Ricalcolo Pensione Militare
Per gli arruolati nel disciolto corpo della Guardie di Pubblica Sicurezza (oggi Polizia di Stato), viene applicata un’aliquota contributiva parti al 35,9% a fronte di quella prevista dall’art. 54 del D.P.R. 1092/1973, ai sensi del quale, il personale militare che abbia maturato, al 31 dicembre 1995, non meno di 15 e non più di 20 di servizio utile a pensione, debba vedersi applicata l’aliquota pensionistica pari al 44%.
TIPOLOGIA DI RICORRENTE
- Soggetto arruolatosi nel disciolto Corpo della Guardie di Pubblica Sicurezza, oggi Polizia di Stato, tra il 1981 e il 1983;
- Personale militare arruolatosi tra il 1981 e il 1983
- NB: L’arruolamento diretto nel Corpo della Polizia di Stato non è utile per richiedere il ricalcolo, in virtù della smilitarizzazione della Polizia di Stato disposta con la L. 121/1981
- NB: Il ricalcolo può essere richiesto unicamente per pensioni determinate con sistema di ricalcolo misto.
NORMATIVA BANDI E CIRCOLARI
- 54 D.P.R. 1092/1973;
- Circolare INPDAP n. 6 del 23 marzo 2005;
- Circolare INPDAP n. 22 del 18 settembre 2009
OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE
Ricalcolo della pensione mediante applicazione della corretta aliquota pensionistica.
In concreto il ricalcolo comporta un aumento della pensione variabile dalle 150,00€ alle 250,00€ circa.
Sarà possibile ottenere il ricalcolo per i 5 anni pregressi e per il futuro.
AUTORITÀ ADITA
In prima istanza sarà necessario presentare istanza di riesame diretta all’INPS.
Laddove l’ente previdenziale non fornisca risposta entro il termine di 120 giorni o rigetti esplicitamente l’istanza, si procederà con ricorso Innanzi la Corte dei Conti competente territorialmente.
Dalla formalizzazione del silenzio rifiuto o dal rigetto dell’ istanza di riesame si potrà presentare il ricorso entro e non oltre 3 anni.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- Modello Obis/M rilasciato dall’INPS, ossia il “prospetto di pensione”.
- Ricostruzione periodi di servizio utile ai fini del diritto alla pensione