Caserta.Abbiamo chiesto all’assessore Raffaele Piazza, avvocato amministrativista, un suo parere sulla legittimità delle ordinanza del Presidente della Regione Campania dott. Vincenzo De Luca in tema di emissione dell’obbligo di quarantena per chi è sorpreso in strada lontano dal luogo di residenza senza valido motivo in Bicicletta o a piedi e/o con il cane o in tuta ginnica a correre o passeggiare.
Il noto avvocato casertano, che aveva già espresso pubblicamente le sue opinioni sulla sua pagina Facebook, ha voluto precisare :” In tema di emergenza sanitaria i provvedimenti del Presidente della Regione, per altro aventi in genere titolarità esclusiva di grado costituzionale per effetto della riforma del Titolo 5 della Costituzione, confermata dal referendum costituzionale del 2001, ha valenza di norma cogente. Anche i provvedimenti dei Sindaci quali ufficiali sanitari hanno valenza cogente, quindi tutti hanno il dovere giuridico di attenersi e rispettarne la vigenza se non in contrasto con i Decreti de Presidente de Consiglio dei Ministri.
Sul punto si è pronunciato il TAR Campania che ha rigettato la istanza cautelare inaudita altera parte presentata da un cittadino della Campania . Il Tar Campania – si legge in una nota – con il decreto cautelare monocratico depositato oggi, ha infatti respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione (del 13 marzo) e del Chiarimento (del 14 marzo) che non consentono, tra l’altro, l’attività sportiva all’aperto ritenendola non compatibile con esigenze sanitarie, perché visto «il rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale» ed il fatto che i «dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione» va data «prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica» e fissa la trattazione collegiale per «la camera di consiglio del 21 aprile 2020».
Pubblicato il 18/03/2020
N. 00416/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01048/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2020, proposto da
……, rappresentato e, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
— dell’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 35 del 13 marzo 2020);
— del Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania (BURC n. 38 del 14 marzo 2020);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18;
Considerato che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare in quanto: + l’ordinanza 15/2020 richiama plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale; + sul versante del profilo istruttorio e giustificativo rileva il testuale riferimento (ordinanza 15/2020) al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione;›› (Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020);
Considerato peraltro aspetto che, nella valutazione dei contrapposti interessi, nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 18 marzo 2020.