ed ha ordinato all’ Ufficiale di Stato civile del Comune di nascita del ricorrente di effettuare, nel registro degli Atti di Nascita, le necessarie rettificazioni.
Ma procediamo con ordine.
V.S. , premesso di aver contratto matrimonio il 13 novembre 1982 e di aver avuto una figlia, Laura, di anni 32, evidenziava che nell’estate del 2012 aveva iniziato a percepire un contrasto tra i caratteri del sesso attribuitogli alla nascita e la sua intima senzazione di appartenere al sesso femminile; aggiungeva di essersi sottoposto ad un approfondito percorso psicologico presso la UOC di Psicologia della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli che aveva concluso per la presenza di un “disturbo dell’identità di genere in soggetto maschile adulto”.
Precisava, infatti, che nella relazione finale era stata evidenziata una “forte e persistente identificazione con il sesso opposto a quello biologico…un persistente malessere rispetto al proprio sesso biologico… l’assenza di segni di una condizione fisica di intersessualità… il profondo disagio per la presenza dei caratteri sessuali secondari ed il desiderio di adeguare la propria immagine corporea a quella desiderata” Concludeva, quindi, per la rettificazione del sesso anagrafico e l’autorizzazione a mutare il proprio nome in quello di “Angelica”.
All’udienza di comparizione, il ricorrente aveva dichiarato di essersi sottoposto ad un trattamento ormonale e ad alcuni interventi chirurgici volti a rimodellare le labbra e a sradicare la barba, ma di non volersi sottoporre alla riassegnazione del sesso, sia per il timore dell’intervento, sia perché consapevole dei risultati non sempre soddisfacenti che si riescono a conseguire.
Notificato il ricorso al PM e alla figlia del ricorrente, con ordinanza del 13 luglio 2017
veniva disposta consulenza tecnica.
Il ctu aveva sottolineato che, da quando il ricorrente ha assunto pubblicamente un ruolo femminile, vive “una condizione soddisfacente di equilibrio psicologico”, anche per il fatto che le terapie ormonali gli hanno consentito di assumere un aspetto decisamente femminile.
“Il quesito che il tribunale si e’ trovato ad affrontare – afferma l’Avvocato Luigi Pace – riguardava l’interrogativo se si possa procedere alla rettificazione anagrafica allorché l’interessato non abbia portato a compimento, con tutti gli interventi necessari, il processo di riassegnazione chirurgica al sesso reclamato”.
” Prima , per mutare sesso era necessaria una preventiva autorizzazione del Tribunale ad una operazione chirurgica per adeguare i “caratteri” sessuali- spiega Luigi Pace – In altri termini, chi voleva diventare di sesso opposto doveva diventarlo anche fisicamente.P oi sono intervenute due innovative sentenze, una della corte costituzionale, l’altra della cassazione, secondo cui l’operazione non è più necessaria, e quindi si può mutare sesso indipendentemente dall’operazione”.
” I Tribunali- continua – hanno, all’inizio,accettato la cosa con un po’ di diffidenza, ma questa sentenza ottenuta dal Tribunale di Napoli ribalta completamente la situazione “.
Dalla normativa vigente – in assenza di un chiaro riferimento normativo della legge 164/1982 trova applicazione la sentenza n°161 del 1985 della Corte Costituzionale, pronunziata nell’ambito del giudizio di costituzionalità proposto dalla Corte di Cassazione, nei riguardi degli articoli 1 e 5 della legge- emerge un concetto di identità sessuale nuovo e diverso, più complesso, in cui, accanto alla considerazione dei caratteri sessuali propri del genere, assumono rilievo anche elementi di carattere psicologico e sociale, cosicché si può affermare che
l’identificazione sessuale si fonda su un insieme di fattori e sul bilanciamento che ciascun individuo riesce a stabilire tra caratteri sessuali, orientamento psicologico e riconoscimento, nel contesto delle relazioni umane, della appartenenza ad un determinato genere.
“Il rispetto dovuto alla personalità dell’individuo e l’attenzione verso i valori di libertà e dignità della persona- afferma Luigi Pace – non possono prescindere dall’assetto che i fattori che valgono ad individuare l’identità sessuale assumono, in maniera assolutamente specifica, in ciascun individuo, cosicché, in ultima istanza, è al singolo individuo che deve essere lasciata la scelta di privilegiare questo o quel fattore”.
“Corollario di tale considerazione – conclude – è che, non ostandovi alcuna disposizione espressa, né sussistendo ragioni di ordine pubblico, la richiesta di rettificazione del sesso non necessariamente presuppone l’intervento di riassegnazione chirurgica al sesso reclamato”.
La norma, infatti, prevede la preventiva autorizzazione del tribunale “solo quando è necessario adeguare i caratteri sessuali mediante trattamento medico chirurgico “: espressione, questa, che rende pienamente sostenibile la tesi della non necessità dell’intervento, sia perché la legge 164/ 1982 nasceva dall’esigenza di disciplinare proprio le ipotesi di transessualità, sia perché è notorio e incontroverso che, in tali casi, l’adeguamento dei caratteri sessuali non può che avvenire mediante trattamento chirurgico.
A questo punto non ci resta che complimentarci con l’Avvocato Luigi Pace e fare i nostri migliori auguri ad Angelica per la sua nuova futura vita !