di NUNZIO DE PINTO
CASERTA
Incendi, fra le probabili cause dei roghi ci sono le lanterne cinesi, aumentano i sequestri delle lampade volanti
CASERTA – Quest’estate verrà ricordata come una fra le più tragiche degli ultimi decenni a causa delle decine e decine di roghi che, in provincia di Caserta, hanno distrutto migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea oltre ad aver contribuito ad avvelenare tutti i residenti del suoi 104 comuni con la diossina che i roghi hanno sprigionato e diffuso nell’aria. La stragrande maggioranza di questi roghi sono “dolosi” e gli esperti hanno individuato anche le modalità con le quali gli incendi vengono appiccati. Oltre alla più semplice carta bruciata e gettata sulla sterpaglia e/o rifiuti di immondizia, si è passati a metodi molto più crudeli come gettare un gatto con la coda in fiamme. Ma gli investigatori hanno scoperto che molti incendi sono stati causati dalle cosiddette “lanterne cinesi” che, come moderne mongolfiere, vengono trasportate dal vento all’interno del bosco sino ad “atterrare” lontano dal “fuochista”. Sono sempre più numerosi i sequestri di queste “lanterne cinesi” che, generalmente, vengono usate dalla comunità asiatica, ma più recentemente anche dagli italiani, nel corso dei festeggiamenti dell’ultimo giorno dell’anno. Anche due giorni orsono, in diversi capannoni situati nella zona orientale di Napoli, gli agenti della locale Polizia Municipale hanno sequestrato una gran quantità di “lanterne cinesi”. Nella cultura orientale, le lanterne volanti vengono utilizzate come simbolo di liberazione dalle angustie, perché lasciando andare queste piccole lucine si portano in alto i propri sogni e ci si scrolla di dosso preoccupazioni e pensieri negativi, aspettando buoni riscontri per il futuro. Purtroppo, il lancio delle lanterne cinesi è sempre più sotto accusa per i vari incidenti che causano e che provocano incendi e possono essere letali per gli animali. Infatti, specialmente nel Nord Italia, dopo il triste bilancio dei botti di Capodanno, l’anno scorso sono stati individuati tre casi a Milano e Provincia. La pericolosità di queste piccole mongolfiere è indiscutibile. Esse vengono costruite con carta, metallo e bambù, mentre al loro interno si crea una fiamma che permette alle lanterne di librarsi nell’aria. Quando la loro capacità di volare si esaurisce ritornano a terra, possono causare una grave minaccia per gli animali che potrebbero ustionarsi oppure ingerirne delle parti e morire per soffocamento, oppure, ed è questo il caso più pericoloso, potrebbero causare incendi. Ormai è una moda diffusa, ma anche molto pericolosa. A tal punto che il Ministero ha diramato una nota esplicativa sul divieto di utilizzo delle lanterne volanti. “Il Ministero dell’Interno” – secondo quanto spiegato da una nota della stesso Ministero – “ritiene doveroso annoverare tale utilizzo quale accensione pericolosa rientrante tra le disposizioni previste dall’art. 57 del TULPS. Con riferimento alle criticità evidenziate da taluni uffici” – continua la nota del Ministero – “in relazione al lancio delle lanterne volanti, si sottolinea come questa attività sia oggetto, proprio a fronte dell’intrinseca pericolosità per l’ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni o divieti da parte di altri Stati. Si ritiene quindi questa pratica come accensione pericolosa rientrante tra le disposizioni dell’art. 57 del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)”. Anche l’utilizzo di tali prodotti in occasioni di “feste private” configura la fattispecie di accensione pericolosa e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all’art. 703 del Codice Penale. Di seguito riportiamo l’art. 57 del TULPS e l’art. 703 del CP: “Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi”. “Art. 703 Codice Penale. Accensioni ed esplosioni pericolose. 703. Accensioni ed esplosioni pericolose. (1): “Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco [c.p. 704] (2), accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103 (3). Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese [c.p. 420] (4). ———————–(1) Il reato previsto in questo articolo è escluso dalla depenalizzazione, ai sensi dell’art. 34, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.(2) Vedi l’art. 57, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e gli artt. 81, 110 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. L’art. 73 del regolamento ora citato autorizza i prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati del pubblico ministero a portare, senza licenza, armi per la difesa personale.(3) L’ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell’art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale”.