CASERTA. BRILLANTE VITTORIA DELL’ AVVOCATO LUIGI PACE : DA OGGI UNA NUOVA FRONTIERA PER IL CAMBIO DI SESSO AUTORIZZATO DAL TRIBUNALE SENZA INTERVENTO DI RIASSEGNAZIONE CHIRURGICA

di GIOVANNA PAOLINO

Caserta. Una vittoria  non solo professionale ma anche civile quella riportata dall’Avvocato casertano  LUIGI PACE dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Tredicesima – nella causa civile iscritta al n° 5365/2016 del Ruolo Generale, riservata per la decisione  all’udienza del 13 dicembre 2017, avente ad oggetto: ricorso per rettificazione di sesso ad istanza del Sig. V.S., rappresentato e difeso , per l’appunto, da Luigi Pace.

Una vera e propria rivoluzione nella tutela dei diritti civili  a cui   il giovane ed eccellente Avvocato casertano  ha dato inizio : ovvero la rettificazione del sesso autorizzata dal Tribunale   che non  necessariamente presuppone l’intervento di riassegnazione chirurgica al sesso reclamato.

La Tredicesima Sezione del Tribunale di Napoli –  composta dai seguenti Magistrati : Dott.ssa Caterina MOLFINO Presidente , Dott. Carlo GAGLIARDI Giudice rel.,  Dott.ssa Marina TAFURI Giudice – infatti, ha accolto  la domanda proposta da V. S. , e, per l’effetto,  ha disposto la rettificazione di attribuzione di sesso da “maschile” a  “femminile ”. Il Tribunale, altresi’, ha attribuito al ricorrente il prenome di ” Angelica” ed ha ordinato all’ Ufficiale di Stato civile del Comune di nascita del  ricorrente di effettuare, nel registro degli Atti di Nascita, le necessarie rettificazioni.

Ma procediamo con ordine.

V.S. , premesso di aver contratto matrimonio il 13 novembre 1982 e di aver  avuto una figlia, Laura, di anni 32, evidenziava che nell’estate del 2012 aveva iniziato a  percepire un contrasto tra i caratteri del sesso attribuitogli alla nascita e la sua intima senzazione  di appartenere al sesso femminile; aggiungeva di essersi sottoposto ad un approfondito percorso  psicologico presso la UOC di Psicologia della Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di  Napoli che aveva concluso per la presenza di un “disturbo dell’identità di genere in soggetto  maschile adulto”.

Precisava, infatti, che nella relazione finale era stata evidenziata una “forte e persistente  identificazione con il sesso opposto a quello biologico…un persistente malessere rispetto al   proprio sesso biologico… l’assenza di segni di una condizione fisica di intersessualità… il   profondo disagio per la presenza dei caratteri sessuali secondari ed il desiderio di adeguare la    propria immagine corporea a quella desiderata” Concludeva, quindi, per la rettificazione del   sesso anagrafico e l’autorizzazione a mutare il proprio nome in quello di “Angelica”.

All’udienza di comparizione, il  ricorrente  aveva  dichiarato di essersi sottoposto ad un  trattamento ormonale e ad alcuni interventi chirurgici volti a rimodellare le labbra e a sradicare  la barba, ma di non volersi sottoporre alla riassegnazione del sesso, sia per il timore  dell’intervento, sia perché consapevole dei risultati non sempre soddisfacenti che si riescono a  conseguire.

Notificato il ricorso al PM e alla figlia del ricorrente, con ordinanza del 13 luglio 2017
veniva disposta consulenza tecnica.

Il ctu  aveva sottolineato che, da quando   il ricorrente ha  assunto pubblicamente un ruolo femminile, vive “una condizione soddisfacente di equilibrio psicologico”, anche per il fatto che le terapie ormonali gli hanno consentito di assumere un aspetto decisamente femminile.

“Il quesito che il tribunale  si e’  trovato ad affrontare – afferma l’Avvocato Luigi Pace –  riguardava l’interrogativo  se si possa procedere  alla rettificazione anagrafica allorché l’interessato non abbia portato a compimento, con tutti gli interventi necessari, il processo di riassegnazione chirurgica al sesso  reclamato”.

” Prima , per mutare sesso era necessaria una preventiva autorizzazione del Tribunale ad una operazione chirurgica per adeguare i “caratteri” sessuali- spiega Luigi Pace – In altri termini,  chi voleva diventare di sesso opposto doveva diventarlo anche fisicamente.P oi sono intervenute due innovative sentenze, una della corte costituzionale, l’altra della cassazione, secondo cui l’operazione non è più necessaria, e quindi si può mutare sesso indipendentemente dall’operazione”.

” I  Tribunali- continua –  hanno, all’inizio,accettato la cosa con un po’ di diffidenza, ma  questa sentenza ottenuta  dal  Tribunale di Napoli ribalta completamente la situazione “.

Dalla normativa   vigente –  in assenza di un chiaro riferimento normativo  della legge 164/1982 trova applicazione la sentenza n°161 del 1985 della Corte  Costituzionale, pronunziata nell’ambito del giudizio di costituzionalità proposto dalla Corte di  Cassazione, nei riguardi degli articoli 1 e 5 della legge- emerge  un concetto di identità sessuale nuovo e diverso,  più complesso, in cui, accanto alla considerazione dei caratteri sessuali propri del genere,  assumono rilievo anche elementi di carattere psicologico e sociale, cosicché si può affermare che
l’identificazione sessuale si fonda su un insieme di fattori e sul bilanciamento che ciascun  individuo riesce a stabilire tra caratteri sessuali, orientamento psicologico e riconoscimento, nel contesto delle relazioni umane, della appartenenza ad un determinato genere.

“Il rispetto dovuto alla personalità dell’individuo e l’attenzione verso i valori di libertà e dignità della persona- afferma Luigi Pace –  non possono prescindere dall’assetto che i fattori che valgono ad individuare l’identità sessuale assumono, in maniera assolutamente specifica, in ciascun  individuo, cosicché, in ultima istanza, è al singolo individuo che deve essere lasciata la scelta di     privilegiare questo o quel fattore”.

“Corollario di tale considerazione  – conclude  – è che, non ostandovi alcuna disposizione espressa, né sussistendo ragioni di ordine pubblico, la richiesta di rettificazione del sesso non  necessariamente presuppone l’intervento di riassegnazione chirurgica al sesso reclamato”.

La norma, infatti, prevede la preventiva autorizzazione del tribunale “solo quando è  necessario adeguare i caratteri sessuali mediante trattamento medico chirurgico “: espressione,   questa, che rende pienamente sostenibile la tesi della non necessità dell’intervento, sia perché la legge 164/ 1982  nasceva dall’esigenza di disciplinare proprio le   ipotesi di transessualità, sia perché è notorio e incontroverso che, in tali casi, l’adeguamento dei  caratteri sessuali non può che avvenire mediante trattamento chirurgico.

A questo punto non ci resta che complimentarci con l’Avvocato Luigi Pace e fare i nostri migliori auguri ad Angelica per la sua nuova futura vita !