di NUNZIO DE PINTO
SAN NICOLA LA STRADA – Nel sistema giuridico italiano, la stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l’inadempimento di uno dei soggetti contraenti, sono, ai sensi dell’art. 1453 del c.c., gli elementi costitutivi del diritto dell’altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l’adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno.
La risoluzione per inadempimento è il rimedio previsto dall’ordinamento per tutelare il creditore e reagire alla mancata esecuzione della prestazione da parte del debitore. Ed è quello che ha messo in atto il Comune di San Nicola la Strada, guidato dal Sindaco Vito MAROTTA, che ha rescisso il contratto stipulato con la ditta EDILIZIA CHIANESE s.r.l. non avendo, quest’ultima, ottemperato all’esecuzione ad horas di un intervento consistente nella ispezione di un tratto di fognatura di via Appia.
Lo sconcerto nasce dal fatto che la predetta ditta aveva vinto l’appalto appena il 9 gennaio 2017.
Ma andiamo per ordine: “Con determinazione nr. 3 del 05.01.2017, in seguito all’espletamento delle dovute procedure, è stata aggiudicata provvisoriamente alla ditta Edilizia Chianese srl la gara per i lavori di manutenzione delle reti idrica, fognaria e stradale per l’anno 2017. In attesa della stipula del contratto, previo adozione dei richiesti atti amministrativi, data l’urgenza, si è proceduto alla consegna dei lavori, sotto riserva di legge, con verbale del 09.01.2017. Successivamente, in data 09.02.2017 l’ufficio tecnico comunale ordinava alla ditta, con nota prot. nr. 2259, l’esecuzione ad horas di un intervento consistente nella ispezione di un tratto di fognatura di via Appia per ricerca di eventuale perdita d’acqua allo scopo di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità, poiché un intero complesso abitativo lamentava la mancanza della fornitura idrica. Inaspettatamente, la ditta Chianese srl si rifiutava di eseguire tale intervento urgente, comunicandolo con nota del 09.02.2017 acquisita al protocollo al nr. 2292, con la motivazione “…. Non obbligata ad adempiere a quanto impartitogli, in quanto la tipologia di lavorazione a suo giudizio non rientra nella manutenzione ordinaria, bensì da ritenersi manutenzione straordinaria”.
A fronte di tale rifiuto, l’architetto Giulio BIONDI, Responsabile dell’Area Tecnica, rappresentava, con nota inviata per PEC di pari data, che quanto richiesto rientrava indiscutibilmente nei servizi previsti dal Capitolato, individuando i relativi articoli dai quali si evinceva, in maniera incontrovertibile, l’obbligo della ditta ad eseguire gli stessi lavori ordinati, rinnovando, pertanto, l’ordine e diffidando ad intervenire, stabilendo, altresì, l’orario e la data, avvertendo che, in mancanza, si procedeva con altra ditta e con l’applicazione consequenziale delle previsioni dell’art. 14 del Capitolato (risoluzione del contratto).
La ditta, con nota inviata tramite PEC nella stessa data e protocollata il 10.02.2017 al n. 2301, confermava di non ritenersi obbligata ad adempiere non enunciando, però, alcun riferimento cui il Capitolato suffragasse tale asserzione.
Con l’ordine di servizio nr. 8 del 09.02.2017 prot. 2259, veniva disposto all’impresa di provvedere all’intervento consistente nella ispezione di un tratto di fognatura di via Appia per ricerca di eventuale perdita d’acqua per scongiurare pericoli alla pubblica e privata incolumità.
Purtroppo, sono risultati vani tutti i tentativi esperiti affinché l’impresa ottemperasse ai propri obblighi lavorativi previsti da detto Capitolato, con provvedimento del 10.02.2017 prot. 2428 comunicava l’avvio del procedimento, finalizzato alla risoluzione del rapporto lavorativo con la ditta Edilizia Chianese srl per grave inadempimento alle obbligazioni assunte dalla ditta ed innanzi indicate, giusto art. 14 del Capitolato d’Appalto, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.Lgs. nr. 50/2016. Dalle controdeduzioni presentate dalla predetta ditta non sono emersi elementi idonei a superare le cause che hanno determinato l’avvio di detto procedimento, anzi, sostanzialmente, si riconosce l’inottemperanza all’ordine di servizio. Pertanto, con la determinazione nr. 101 del 3 marzo 2017, l’architetto Giulio Biondi ha proceduto alla risoluzione del Rapporto Lavorativo con la ditta Edilizia Chianese srl di Parete, giusto art. 14 del Capitolato d’Appalto, per grave inadempimento alle obbligazioni assunte dalla ditta ed innanzi indicate, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.Lgs. nr. 50/2016.
Contestualmente, con separato atto si provvederà alla liquidazione dei lavori svolti dalla ditta Edilizia Chianese srl, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, subordinata alle verifiche di rito e si avvieranno le procedure di interpello a seguito della presente risoluzione, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. nr. 50/2016, all’impresa risultata seconda classificata alle procedure di gara de qua, per la disponibilità per l’affidamento del completamento dei lavori in argomento alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta. Alla luce di ciò posso affermare che, finalmente, le regole vengono applicate e si procede nel solco del ripristino della legalità, ma, allo stesso tempo uguale mano forte deve essere applicata anche nei confronti di qualche altra azienda che opera sul territorio nonostante le molteplici penali ad essa applicata.